CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41778/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 settembre 1968; avverso la sentenza dell'8 aprile 2022, del Tribunale di Pistoia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 474 cod. pen., per aver introdotto nel territorio dello Stato, detenuto per la vendita e comunque offerto in vendita prodotti industriali con marchio contraffatto. Il giudizio è stato definito, primo grado, con l'applicazione concordata della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e con la confisca del denaro e delle altre cose in sequestro fino alla concorrenza del valore di euro 565.605,70. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato deducendo, con due motivi intimamente connessi tra loro, vizio di motivazione e violazione di legge (in relazione all'art. 474-bis cod. pen.) in relazione alla determinazione dell'ammontare del valore patrimoniale da sottoporre a confisca, avvenuta, in ipotesi difensiva, alla luce di una motivazione illogica e contraddittoria, fondata su dati incoerenti rispetto al dato economico da accertare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale, aderendo alla ricostruzione offerta dal Gip, ha determinato il volume degli affari prodotto dal ricorrente nell'esercizio dell'attività di illecito commercio prendendo, quale elemento di comparazione induttiva, i ricavi accertati (alla luce della documentazione contabile rinvenuta) dal 2010 al 2017 (474.276,60 euro) e dal 2017 al 2020 (268.963,68 euro); ha, quindi, operato una stima proporzionale rapportata alle singole annualità oggetto della contestazione ed è giunto a determinare il ricavato riferibile alle annualità oggetto dell'imputazione (circa sei, per un importo di 565.605,70 euro). Il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni, ma si limita a prospettare, assertivamente, il diverso dato, irrilevante, dei guadagni effettivamente percepiti. Senza considerare, però, che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, quanto meno con riferimento alle attività intrinsecamente illecite (come quella oggetto dell'imputazione), non sono scomputabili dal profitto del reato le attività preordinate alla realizzazione della fattispecie criminosa, in quanto nella determinazione del profitto del reato non sono utilizzabili parametri valutativi di tipo aziendalistico, quale il criterio del profitto netto, perché porrebbe a carico dello Stato il rischio di esito negativo del reato e sottrarrebbe, contestualmente, il reo a qualunque rischio di perdita economica (ex multis, Sez. 6, n. 24558 del 22/05/2013, Mezzini, Rv. 256812). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 sett