CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 08058/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Giudice di pace di Foligno che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di diffamazione ascrittole, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio, con particolare riguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa ed alla configurabilità del delitto in assenza dell'elemento essenziale della comunicazione con più persone. 3 - Il difensore dell'imputata ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace solo per motivi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali argomentati nel ricorso. Le censure, poi, sono motivate in fatto e non affrontano adeguatamente l'ampio apparato argomentativo speso nell'impugnata sentenza. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]