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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24269/2023

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la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TRIGGIANO avverso la sentenza del 24/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/01/2022 della Corte di appello di Lecce - Sezione disl:accata di Taranto-, che ha riformato la sentenza in data 30/06/2021 del G.i.p. del Tribunale di Taranto, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva e rideterminando la pena inflitta per il reato di rapina pluriaggravata.

2. Deduce:

2.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti e per l'individuazione della pena base.A tale proposito il ricorrente sostiene c:he la Corte di appello non ha reso nessuna motivazione a sostegno del giudizio di equivalenza.

Aggiunge che il giudizio di equivalenza risulta contraddittorio rispetto a quella parte della sentenza che valorizza una serie di elementi positivamente valutati per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Aggiunge che è omessa anche la motivazione relativa all'individuazione della pena base, di gran lunga superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Anzitutto, risulta manifestamente infondata la denuncia di omessa motivazione quanto alla determinazione della pena base, che si discosta dal minimo edittale.

Nella motivazione della sentenza si rinviene un brano di motivazione puntualmente riferita alla determinazione della pena base, al cui riguardo il giudice ha spiegato di essersi scostato dal minimo edittale in considerazione della gravità dei fatti e del significativo danno morale e materiale arrecato alle persone offese.

I giudici di merito hanno così congruamente ottemperato all'obbligo di specifica motivazione richiesto in presenza di uno scostamento dal minimo edittale, valorizzando a elementi riconducibili ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., cui occorre far riferimento in punto di determinazione della pena.

La presenza di siffatta motivazione sottolinea la manifesta infondatezza della denuncia in esame.

1.2. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui denuncia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta equivalenza delle circostanze eterogenee concorrenti.

A tal proposito va ribadito che «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa», (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017 Cc., dep. il 2018, Z., Rv. 272460 — 01).

Nel caso in esame, nell'atto di appello si rinviene un motivo inteso a ottenere le circostanze attenuanti generiche; tale motivo si conclude con un'evocazione di loro riconoscimento in misura prevalente rispetto alle aggravanti e "solo in estremo subordine" con valutazione di equivalenza.

Nello sviluppo di tale motivo, non si rinviene -però- alcuna indicazione circa le ragioni per cui le circostanze attenuanti generiche eventualmente riconosciute dovessero essere ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti.

Nel gravame, invero, non vengono spese argomentazioni intese a illustrare • le ragioni per cui le aggravanti della recidiva e di quelle di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod.pen. dovessero essere ritenute sub-valenti rispetto alle circostanze attenuanti generiche eventualmente riconosciute dal giudice dell'appello.

Argomentazioni tanto più necessarie ai fini della proposizione dell'odierna impugnazione, visto che il motivo di appello è stato -invero- accolto dalla Corte di appello, sia pure declinato nella richiesta subordinata di riconoscere la sussistenza di un'equivalenza tra le circostanze eterogenee.

Da ciò discende l'incensurabilità della sentenza impugnata in punto di ritenuta equivalenza delle circostanze eterogenee e la conseguente inammissibilità dei vizi di motivazione a tal riguardo dedotti con il ricorso.

2. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TRIGGIANO avverso la sentenza del 24/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA] LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/01/2022 della Corte di appello di Lecce - Sezione disl:accata di Taranto-, che ha riformato la sentenza in data 30/06/2021 del G.i.p. del Tribunale di Taranto, riconoscendo circostanze attenuanti generiche equivalenti alle circostanze aggravanti e alla recidiva e rideterminando la pena inflitta per il reato di rapina pluriaggravata. 2. Deduce: 2.1. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti e per l'individuazione della pena base.A tale proposito il ricorrente sostiene c:he la Corte di appello non ha reso nessuna motivazione a sostegno del giudizio di equivalenza. Aggiunge che il giudizio di equivalenza risulta contraddittorio rispetto a quella parte della sentenza che valorizza una serie di elementi positivamente valutati per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Aggiunge che è omessa anche la motivazione relativa all'individuazione della pena base, di gran lunga superiore al minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Anzitutto, risulta manifestamente infondata la denuncia di omessa motivazione quanto alla determinazione della pena base, che si discosta dal minimo edittale. Nella motivazione della sentenza si rinviene un brano di motivazione puntualmente riferita alla determinazione della pena base, al cui riguardo il giudice ha spiegato di essersi scostato dal minimo edittale in considerazione della gravità dei fatti e del significativo danno morale e materiale arrecato alle persone offese. I giudici di merito hanno così congruamente ottemperato all'obbligo di specifica motivazione richiesto in presenza di uno scostamento dal minimo edittale, valorizzando a elementi riconducibili ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., cui occorre far riferimento in punto di determinazione della pena. La presenza di siffatta motivazione sottolinea la manifesta infondatezza della denuncia in esame. 1.2. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui denuncia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta equivalenza delle circostanze eterogenee concorrenti. A tal proposito va ribadito che «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa», (Sez. 7, Ordinanza n. 11210 del 20/10/2017 Cc., dep. il 2018, Z., Rv. 272460 — 01). Nel caso in esame, nell'atto di appello si rinviene un motivo inteso a ottenere le circostanze attenuanti generiche; tale motivo si conclude con un'evocazione di loro riconoscimento in misura prevalente rispetto alle aggravanti e "solo in estremo subordine" con valutazione di equivalenza. Nello sviluppo di tale motivo, non si rinviene -però- alcuna indicazione circa le ragioni per cui le circostanze attenuanti generiche eventualmente riconosciute dovessero essere ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti. Nel gravame, invero, non vengono spese argomentazioni intese a illustrare • le ragioni per cui le aggravanti della recidiva e di quelle di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod.pen. dovessero essere ritenute sub-valenti rispetto alle circostanze attenuanti generiche eventualmente riconosciute dal giudice dell'appello. Argomentazioni tanto più necessarie ai fini della proposizione dell'odierna impugnazione, visto che il motivo di appello è stato -invero- accolto dalla Corte di appello, sia pure declinato nella richiesta subordinata di riconoscere la sussistenza di un'equivalenza tra le circostanze eterogenee. Da ciò discende l'incensurabilità della sentenza impugnata in punto di ritenuta equivalenza delle circostanze eterogenee e la conseguente inammissibilità dei vizi di motivazione a tal riguardo dedotti con il ricorso. 2. Da quanto esposto deriva l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbrai
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