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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:T:2007:394
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) 14 dicembre 2007 Causa T‑311/07 P

[OSCURATO:PERSONA]

contro Corte dei conti delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] – Funzione pubblica – Funzionari – Decisione che può formare oggetto di impugnazione – Ordinanza che decide la soppressione di taluni passaggi di una memoria – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente irricevibile» Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 16 maggio 2007, causa F‑49/06, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (non pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricevibilità – Decisioni che possono formare oggetto di impugnazione (Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 145) Dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, in applicazione dell’art. 145 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, l’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che decide la soppressione di taluni passaggi di una memoria.

Una siffatta ordinanza non rientra nelle categorie di decisioni che possono formare oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte. (v. punti 6‑10)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni) 14 dicembre 2007 Causa T‑311/07 P [OSCURATO:PERSONA] contro Corte dei conti delle Comunità europee «[OSCURATO:PERSONA] – Funzione pubblica – Funzionari – Decisione che può formare oggetto di impugnazione – Ordinanza che decide la soppressione di taluni passaggi di una memoria – [OSCURATO:PERSONA] manifestamente irricevibile» Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 16 maggio 2007, causa F‑49/06, [OSCURATO:PERSONA]/Corte dei conti (non pubblicata nella Raccolta). Decisione: L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Ricevibilità – Decisioni che possono formare oggetto di impugnazione (Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 145) Dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile, in applicazione dell’art. 145 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, l’impugnazione dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica che decide la soppressione di taluni passaggi di una memoria. Una siffatta ordinanza non rientra nelle categorie di decisioni che possono formare oggetto di impugnazione ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte. (v. punti 6‑10)
Sentenza Corte di giustizia UE/2007 — Fons Iuris — Fons Iuris