CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO[dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41734/2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], con atto a propria firma, ricorre avverso la sentenza della Tribunale di Torino, che ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai reati al medesimo ascritti; Ritenuto che l'imputato dichiara, con un solo motivo, di volere interporre ricorso per cassazione. Considerato che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato), che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo c:oncreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). A nulla rileva, inoltre, che la firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221); Considerato, inoltre, che il ricorso è stato proposto con sola dichiarazione totalmente priva dei motivi di impugnazione; Rilevato, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]