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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16625/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso (indicati con i numeri 1, 2 e 2) —che deducono vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.— sono inammissibili perché esulano dal novero dei vizi consentiti dagli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39 bis d.

Igs. n. 274 del 2000; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 10/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali; Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso (indicati con i numeri 1, 2 e 2) —che deducono vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen.— sono inammissibili perché esulano dal novero dei vizi consentiti dagli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39 bis d. Igs. n. 274 del 2000; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 10/0
Sentenza Cassazione n. 16625/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris