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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07144/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Frosinone del 5.10.2020, con il quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo di detenzione sofferta dal predetto nel semestre dal 18.8.2019 al 18.2.20020.

A ragione della decisione, rilevava che al Diaria, in seguito al rapporto elevato nei suoi confronti in data 31.12.2019, era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonizione per avere manomesso i cavi di alimentazione del televisore situato all'interno della sua cella con danneggiamento della scheda madre e inutilizzabilità dell'apparecchio stesso; riteneva che - al di là delle giustificazioni addotte dall'interessato e dell'avvenuta sospensione della sanzione disciplinare - la condotta tenuta dal prevenuto non poteva essere tollerata in ambito detentivo e doveva reputarsi non conforme alle regole della vita penitenziaria, sì da dimostrare l'incapacità del soggetto a partecipare all'opera rieducativa e ciò anche alla luce del mancato ristoro economico del danno causato a un bene di proprietà dell'Amministrazione.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge in relazione all'art. 54 O.P. e difetto di motivazione".

Ha, in proposito, sostenuto che la condotta posta in essere dal Diaria il 31.12.2019 avrebbe dovuto essere considerata del tutto "marginale ed episodica" e, in ogni caso, inidonea a compromettere la concessione dell'invocato beneficio, in quanto avrebbe dovuto essere valutata nella sua concretezza e comparata, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo; che il Diaria in data 1.12.2020 aveva, infatti, ottenuto un encomio ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a) d.P.R. n. 230/2000, per "avere manifestato impegno e disponibilità a contribuire alla preparazione di pasti", in un periodo in cui diversi detenuti lavoranti in cucina erano risultati positivi al COVID 19 e che nel semestre in valutazione il Diaria aveva, comunque, svolto diligentemente l'attività lavorativa di inserviente in cucina.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato.

Va, innanzitutto, osservato che la disposizione di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il singolo semestre di espiazione della pena detentiva.

Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e da quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, come prescrive la norma di legge e la finalità dell'istituto, che collegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nel contesto dell'opera di rieducazione; l'art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000, poi, prevede che la partecipazione del condannato deve desumersi dall'impiego dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione dell'indicato criterio della c.d. semestralizzazione nella valutazione della domanda dell'interessato di concessione della liberazione anticipata.

E in vero, il Tribunale di sorveglianza ha attribuito rilievo determinante alla condotta posta in essere dal Diaria in data 31.12.2019 (nel corso cioè del semestre di pena in valutazione), ritenuta - con motivazione adeguata e logica - non tollerabile in ambito detentivo e non conforme alle regole della vita penitenziaria, sì da dimostrare l'incapacità del soggetto a partecipare all'opera rieducativa e ciò anche alla luce del mancato ristoro economico del danno causato a un bene di proprietà dell'Amministrazione.

3. Tale valutazione, esente da vizi censurabili nel presente scrutinio di legittimità, resiste alle doglianze difensive, con le quali, in parte, il ricorrente ha tentato di minimizzare il rilievo della condotta sanzionata, definendola "marginale" ed "episodica" e, in parte, ha censurato l'ordinanza impugnata con specifico riguardo alla mancata effettuazione di un giudizio complessivo, che potesse tenere in considerazione cZl'encomio ottenuto dal Diaria in data 1.12.2020.

