CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 29213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BATTAGLIA Cristian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la decisione del Tribunale di Brescia che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 lett.c) c.d.s. con le aggravanti dell'orario notturno e dell'avere provocato un sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ragione all'affermazione di responsabilità dell'imputato tenuto conto della equivocità della ricostruzione operata dalla corte di appello con riferimento alla guida del veicolo che era terminato fuori strada e alla mancata assunzione del te- stimone de relato, nonché in relazione all'accertamento della proprietà del veicolo come elemento di supporto alla pronuncia di responsabilità. 3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e ripropositivi di censure già considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti indicati dal testimone escusso (Marconi) ri- sultano del tutto adeguati a riconoscere nell'imputato il conducente del vei- colo incidentato, laddove le contestazioni alla pronuncia di merito si appale- sano del tutto generiche, in fatto e altresì prive di autosufficienza . 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 Aprile 2023 Il Consigliere es