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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 29727/2026

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inanza del 23/01/2026 del Tribunale di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il 23 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermatol’ordinanza del 9 gennaio 2026, con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcerea [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di detenzione di arma clandestina,accertato a Carbonia il 7 gennaio 2026.Come emerge dall’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., alla ore 6.50 del 7gennaio 2026, recatisi presso la roulotte ove [OSCURATO:PERSONA] viveva, collocataall’interno del campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA] a Carbonia, per eseguireun’ordinanza applicativa di misura custodiale, emessa a suo carico per reaticontro il patrimonio, i Carabinieri effettuavano una perquisizione, rinvenendo nelcassetto di una scrivania accanto al letto dell’indagato una pistola cal. 7.65 conmatricola abrasa e un caricatore con tre proiettili, nonché altro caricatorecustodito nel medesimo ambiente, ed ancora tre telefonini, una maglia polo indotazione ai Carabinieri, un kit da scasso.Arrestato in flagranza del delitto di cui all’art. 23, comma 3, legge 18 aprile1975, n. 110, [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla custodia in carcere giustaordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, cheravvisava gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione di armaclandestina, ricettazione, detenzione illegale dei caricatori e delle munizioni.Ribadito il giudizio di gravità indiziaria, non specificamente censurato nelprocedimento di riesame, il Tribunale ha ravvisato esigenze cautelari afferenti alpericolo di reiterazione di reati con l’uso delle armi o della stessa natura di quelliaccertati, che imponevano il mantenimento della custodia in carcere.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari ha proposto ricorso ildifensore dell’interessato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, concui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancataconcessione degli arresti domiciliari.Rimarcata l’incensuratezza dell’assistito e la circostanza che in relazione aireati contro il patrimonio perseguiti nel diverso procedimento non era statocontestato l’uso delle armi, il ricorrente ha ritenuto illogica l’argomentazione chereputa ostativa alla concessione della misura domiciliare l’accertata detenzionepresso il domicilio dell’arma clandestina, nelle more sottoposta a sequestro.3.

Con memoria di replica alla requisitoria scritta dal Procuratore generale, ildifensore dell’indagato ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l’annullamentodel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Come chiarito dalla giurisprudenza - che il Collegio condivide -l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristichesoggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari edelle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelcompito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazionedella misura cautelare, nonché del tribunale del riesame: il controllo di legittimitàsui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine diverificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significativeche lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01).La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizidenunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultarepercepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo esserelimitato a rilievi di macroscopica evidenza e restando ininfluenti le minimeincongruenze, considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni delconvincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano tuttora validità iprincipi affermati da Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez.U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez.

U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).3.

Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente motivato in ordine allasussistenza di esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., nonché all’inidoneità della misura degli arresti domiciliari, purcorroborata dal controllo elettronico a distanza.Rimarcati la natura e il grado delle esigenze da fronteggiare in relazione aldisvalore del fatto, i l Collegio distrettuale ha ritenuto, a dispettodell’incensuratezza dell’indagato, la misura carceraria conforme al canone diproporzionalità e unica in grado di soddisfare le finalità preventive enucleate.Confrontandosi con le deduzioni difensive, ha concluso per l’inadeguatezza dellamisura domiciliare a prevenire recidivanze criminose specifiche e a ostacolare ilripristino delle relazioni con gli ambienti criminali in cui è maturata la condottaaccertata, valorizzando l’inidoneità del domicilio, rappresentato dalla roulottecollocata nel campo nomadi di Carbonia, all’interno della quale erano staterinvenute l’arma clandestina e le munizioni.Trattasi di argomentazioni congrue, che si sottraggono ai vizi di violazione dilegge e manifesta illogicità denunciati dal ricorrente.4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 23/01/2026 del Tribunale di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il 23 gennaio 2026 il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermatol’ordinanza del 9 gennaio 2026, con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcerea [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di detenzione di arma clandestina,accertato a Carbonia il 7 gennaio 2026.Come emerge dall’ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., alla ore 6.50 del 7gennaio 2026, recatisi presso la roulotte ove [OSCURATO:PERSONA] viveva, collocataall’interno del campo nomadi di [OSCURATO:PERSONA] a Carbonia, per eseguireun’ordinanza applicativa di misura custodiale, emessa a suo carico per reaticontro il patrimonio, i Carabinieri effettuavano una perquisizione, rinvenendo nelcassetto di una scrivania accanto al letto dell’indagato una pistola cal. 7.65 conmatricola abrasa e un caricatore con tre proiettili, nonché altro caricatorecustodito nel medesimo ambiente, ed ancora tre telefonini, una maglia polo indotazione ai Carabinieri, un kit da scasso.Arrestato in flagranza del delitto di cui all’art. 23, comma 3, legge 18 aprile1975, n. 110, [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla custodia in carcere giustaordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, cheravvisava gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di detenzione di armaclandestina, ricettazione, detenzione illegale dei caricatori e delle munizioni.Ribadito il giudizio di gravità indiziaria, non specificamente censurato nelprocedimento di riesame, il Tribunale ha ravvisato esigenze cautelari afferenti alpericolo di reiterazione di reati con l’uso delle armi o della stessa natura di quelliaccertati, che imponevano il mantenimento della custodia in carcere.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari ha proposto ricorso ildifensore dell’interessato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, concui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancataconcessione degli arresti domiciliari.Rimarcata l’incensuratezza dell’assistito e la circostanza che in relazione aireati contro il patrimonio perseguiti nel diverso procedimento non era statocontestato l’uso delle armi, il ricorrente ha ritenuto illogica l’argomentazione chereputa ostativa alla concessione della misura domiciliare l’accertata detenzionepresso il domicilio dell’arma clandestina, nelle more sottoposta a sequestro.3. Con memoria di replica alla requisitoria scritta dal Procuratore generale, ildifensore dell’indagato ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l’annullamentodel provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Come chiarito dalla giurisprudenza - che il Collegio condivide -l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lospessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristichesoggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari edelle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelcompito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazionedella misura cautelare, nonché del tribunale del riesame: il controllo di legittimitàsui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato, al fine diverificare la sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significativeche lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delleargomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01).La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizidenunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultarepercepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo esserelimitato a rilievi di macroscopica evidenza e restando ininfluenti le minimeincongruenze, considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisioneadottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni delconvincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano tuttora validità iprincipi affermati da Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01; Sez.U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 – 01).3. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente motivato in ordine allasussistenza di esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., nonché all’inidoneità della misura degli arresti domiciliari, purcorroborata dal controllo elettronico a distanza.Rimarcati la natura e il grado delle esigenze da fronteggiare in relazione aldisvalore del fatto, i l Collegio distrettuale ha ritenuto, a dispettodell’incensuratezza dell’indagato, la misura carceraria conforme al canone diproporzionalità e unica in grado di soddisfare le finalità preventive enucleate.Confrontandosi con le deduzioni difensive, ha concluso per l’inadeguatezza dellamisura domiciliare a prevenire recidivanze criminose specifiche e a ostacolare ilripristino delle relazioni con gli ambienti criminali in cui è maturata la condottaaccertata, valorizzando l’inidoneità del domicilio, rappresentato dalla roulottecollocata nel campo nomadi di Carbonia, all’interno della quale erano staterinvenute l’arma clandestina e le munizioni.Trattasi di argomentazioni congrue, che si sottraggono ai vizi di violazione dilegge e manifesta illogicità denunciati dal ricorrente.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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