CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15713-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 61 int. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro COMUNE di PUGLIANELLO ; - intimato - avverso la sentenza n. 1696/2020 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15713/2021 Numero sezionale 1811/2022 Numero di raccolta generale 8236/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 ritenuto che il Giudice di pace, sul presupposto che il Comune di Puglianello. non avesse provato la idoneità della segnaletica apposta prima del sito di collocazione dell’apparecchiatura automatica posta a misurazione della velocità dei veicoli, accolse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di contestazione di violazione del codice della strada; che il Tribunale di Benevento, accolse l’appello dell’ente territoriale e rigettò l’opposizione del sanzionato; che il Calò ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoria, mentre il Comune è rimasto intimato; osserva Con il secondo e il terzo motivo il Calò denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. 115 cod. proc. civ., nonché omessa motivazione. Con l’opposizione era stata dedotta anche la mancata verifica di funzionalità e di taratura dello strumento, questione, rimasta però assorbita davanti al giudice di pace a cagione dell’accoglimento del profilo di doglianza con il quale l’opponente aveva dedotto l’omessa apposizione di visibile segnalazione alla distanza legale. Ad avviso del ricorrente, il giudice dell’appello – errando - aveva disatteso la critica, essendosi apoditticamente limitato ad affermare la mancanza di specifiche contestazioni riguardanti l’efficacia della taratura, “senza tuttavia considerare che tali contestazioni erano precluse dal mancato deposito del certificato di taratura da parte dell’ente. Il complesso censuratorio, unitariamente scrutinato, merita di essere accolto. La Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2015 dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo Ric. 2021 n. 15713 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15713/2021 Numero sezionale 1811/2022 Numero di raccolta generale 8236/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Questa Corte, assai di recente, ha avuto modo di chiarire che le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Sez. 2, n. 14597, 26/05/2021, Rv. 661511)>>. L’accoglimento del secondo e terzo motivo comporta logico assorbimento del primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, l. n. 168/2002, 142, d. lgs. n. 285/1992, 2697 e 2700 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per non avere il giudice d’Appello tenuto conto del fatto che il verbale redatto dalla Polizia locale - non avendo indicato, con la “chilometrica”, la distanza regolamentare di collocamento della segnaletica (essendosi gli accertatori limitati a qualificarla “adeguata”) - era privo di fede privilegiata; In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo e il terzo motivo e dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di altro giudice, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 15713 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15713/2021 Numero sezionale 1811/2022 Numero di raccolta generale 8236/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 15713 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9