CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 39859/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale di Nolaraveva ritenuto il ricorrente responsabile, a titolo di reato continuato, di due furti pluriaggravato di materiale ferroso, estirpandolo da cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità (artt. 56, 624, comma 1 n. 2 e 7 bis e comma 2, cod.pen., condannandolo alla pena di anni tre di reclusione ed euro trecento di multa; il ricorrente propone unico motivo, intitolato al vizio di motivazione, con il quale lamenta che la Corte d'appello abbia fornito una motivazione non intellegibile, manifestamente contraddittoria e non consapevole delle deduzioni difensive, per tali ragioni avrebbe dovuto ritenere l'insussistenza della responsabilità penale dell'imputato o almeno rideterminare il trattamento sanzionatorio, con la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti. I profili sollevati con l'unico motivo proposto non sono consentiti in sede di legittimità perché del tutto generici e privi della indicazione del grave vizio logico che si denuncia in modo apodittico e formale. Ci si duole di preteso vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio, mentre la sentenza impugnata ha, in modo logicamente valido, spiegato che la pena era stata correttamente adeguata con il giudizio di equivalenza tra le circostanze, non potendo procedersi ad una maggiore estensione in ragione della personalità negativa risultante dai precedenti e dalla circostanza che il ricorrente era stato più volte sorpreso a rubare nel medesimo cantiere. La censura non è deducibile in questa sede di legittimità, in quanto, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02, conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso 1'11 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] liere est. r- [OSCURATO:PERSONA] f