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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19218/2026

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to il 21/11/1977 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, sul diniego della circostanza della particolare tenuità del fatto (C.

Cost., sent. n. 86/2024) non è consentito in sede di legittimità perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, a fronte di una motivazione scevra da contraddizioni o manifeste illogicità; osservato che il secondo motivo sulla revoca della sospensione condizionale della pena applicata con precedente sentenza a carico dell'imputato, è manifestamente infondato, trattandosi di revoca obbligatoria e di processo di cognizione, e non di esecuzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 21/11/1977 avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, sul diniego della circostanza della particolare tenuità del fatto (C. Cost., sent. n. 86/2024) non è consentito in sede di legittimità perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, a fronte di una motivazione scevra da contraddizioni o manifeste illogicità; osservato che il secondo motivo sulla revoca della sospensione condizionale della pena applicata con precedente sentenza a carico dell'imputato, è manifestamente infondato, trattandosi di revoca obbligatoria e di processo di cognizione, e non di esecuzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19218/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris