CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 26328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata e la memoria trasmessa; esaminato il motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena; ritenuto il motivo inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale richiamata dalla Corte- con la quale obiettivamente non si confronta; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022. /