Ebbene, quanto al primo profilo, le doglianze del ricorrente finiscono per prospettare una diversa e più favorevole interpretazione degli accadimenti non proponibile in questa sede; quanto all'altro profilo, non sono idonee a disarticolare la motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, il quale, pur non esaminando direttamente la condotta positiva del Diaria nell'ultimo periodo del semestre successivo (l'encomio era stato attribuito al detenuto per fatti avvenuti dal 13 al 21 novembre 2020), ha - come in precedenza evidenziato - correttamente applicato i principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concessione della liberazione anticipata.4.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente I pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 14 dicembre 2021 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Frosinone del 5.10.2020, con il quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata in relazione al periodo di detenzione sofferta dal predetto nel semestre dal 18.8.2019 al 18.2.20020. A ragione della decisione, rilevava che al Diaria, in seguito al rapporto elevato nei suoi confronti in data 31.12.2019, era stata inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonizione per avere manomesso i cavi di alimentazione del televisore situato all'interno della sua cella con danneggiamento della scheda madre e inutilizzabilità dell'apparecchio stesso; riteneva che - al di là delle giustificazioni addotte dall'interessato e dell'avvenuta sospensione della sanzione disciplinare - la condotta tenuta dal prevenuto non poteva essere tollerata in ambito detentivo e doveva reputarsi non conforme alle regole della vita penitenziaria, sì da dimostrare l'incapacità del soggetto a partecipare all'opera rieducativa e ciò anche alla luce del mancato ristoro economico del danno causato a un bene di proprietà dell'Amministrazione. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione di legge in relazione all'art. 54 O.P. e difetto di motivazione". Ha, in proposito, sostenuto che la condotta posta in essere dal Diaria il 31.12.2019 avrebbe dovuto essere considerata del tutto "marginale ed episodica" e, in ogni caso, inidonea a compromettere la concessione dell'invocato beneficio, in quanto avrebbe dovuto essere valutata nella sua concretezza e comparata, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo; che il Diaria in data 1.12.2020 aveva, infatti, ottenuto un encomio ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. a) d.P.R. n. 230/2000, per "avere manifestato impegno e disponibilità a contribuire alla preparazione di pasti", in un periodo in cui diversi detenuti lavoranti in cucina erano risultati positivi al COVID 19 e che nel semestre in valutazione il Diaria aveva, comunque, svolto diligentemente l'attività lavorativa di inserviente in cucina. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, va rigettato. Va, innanzitutto, osservato che la disposizione di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 individua quale requisito per riconoscere il beneficio della liberazione anticipata l'avvenuta partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e quale parametro temporale, al quale ancorare la relativa valutazione giudiziale, il singolo semestre di espiazione della pena detentiva. Secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 267 del 1990) e da quella di legittimità, il riscontro delle condizioni per fruire della liberazione anticipata deve essere sempre riferito al singolo semestre espiato, come prescrive la norma di legge e la finalità dell'istituto, che collegano il trattamento premiale all'effettiva attivazione del soggetto detenuto nel contesto dell'opera di rieducazione; l'art. 103, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000, poi, prevede che la partecipazione del condannato deve desumersi dall'impiego dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con la famiglia e la comunità esterna. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione dell'indicato criterio della c.d. semestralizzazione nella valutazione della domanda dell'interessato di concessione della liberazione anticipata. E in vero, il Tribunale di sorveglianza ha attribuito rilievo determinante alla condotta posta in essere dal Diaria in data 31.12.2019 (nel corso cioè del semestre di pena in valutazione), ritenuta - con motivazione adeguata e logica - non tollerabile in ambito detentivo e non conforme alle regole della vita penitenziaria, sì da dimostrare l'incapacità del soggetto a partecipare all'opera rieducativa e ciò anche alla luce del mancato ristoro economico del danno causato a un bene di proprietà dell'Amministrazione. 3. Tale valutazione, esente da vizi censurabili nel presente scrutinio di legittimità, resiste alle doglianze difensive, con le quali, in parte, il ricorrente ha tentato di minimizzare il rilievo della condotta sanzionata, definendola "marginale" ed "episodica" e, in parte, ha censurato l'ordinanza impugnata con specifico riguardo alla mancata effettuazione di un giudizio complessivo, che potesse tenere in considerazione cZl'encomio ottenuto dal Diaria in data 1.12.2020. Ebbene, quanto al primo profilo, le doglianze del ricorrente finiscono per prospettare una diversa e più favorevole interpretazione degli accadimenti non proponibile in questa sede; quanto all'altro profilo, non sono idonee a disarticolare la motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, il quale, pur non esaminando direttamente la condotta positiva del Diaria nell'ultimo periodo del semestre successivo (l'encomio era stato attribuito al detenuto per fatti avvenuti dal 13 al 21 novembre 2020), ha - come in precedenza evidenziato - correttamente applicato i principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concessione della liberazione anticipata.4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente I pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14 dicembre 2021 Il C
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