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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24194/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti, con la quale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 217 e 224, n. 1),

I. fall., ed erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia; Entrambi i ricorrenti, con il primo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen.; con il secondo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'alt- 219,

I. fall.; e, con il terzo motivo, la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione per non esserle state riconosciute la circostanze attenuanti generiche e per non esserle stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Il ricorso non è manifestamente infondato, quanto al secondo motivo concernente l'attenuante di cui all'art. 219 legge fall.

Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

In quest'ottica, il reato risulta prescritto.

Rilevato che il reato risulta commesso in data 18/12/2015 ed è punito dall'art. 217

I. fall. con la reclusione inferiore nel massimo a sei anni, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, cui si sono aggiunti cento giorni di sospensione, risultando quindi spirato nel settembre 2023.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data il 26 settembre 2023.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' il reato è estinto per prescrizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti, con la quale erano stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 217 e 224, n. 1), I. fall., ed erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia; Entrambi i ricorrenti, con il primo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art.131-bis, cod. pen.; con il secondo motivo, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'alt- 219, I. fall.; e, con il terzo motivo, la sola ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione per non esserle state riconosciute la circostanze attenuanti generiche e per non esserle stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il ricorso non è manifestamente infondato, quanto al secondo motivo concernente l'attenuante di cui all'art. 219 legge fall. Tuttavia, sebbene il ricorso sia ammissibile, occorre verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In quest'ottica, il reato risulta prescritto. Rilevato che il reato risulta commesso in data 18/12/2015 ed è punito dall'art. 217 I. fall. con la reclusione inferiore nel massimo a sei anni, il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei, cui si sono aggiunti cento giorni di sospensione, risultando quindi spirato nel settembre 2023. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione in data il 26 settembre 2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché' il reato è estinto per prescrizione. Così de
Sentenza Cassazione n. 24194/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris