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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 03200/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2502-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA].

COOP., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4236/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 3645/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Oggetto R.G.N.2502/2023 Cron.

Rep.

Ud.09/01/2024 CC 1.-La Corte d'appello di Napoli decidendo in sede di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.34421/2021, ha confermato l'accoglimento del reclamo proposto dal lavoratore [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Scafati e Cetara ed ha ordinato alla banca reclamata di reintegrare il Vertenza nel posto di lavoro, condannandola al pagamento dell'indennità risarcitoria oltre contributi e spese nella misura indicata. 2.-A fondamento della decisione la Corte d'appello di Napoli, premesso che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza per vizio di motivazione, ha osservato che andasse comunque confermato il giudizio di illegittimità del recesso non essendo comprovata la sussistenza del fatto contestato al Vertenza; risultava “in particolare privo di riscontro probatorio il principale fatto contestato ovvero " l'avere rilasciato, in data 8/3/2013 .... una dichiarazione di identificazione ed adeguata verifica della clientela ([OSCURATO:SOCIETA]) in assenza di formale valida richiesta da parte della società finanziaria interessata, recante in calce firma palesemente apocrifa del legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], " rispetto al quale era evidente l'accessorietà degli ulteriori addebiti, tutti presupponenti l'avvenuto rilascio della dichiarazione in oggetto”.

Secondo la Corte territoriale nessuna deduzione e prova era stata fornita dalla banca su un siffatto obbligo a carico della stessa, essendo l'operazione di identificazione ed adeguata verifica della clientela rimessa, nel caso in esame, alla stessa società finanziaria ([OSCURATO:PERSONA]) con cui la legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], tal Emanuela Della Corte (che ha disconosciuto la sottoscrizione sul relativo modulo), aveva pattuito la cessione del contratto di leasing inizialmente concluso da altro soggetto (tal [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA]). 3.- Del resto , ha aggiunto la Corte, essendo la cosiddetta adeguata verifica finalizzata ad una cessione del credito e non anche ad attività di pertinenza della banca, non si comprendeva perché la verifica di cui e' causa dovesse essere effettuata da quest'ultima e non anche dalla finanziaria interessata alla operazione.

E tale circostanza era confermata dal fatto che il Vertenza risultava aver sottoscritto solo l'ultima pagina del modulo, non recante la firma della legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], in cui si limitava ad attestare che quest'ultima era titolare di un conto corrente presso la banca.

Inoltre, per la Corte distrettuale, quanto alla dedotta mancata identificazione della legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del contratto di leasing, era presumibile ritenere che la stessa fosse avvenuta per vie brevi, attesa la verosimile conoscenza della Della Corte quale titolare del conto corrente presso la banca.

Secondo la Corte d’Appello sussisteva in definitiva solo una leggerezza del Vertenza nel compilare il modulo di sua pertinenza senza avvedersi della precompilazione e falsa sottoscrizione delle pagine precedenti relative alla cosiddetta adeguata verifica comunque di pertinenza, giova ribadirlo, della finanziaria.

E tale condotta negligente non aveva nessuna rilevanza ai fini della causa non essendo, da un canto, oggetto della contestazione, ed essendo dall'altro ascrivibile ad un mero errore nello svolgimento dei compiti lavorativi, punibile secondo la incontestata contrattazione collettiva applicabile con la sanzione del rimprovero o al più del biasimo scritto (articolo 44 CCNL Banche di [OSCURATO:PERSONA] che comprende per l'appunto lievi mancanze relative alla disciplina ed esecuzione del lavoro).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Scafati e Cetara con sei motivi di ricorso a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il collegio ha riservato la motivazione all’esito della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile il ricorso in riassunzione proposto dal Vertenza nonostante che fosse stato redatto in violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti e dell'obbligo derivante dal principio della cosiddetta graduale consumazione processuale della controversia, in forza del quale la parte è tenuto a sottoporre al giudice esclusivamente le questioni ancora rilevanti, in violazione anche del disposto dell'articolo 111 comma 1 e 2 Costituzione ex articolo 360 n. 4 c.p.c., avendo il Vertenza riassunto il giudizio con un ricorso di ben 107 pagine costituito dallo storico della lite relativo ai primi tre gradi del giudizio e per quanto riguarda il giudizio di rinvio da un paragrafo di appena 13 righe. 2.-Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 comma 2 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato in contrasto con quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 34421/2021 che la “Dichiarazione dipendente banca” compilata e sottoscritta dal Vertenza non fosse riconducibile ad un'attività di “identificazione ed adeguata verifica della clientela” ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 231/ 2007 (ex art. 360 n. 4 c.p.c.). 3.- Col terzo motivo, in subordine rispetto al motivo che precede, si prospetta la violazione degli articoli 18 e 30 del decreto legislativo n. 231/2007 nel testo precedente le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90/2017 ex art. 360 numero 3 c.p.c.

Si premette che per la Corte d'appello la “dichiarazione dipendente banca” che il Vertenza aveva sottoscritto apponendo la propria firma non erariconducibile ad un'attività di identificazione e adeguata verifica della clientela poiché in riferimento alle operazioni in oggetto - di subentro della [OSCURATO:SOCIETA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di leasing in atto con la [OSCURATO:PERSONA] - era su quest'ultima e non già sulla banca che gravava l'obbligo di effettuare “ l'adeguata verifica della clientela” e che “il modello utilizzato nel caso in esame non era quello in uso presso la banca…. quanto piuttosto della Società finanziaria”.

Si sostiene tuttavia che,ai sensi dell’art.18 del citato d.lgs. n. 231/2017, il soggetto tenuto all’obbligo di adeguata verifica può ricorrere per l’adempimento di tali obblighi a terzi ex art. 30 cit. e pertanto la “ dichiarazione dipendente banca ” configurerebbe l’idonea attestazione da parte del terzo e come tale è stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] che, sulla base della stessa, ha dato corso al subentro della [OSCURATO:SOCIETA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di leasing. 4.-Col quarto motivo si sostiene la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 384 comma 2 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato, in contrasto con quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 34421 del 2021,che l'8 marzo 2015 la signora Della Corte si era recata in banca e il Vertenza l'avevaidentificata (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) 5.-Con il quinto motivo si deduce 1) la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 384 comma 2 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato in contrasto con quanto statuito da questa Suprema corte con la sentenza numero 34421/2021 che il Vertenza aveva il potere di sottoscrivere la “Dichiarazione dipendente Banca” di cui alla terza paginadel modulo per “l'identificazione adeguata verifica della clientela”; ed inoltre 2) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in violazione degli articoli 132 comma due numero quattro c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. 111 comma 6 Cost. (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) 6.-Con il sesto motivo di lamenta la violazione dell’ art. 2119 codice civile, art. 3 legge 604/1966 in relazione al principio secondo il quale il giudice ai fini della verifica della sussistenza della giusta causa e giustificato motivo deve tener conto di tutti gli addebiti, delle circostanze che caratterizzano il caso concreto, della tipologia del rapporto di lavoro e del danno anche potenziale.

7. Il primo motivo è infondato.

Va premesso che il giudizio sulla sinteticità degli atti deve essere calibrato in relazione ai singoli gradi ed al concreto sviluppo di ogni tipologia di giudizio e che il rigetto dell’eccezione di inammissibilità da parte della Corte di appello è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Nel caso in esame deve anzitutto evidenziarsi che la sentenza rescindenten. 34421/2021 di questa Corte di cassazione , che aveva disposto il giudizio di rinvio, aveva riscontrato una grave carenza nella motivazione della sentenza d'appello per aver “violato i principi processuali di rango costituzionale in ordine al minimum motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali”; pertanto la Corte territoriale era stata investita nuovamente dell'intera vicenda processuale sia in fatto sia in diritto, senza che fosse stato formulato un principio di diritto al quale la Corte dovevaattenersi.

Pertanto, nel giudizio di rinvio era demandato alla stessa Corte d'appello un riesame dell'intera vicenda processuale così come delineata dalla sentenza di prime cure e dalle censure ad essa mosse in sede di reclamo.

Il ricorrente doveva pertanto riassumere l’intero compendio delle questioni che si erano sviluppate per tre gradi di giudizio, oltre che nella fase sommaria, ed inoltre conferire sviluppo logico alle stesse questioni successivamente alla sentenza della Cassazione.

