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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2021

Cassazione n. 40233/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in due sentenze, rispettivamente per associazione di stampo mafioso (contestata dal 1989 fino al 14/9/2006, in Qualiano, con condotta perdurante), alla quale sono stati riuniti in continuazione i reati oggetto di altra sentenza di condanna, aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991; e per art. 74 DPR n. 309 del 1990, pure aggravato ex art. 7 cit.

Legge, "accertato dal 2008 in Qualiano e zone limitrofe, ad oggi perdurante", e reati di cui all'art. 73, cit.

DPR, nonché per altri reati aggravati ex art. 7 cit.

Legge.

Ha rilevato l'impugnata ordinanza che l'adesione dell'istante dapprima al clan Pianese e poi al clan D'Alterio-Pianese è da collocare nel 1989, mentre i reati giudicati con la seconda sentenza sono maturati nell'arco temporale dal 2008 al 2012, vent'anni dopo l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nel clan qualianese, sicché non vi è prova che i delitti successivi siano stati programmati contestualmente al primo delitto associativo.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avanzando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, nella triplice declinazione normativa, per avere il giudice dell'esecuzione negato il riconoscimento del vincolo ex art. 81 cod. peri. senza verificare l'unicità del medesimo disegno criminoso, invece desumibile dalla preli- minare e coeva determinazione degli accoliti degli indicati clan di commettere delitti diretti a raccogliere denaro da destinare ai sodali e ad agevolare il sodalizio mafioso.

Si è allegata ordinanza in sede esecutiva in data 30/11/2017, di parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre a proporre argomentazioni non scandite dalla necessaria analisi di quelle sviluppate nell'impugnato provve- dimento, e trascurando il dato che la continuazione in executivis deve basarsi sugli elementi risultanti dalle sentenze di condanna, che il giudice dell'esecuzione deve interpretare fedelmente, senza poter effettuare valutazioni esorbitanti dal contenuto delle sentenze medesime (Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2021, Portoghese, Rv. 280529).

1.1. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione tra delitti associativi, nonché tra delitto associativo e reati fine, che focalizzano precisamente il momento genetico-ideativo, ammettendo l'operatività dell'istituto ex art. 81 cod. pen. in funzione diretta della possibilità di individuare nella contestuale e preordinata programmazione di tali reati la ragion d'essere di una unificazione giuridica, che altrimenti si risolverebbe nell'auto- matico riconoscimento del beneficio soltanto in virtù della generica continenza dei reati scopo in quello associativo (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984) e — quanto a plurime compagini sociali — nell'individuazione di meri elementi comuni sotto il profilo oggettivo o soggettivo, senza alcuna incidenza sullo snodo fonda- mentale della comune genesi ideativa che unicamente giustifica il trattamento sanzionatorio più benevolo accordato dall'ordinamento in caso di effettiva unica deliberazione criminosa iniziale.

Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presup- posto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordi- nazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali.

Come tale, essa si colloca in una fase ante- cedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

1.2. Quanto al riconoscimento della continuazione, parzialmente effet- tuato in precedente ordinanza esecutiva, si osserva che anche in tale provvedi- mento si è seguita la medesima ratio decidendi, escludendo dal vincolo i reati di sangue, benché commessi in un'ottica mafiosa (eliminazione di due appartenenti al clan rivale), ed includendovi invece fatti estorsivi maturati in una preliminare e datata determinazione concorsuale in danno della stessa vittima, così confer- mando la necessità di una originaria e contestuale ideazione delittuosa che dia corpo e sostanza all'istituto della continuazione, senza ridurla a mera fictio iuris.

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati accertati in due sentenze, rispettivamente per associazione di stampo mafioso (contestata dal 1989 fino al 14/9/2006, in Qualiano, con condotta perdurante), alla quale sono stati riuniti in continuazione i reati oggetto di altra sentenza di condanna, aggravati ai sensi dell'art. 7 L. n. 203 del 1991; e per art. 74 DPR n. 309 del 1990, pure aggravato ex art. 7 cit. Legge, "accertato dal 2008 in Qualiano e zone limitrofe, ad oggi perdurante", e reati di cui all'art. 73, cit. DPR, nonché per altri reati aggravati ex art. 7 cit. Legge. Ha rilevato l'impugnata ordinanza che l'adesione dell'istante dapprima al clan Pianese e poi al clan D'Alterio-Pianese è da collocare nel 1989, mentre i reati giudicati con la seconda sentenza sono maturati nell'arco temporale dal 2008 al 2012, vent'anni dopo l'ingresso del [OSCURATO:PERSONA] nel clan qualianese, sicché non vi è prova che i delitti successivi siano stati programmati contestualmente al primo delitto associativo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avanzando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, nella triplice declinazione normativa, per avere il giudice dell'esecuzione negato il riconoscimento del vincolo ex art. 81 cod. peri. senza verificare l'unicità del medesimo disegno criminoso, invece desumibile dalla preli- minare e coeva determinazione degli accoliti degli indicati clan di commettere delitti diretti a raccogliere denaro da destinare ai sodali e ad agevolare il sodalizio mafioso. Si è allegata ordinanza in sede esecutiva in data 30/11/2017, di parziale accoglimento dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre a proporre argomentazioni non scandite dalla necessaria analisi di quelle sviluppate nell'impugnato provve- dimento, e trascurando il dato che la continuazione in executivis deve basarsi sugli elementi risultanti dalle sentenze di condanna, che il giudice dell'esecuzione deve interpretare fedelmente, senza poter effettuare valutazioni esorbitanti dal contenuto delle sentenze medesime (Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2021, Portoghese, Rv. 280529). 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione delle coordinate ermeneutiche sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione tra delitti associativi, nonché tra delitto associativo e reati fine, che focalizzano precisamente il momento genetico-ideativo, ammettendo l'operatività dell'istituto ex art. 81 cod. pen. in funzione diretta della possibilità di individuare nella contestuale e preordinata programmazione di tali reati la ragion d'essere di una unificazione giuridica, che altrimenti si risolverebbe nell'auto- matico riconoscimento del beneficio soltanto in virtù della generica continenza dei reati scopo in quello associativo (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984) e — quanto a plurime compagini sociali — nell'individuazione di meri elementi comuni sotto il profilo oggettivo o soggettivo, senza alcuna incidenza sullo snodo fonda- mentale della comune genesi ideativa che unicamente giustifica il trattamento sanzionatorio più benevolo accordato dall'ordinamento in caso di effettiva unica deliberazione criminosa iniziale. Invero, ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presup- posto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordi- nazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali. Come tale, essa si colloca in una fase ante- cedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 1, n. 27058 del 17/01/17, Persano; Sez. 1, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). 1.2. Quanto al riconoscimento della continuazione, parzialmente effet- tuato in precedente ordinanza esecutiva, si osserva che anche in tale provvedi- mento si è seguita la medesima ratio decidendi, escludendo dal vincolo i reati di sangue, benché commessi in un'ottica mafiosa (eliminazione di due appartenenti al clan rivale), ed includendovi invece fatti estorsivi maturati in una preliminare e datata determinazione concorsuale in danno della stessa vittima, così confer- mando la necessità di una originaria e contestuale ideazione delittuosa che dia corpo e sostanza all'istituto della continuazione, senza ridurla a mera fictio iuris. 2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2
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