La Corte di appello, nel respingere l’eccezione di inammissibilità ha affermato che non sussistevala “genericità dei motivi di gravame, inidonea a consentire uno scrutinio delle censure alla sentenza di prime cure”.

E tale decisione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte avendo dato concreto riscontro alla condizione posta dalle Sez.Unite con l’ ordinanza n. 37552/21 , secondo cui la stessa inosservanza del dovere di sinteticità “ può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto- forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.”

8. I motivi 2, 3 e 4 possono valutarsi unitariamente per la connessione delle censure e sono infondati.

Va premesso che la Corte di cassazione, con la sentenza n.34421/2021, aveva accolto soltanto il secondo motivo di ricorso con cui si denunciava “sotto un primo profilo, l'omesso esame di fatto decisivo per aver ritenuto credibile la versione del Vertenza che nel ricorso introduttivo aveva affermato che l’8.3.13 si era recata in Filiale la Della Corte, che aveva identificato' senza considerare che successivamente, in sede di interrogatorio libero, lo stesso aveva dichiarato di non averla identificata; sotto un secondo profilo per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto presuntivamente provata la versione dei fatti fornita dal Vertenza sulla base di circostanze che non potevano in alcun modo costituire indizi gravi, precisi e concordanti.” Questa la motivazione della sentenza n.34421/2021 della Corte di cassazione sul punto: “7.

I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, ed in particolare il secondo, sono fondati.

La sentenza impugnata infatti, con motivazione gravemente insufficiente, ha affermato la sussistenza materiale del (grave) addebito contestato (riguardante la violazione degli obblighi legali di adeguata verifica dellaclientela nelle operazioni finanziarie), soprassedendo anche sul fatto che il Vertenza non aveva neppure il potere interno di sottoscrivere tale documento (evincendone piuttosto, paradossalmente, l'insussistenza del fatto); quanto alla accertata falsità della firma di Della Corte (su modulo peraltro non in uso presso la BCSC), ha ricondotto inoltre, l'addebito ad una non meglio precisata infrazione con ipotizzata (ma neppure indicata) sanzione conservativa, violando così non solo i principi in materia esistenti nell'ordinamento (cfr. ad es. ed a contrario l'art. 18 co.4.

S.L. come novellato) ma anche principi processuali e di rango costituzionale in ordine al “minimum” motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali (cfr. sulpunto, e plurimis, Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053).

Il ricorso, ed in particolare il secondo motivo, assorbiti i restanti, deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia”. 9.-Risulta pertanto che la sentenza della Corte di Cassazione n. 34421/2021 aveva riscontrato soltanto un duplice difetto di motivazione contenuto nella precedente pronuncia di secondo gradoe riferito alla ritenuta insussistenza materiale dell’addebito ed alla ipotizzata riconducibilità della infrazione commessa ad una imprecisata sanzione conservativa.

Dalla stessa decisione di questa Corte non conseguiva perciò alcun altro vincolo a l giudizio del rinvio - né in particolare per alcuno dei profili di fatto indicati nei motivi di ricorso in oggetto - se non quello di effettuare una disamina coerente ed idonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice di rinvio per la formazione del proprio convincimento sui temi individuati come carenti di motivazione.

10. Pertanto,non esiste un contrasto tra la gravata sentenza pronunciata in sede di rinvio e quanto affermato dalla sentenza n. 34421/2021 sul fatto che la “Dichiarazione dipendente banca” compilata e sottoscritta dal Vertenza non fosse riconducibile ad un'attività di “identificazione e adeguata verifica della clientela” ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 231/ 2007; oppure sul fatto che l'8 marzo 2015 la signora Della Corte si era recata in banca e il Vertenza l'avesse identificata; e nemmeno sul fatto che il Vertenza aveva il potere di sottoscrivere la “Dichiarazione dipendente Banca” di cui alla terza pagina del modulo per “l'identificazione adeguata verifica della clientela”. 11.- La sentenza della Cassazione, come già detto, si è limitata a registrare un vizio di motivazione e non ha accertato, né poteva accertare, nulla che potesse vincolare in fatto il giudice del rinvio nei suoi poteri di accertamento e motivazione.

D’altra parte, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023).

Sul punto è stato pure statuito (Sez.

Unite sentenza n. 18303 del 03/09/2020) che “in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente. ” 12.- Nel caso di specie, il giudice di rinvio ha correttamente ed ampiamente motivato su ciascuno dei fatti relativi alla condotta ascritta al lavoratore fugando tutti i difetti motivazionali riscontrati dalla sentenza rescindente che aveva disposto il rinvi o per un nuovo esame .

Sicchè l’accertamento operato sui medesimi punti si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, non essendo stati enunciati principi di diritto nella sentenza rescindente ed attesa l’ampia e logica motivazione che contraddistingue la nuova pronuncia della Corte territoriale; talchè neppure sussiste alcuna carenza motivazionale infondatamente censurata in ricorso ai sensi degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. 111 comma 6 Cost.13.-Il terzo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità sia perché mira a sindacare l’accertamento di fatto effettuato in merito alle attività compiute dal Vertenza ed al loro significato; ed inoltre perché introduce nuove circostanze di fatto e di diritto sostenendo la tesi, che non risulta prospettata in sede di merito, secondo cui la banca e per essa il Vertenza operassero in realtà come terzi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 30 del decreto legislativo 231/2007 nel testo precedente le modifiche apportate dal decreto legislativo 90/2017. 14.-Il sesto motivo non è fondato, avendo la Corte accertato in modo ampio, logico e motivato la carenza di tutti i fatti contestati al lavoratore, conformandosi pure alla recente giurisprudenza di questa Corte in materia di tutela e rilevanza disciplinare dei fatti lievi, comunque, riconducibili ad ipotesi disciplinari tipizzate dalla contrattazione collettiva. 15.- Pertanto, sulla scorta delle premesse il ricorso de quo deve essere complessivamente rigettato.

Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente con distrazione in favore dei difensori anticipatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]; segue altresì il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2502-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4236/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/11/2022 R.G.N. 3645/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto R.G.N.2502/2023 Cron. Rep. Ud.09/01/2024 CC 1.-La Corte d'appello di Napoli decidendo in sede di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di cassazione n.34421/2021, ha confermato l'accoglimento del reclamo proposto dal lavoratore [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Scafati e Cetara ed ha ordinato alla banca reclamata di reintegrare il Vertenza nel posto di lavoro, condannandola al pagamento dell'indennità risarcitoria oltre contributi e spese nella misura indicata. 2.-A fondamento della decisione la Corte d'appello di Napoli, premesso che la Corte di cassazione aveva annullato la precedente sentenza per vizio di motivazione, ha osservato che andasse comunque confermato il giudizio di illegittimità del recesso non essendo comprovata la sussistenza del fatto contestato al Vertenza; risultava “in particolare privo di riscontro probatorio il principale fatto contestato ovvero " l'avere rilasciato, in data 8/3/2013 .... una dichiarazione di identificazione ed adeguata verifica della clientela ([OSCURATO:SOCIETA]) in assenza di formale valida richiesta da parte della società finanziaria interessata, recante in calce firma palesemente apocrifa del legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], " rispetto al quale era evidente l'accessorietà degli ulteriori addebiti, tutti presupponenti l'avvenuto rilascio della dichiarazione in oggetto”. Secondo la Corte territoriale nessuna deduzione e prova era stata fornita dalla banca su un siffatto obbligo a carico della stessa, essendo l'operazione di identificazione ed adeguata verifica della clientela rimessa, nel caso in esame, alla stessa società finanziaria ([OSCURATO:PERSONA]) con cui la legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], tal Emanuela Della Corte (che ha disconosciuto la sottoscrizione sul relativo modulo), aveva pattuito la cessione del contratto di leasing inizialmente concluso da altro soggetto (tal [OSCURATO:PERSONA], socio della [OSCURATO:SOCIETA]). 3.- Del resto , ha aggiunto la Corte, essendo la cosiddetta adeguata verifica finalizzata ad una cessione del credito e non anche ad attività di pertinenza della banca, non si comprendeva perché la verifica di cui e' causa dovesse essere effettuata da quest'ultima e non anche dalla finanziaria interessata alla operazione. E tale circostanza era confermata dal fatto che il Vertenza risultava aver sottoscritto solo l'ultima pagina del modulo, non recante la firma della legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], in cui si limitava ad attestare che quest'ultima era titolare di un conto corrente presso la banca. Inoltre, per la Corte distrettuale, quanto alla dedotta mancata identificazione della legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria del contratto di leasing, era presumibile ritenere che la stessa fosse avvenuta per vie brevi, attesa la verosimile conoscenza della Della Corte quale titolare del conto corrente presso la banca. Secondo la Corte d’Appello sussisteva in definitiva solo una leggerezza del Vertenza nel compilare il modulo di sua pertinenza senza avvedersi della precompilazione e falsa sottoscrizione delle pagine precedenti relative alla cosiddetta adeguata verifica comunque di pertinenza, giova ribadirlo, della finanziaria. E tale condotta negligente non aveva nessuna rilevanza ai fini della causa non essendo, da un canto, oggetto della contestazione, ed essendo dall'altro ascrivibile ad un mero errore nello svolgimento dei compiti lavorativi, punibile secondo la incontestata contrattazione collettiva applicabile con la sanzione del rimprovero o al più del biasimo scritto (articolo 44 CCNL Banche di [OSCURATO:PERSONA] che comprende per l'appunto lievi mancanze relative alla disciplina ed esecuzione del lavoro). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Scafati e Cetara con sei motivi di ricorso a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione all’esito della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo viene dedotta la nullità della sentenza per avere la Corte d'appello ritenuto ammissibile il ricorso in riassunzione proposto dal Vertenza nonostante che fosse stato redatto in violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti e dell'obbligo derivante dal principio della cosiddetta graduale consumazione processuale della controversia, in forza del quale la parte è tenuto a sottoporre al giudice esclusivamente le questioni ancora rilevanti, in violazione anche del disposto dell'articolo 111 comma 1 e 2 Costituzione ex articolo 360 n. 4 c.p.c., avendo il Vertenza riassunto il giudizio con un ricorso di ben 107 pagine costituito dallo storico della lite relativo ai primi tre gradi del giudizio e per quanto riguarda il giudizio di rinvio da un paragrafo di appena 13 righe. 2.-Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 comma 2 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato in contrasto con quanto statuito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 34421/2021 che la “Dichiarazione dipendente banca” compilata e sottoscritta dal Vertenza non fosse riconducibile ad un'attività di “identificazione ed adeguata verifica della clientela” ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 231/ 2007 (ex art. 360 n. 4 c.p.c.). 3.- Col terzo motivo, in subordine rispetto al motivo che precede, si prospetta la violazione degli articoli 18 e 30 del decreto legislativo n. 231/2007 nel testo precedente le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90/2017 ex art. 360 numero 3 c.p.c. Si premette che per la Corte d'appello la “dichiarazione dipendente banca” che il Vertenza aveva sottoscritto apponendo la propria firma non erariconducibile ad un'attività di identificazione e adeguata verifica della clientela poiché in riferimento alle operazioni in oggetto - di subentro della [OSCURATO:SOCIETA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di leasing in atto con la [OSCURATO:PERSONA] - era su quest'ultima e non già sulla banca che gravava l'obbligo di effettuare “ l'adeguata verifica della clientela” e che “il modello utilizzato nel caso in esame non era quello in uso presso la banca…. quanto piuttosto della Società finanziaria”. Si sostiene tuttavia che,ai sensi dell’art.18 del citato d.lgs. n. 231/2017, il soggetto tenuto all’obbligo di adeguata verifica può ricorrere per l’adempimento di tali obblighi a terzi ex art. 30 cit. e pertanto la “ dichiarazione dipendente banca ” configurerebbe l’idonea attestazione da parte del terzo e come tale è stata utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] che, sulla base della stessa, ha dato corso al subentro della [OSCURATO:SOCIETA] al sig. [OSCURATO:PERSONA] nel contratto di leasing. 4.-Col quarto motivo si sostiene la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 384 comma 2 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato, in contrasto con quanto statuito da questa Corte nella sentenza n. 34421 del 2021,che l'8 marzo 2015 la signora Della Corte si era recata in banca e il Vertenza l'avevaidentificata (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) 5.-Con il quinto motivo si deduce 1) la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 384 comma 2 c.p.c. per avere la Corte d'appello affermato in contrasto con quanto statuito da questa Suprema corte con la sentenza numero 34421/2021 che il Vertenza aveva il potere di sottoscrivere la “Dichiarazione dipendente Banca” di cui alla terza paginadel modulo per “l'identificazione adeguata verifica della clientela”; ed inoltre 2) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in violazione degli articoli 132 comma due numero quattro c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. 111 comma 6 Cost. (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) 6.-Con il sesto motivo di lamenta la violazione dell’ art. 2119 codice civile, art. 3 legge 604/1966 in relazione al principio secondo il quale il giudice ai fini della verifica della sussistenza della giusta causa e giustificato motivo deve tener conto di tutti gli addebiti, delle circostanze che caratterizzano il caso concreto, della tipologia del rapporto di lavoro e del danno anche potenziale. 7. Il primo motivo è infondato. Va premesso che il giudizio sulla sinteticità degli atti deve essere calibrato in relazione ai singoli gradi ed al concreto sviluppo di ogni tipologia di giudizio e che il rigetto dell’eccezione di inammissibilità da parte della Corte di appello è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Nel caso in esame deve anzitutto evidenziarsi che la sentenza rescindenten. 34421/2021 di questa Corte di cassazione , che aveva disposto il giudizio di rinvio, aveva riscontrato una grave carenza nella motivazione della sentenza d'appello per aver “violato i principi processuali di rango costituzionale in ordine al minimum motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali”; pertanto la Corte territoriale era stata investita nuovamente dell'intera vicenda processuale sia in fatto sia in diritto, senza che fosse stato formulato un principio di diritto al quale la Corte dovevaattenersi. Pertanto, nel giudizio di rinvio era demandato alla stessa Corte d'appello un riesame dell'intera vicenda processuale così come delineata dalla sentenza di prime cure e dalle censure ad essa mosse in sede di reclamo. Il ricorrente doveva pertanto riassumere l’intero compendio delle questioni che si erano sviluppate per tre gradi di giudizio, oltre che nella fase sommaria, ed inoltre conferire sviluppo logico alle stesse questioni successivamente alla sentenza della Cassazione. La Corte di appello, nel respingere l’eccezione di inammissibilità ha affermato che non sussistevala “genericità dei motivi di gravame, inidonea a consentire uno scrutinio delle censure alla sentenza di prime cure”. E tale decisione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte avendo dato concreto riscontro alla condizione posta dalle Sez.Unite con l’ ordinanza n. 37552/21 , secondo cui la stessa inosservanza del dovere di sinteticità “ può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto- forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c.” 8. I motivi 2, 3 e 4 possono valutarsi unitariamente per la connessione delle censure e sono infondati. Va premesso che la Corte di cassazione, con la sentenza n.34421/2021, aveva accolto soltanto il secondo motivo di ricorso con cui si denunciava “sotto un primo profilo, l'omesso esame di fatto decisivo per aver ritenuto credibile la versione del Vertenza che nel ricorso introduttivo aveva affermato che l’8.3.13 si era recata in Filiale la Della Corte, che aveva identificato' senza considerare che successivamente, in sede di interrogatorio libero, lo stesso aveva dichiarato di non averla identificata; sotto un secondo profilo per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto presuntivamente provata la versione dei fatti fornita dal Vertenza sulla base di circostanze che non potevano in alcun modo costituire indizi gravi, precisi e concordanti.” Questa la motivazione della sentenza n.34421/2021 della Corte di cassazione sul punto: “7. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, ed in particolare il secondo, sono fondati. La sentenza impugnata infatti, con motivazione gravemente insufficiente, ha affermato la sussistenza materiale del (grave) addebito contestato (riguardante la violazione degli obblighi legali di adeguata verifica dellaclientela nelle operazioni finanziarie), soprassedendo anche sul fatto che il Vertenza non aveva neppure il potere interno di sottoscrivere tale documento (evincendone piuttosto, paradossalmente, l'insussistenza del fatto); quanto alla accertata falsità della firma di Della Corte (su modulo peraltro non in uso presso la BCSC), ha ricondotto inoltre, l'addebito ad una non meglio precisata infrazione con ipotizzata (ma neppure indicata) sanzione conservativa, violando così non solo i principi in materia esistenti nell'ordinamento (cfr. ad es. ed a contrario l'art. 18 co.4. S.L. come novellato) ma anche principi processuali e di rango costituzionale in ordine al “minimum” motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali (cfr. sulpunto, e plurimis, Cass. sez.un. 7 aprile 2014, n. 8053). Il ricorso, ed in particolare il secondo motivo, assorbiti i restanti, deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia”. 9.-Risulta pertanto che la sentenza della Corte di Cassazione n. 34421/2021 aveva riscontrato soltanto un duplice difetto di motivazione contenuto nella precedente pronuncia di secondo gradoe riferito alla ritenuta insussistenza materiale dell’addebito ed alla ipotizzata riconducibilità della infrazione commessa ad una imprecisata sanzione conservativa. Dalla stessa decisione di questa Corte non conseguiva perciò alcun altro vincolo a l giudizio del rinvio - né in particolare per alcuno dei profili di fatto indicati nei motivi di ricorso in oggetto - se non quello di effettuare una disamina coerente ed idonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice di rinvio per la formazione del proprio convincimento sui temi individuati come carenti di motivazione. 10. Pertanto,non esiste un contrasto tra la gravata sentenza pronunciata in sede di rinvio e quanto affermato dalla sentenza n. 34421/2021 sul fatto che la “Dichiarazione dipendente banca” compilata e sottoscritta dal Vertenza non fosse riconducibile ad un'attività di “identificazione e adeguata verifica della clientela” ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 231/ 2007; oppure sul fatto che l'8 marzo 2015 la signora Della Corte si era recata in banca e il Vertenza l'avesse identificata; e nemmeno sul fatto che il Vertenza aveva il potere di sottoscrivere la “Dichiarazione dipendente Banca” di cui alla terza pagina del modulo per “l'identificazione adeguata verifica della clientela”. 11.- La sentenza della Cassazione, come già detto, si è limitata a registrare un vizio di motivazione e non ha accertato, né poteva accertare, nulla che potesse vincolare in fatto il giudice del rinvio nei suoi poteri di accertamento e motivazione. D’altra parte, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 17240 del 15/06/2023). Sul punto è stato pure statuito (Sez. Unite sentenza n. 18303 del 03/09/2020) che “in caso di ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente. ” 12.- Nel caso di specie, il giudice di rinvio ha correttamente ed ampiamente motivato su ciascuno dei fatti relativi alla condotta ascritta al lavoratore fugando tutti i difetti motivazionali riscontrati dalla sentenza rescindente che aveva disposto il rinvi o per un nuovo esame . Sicchè l’accertamento operato sui medesimi punti si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, non essendo stati enunciati principi di diritto nella sentenza rescindente ed attesa l’ampia e logica motivazione che contraddistingue la nuova pronuncia della Corte territoriale; talchè neppure sussiste alcuna carenza motivazionale infondatamente censurata in ricorso ai sensi degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. 111 comma 6 Cost.13.-Il terzo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità sia perché mira a sindacare l’accertamento di fatto effettuato in merito alle attività compiute dal Vertenza ed al loro significato; ed inoltre perché introduce nuove circostanze di fatto e di diritto sostenendo la tesi, che non risulta prospettata in sede di merito, secondo cui la banca e per essa il Vertenza operassero in realtà come terzi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 30 del decreto legislativo 231/2007 nel testo precedente le modifiche apportate dal decreto legislativo 90/2017. 14.-Il sesto motivo non è fondato, avendo la Corte accertato in modo ampio, logico e motivato la carenza di tutti i fatti contestati al lavoratore, conformandosi pure alla recente giurisprudenza di questa Corte in materia di tutela e rilevanza disciplinare dei fatti lievi, comunque, riconducibili ad ipotesi disciplinari tipizzate dalla contrattazione collettiva. 15.- Pertanto, sulla scorta delle premesse il ricorso de quo deve essere complessivamente rigettato. Le spese processuali seguono il regime della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte controricorrente con distrazione in favore dei difensori anticipatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]; segue altresì il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori anticipatari Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03200/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris