Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:356
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0049 - IT
Avis juridique important
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61992J0049
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 luglio 1999. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] - Procedimento per l'adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] - Norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese - Nozioni di accordo e di pratica concordata - Responsabilità collettiva - Imputabilità di un'infrazione - Ammenda. - [OSCURATO:PERSONA]49/92 P.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04125
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 Concorrenza - Intese - Divieto - Infrazioni - Responsabilità personale delle imprese - Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'infrazione unica - Nozione
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
2 Concorrenza - Intese - Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'infrazione unica - Nozione - Onere della prova - Criteri - Rispetto dei diritti della difesa
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
3 Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione giuridica
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
4 Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Oggetto anticoncorrenziale - Assenza di effetti anticoncorrenziali sul mercato - Irrilevanza
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
5 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivazione di una sentenza viziata da violazione del diritto comunitario - [OSCURATO:PERSONA] fondato per altri motivi di diritto - Rigetto
6 Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come «accordo e pratica concordata» - Ammissibilità
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
7 Concorrenza - Regole comunitarie - Infrazioni - Imputazione - Criterio cosiddetto «della continuità economica» dell'impresa - Presupposti
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
8 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Presa in considerazione degli effetti del complesso dell'infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
9 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Interesse ad agire - Ricorso presentato da un'istituzione comunitaria
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 49, terzo comma)
10 Concorrenza - Ammende - Importo - Metodi di calcolo - Importo dell'ammenda espresso in ECU e in valuta nazionale - Indicazione definitiva del controvalore in valuta nazionale
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 109 G (divenuto art. 118 CE); regolamento (CE) del Consiglio n. 3320/94]
[OSCURATO:PERSONA]
1 Con riguardo alla natura delle infrazioni alle regole comunitarie sulla concorrenza nonché alla natura e al grado di severità delle sanzioni conseguenti, la responsabilità per la [OSCURATO:PERSONA] di tali infrazioni riveste carattere personale.
Gli accordi e le pratiche concordate di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 81, n. 1, CE) derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell'infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione scelte o previste.
Tuttavia, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all'infrazione secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell'infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da altre imprese partecipanti che però condividono il medesimo oggetto o il medesimo effetto anticoncorrenziale.
Inoltre, una violazione dell'art. 85 può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione del suddetto art. 85.
2 Un'impresa che abbia preso parte ad un'infrazione unica attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 81, n. 1, CE) e miranti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Tale è il caso quando sia accertato che l'impresa considerata era al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi. Una simile conclusione non contrasta con il principio della responsabilità personale per infrazioni di questo tipo e non porta a trascurare l'analisi individuale delle prove a carico, a discapito delle norme applicabili in tema di prova, né a violare i diritti della difesa delle imprese coinvolte.
3 Se l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 81, n. 1, CE) distingue il concetto di «pratica concordata» da quello di «accordi fra imprese» o di «decisioni di associazioni di imprese», ciò è dovuto all'intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da questo articolo forme diverse di coordinamento e di collusione tra imprese. Da ciò non consegue peraltro che comportamenti aventi lo stesso oggetto anticoncorrenziale, e ciascuno dei quali, preso isolatamente, rientra nella nozione di «accordo», di «pratica concordata» o di «decisione di associazione di imprese», non possano costituire manifestazioni diverse di una sola infrazione all'art. 85, n. 1.
Pertanto, una serie di comportamenti di più imprese può costituire espressione di un'infrazione unica e complessa, riconducibile in parte al concetto di accordo e in parte a quello di pratica concordata.
4 Come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto 81, n. 1, CE), la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese, un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi.
Si deve presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato. Ciò a maggior ragione allorché la concertazione ha luogo su base regolare nel corso di un lungo periodo.
Una pratica concordata rientra nell'art. 85, n. 1, CE anche in mancanza di effetti anticoncorrenziali sul mercato.
Da un lato, dalla lettera stessa della detta norma deriva che, come nel caso degli accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale. Dall'altro, benché la nozione stessa di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento abbia l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare la concorrenza.
5 Qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto.
6 Il paragone fra questa nozione di accordo e quella di pratica concordata, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 81, n. 1, CE), dimostra che, dal punto di vista soggettivo, esse ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano.
Di conseguenza, sebbene le nozioni di accordo e di pratica concordata presentino elementi costitutivi parzialmente diversi, esse non sono reciprocamente incompatibili. Pertanto, il Tribunale non deve pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] qualifichi come accordo o pratica concordata ognuno dei comportamenti accertati, ma può legittimamente ritenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente qualificato taluni dei comportamenti, in via principale, come «accordi» e altri, in via subordinata, come «pratiche concordate», senza che ciò produca conseguenze inaccettabili in tema di prova né violi i diritti della difesa delle imprese interessate.
7 Nell'ambito dell'imputazione della responsabilità di un'infrazione alle regole comunitarie sulla concorrenza, il criterio cosiddetto della «continuità economica», il quale consente di individuare il soggetto di diritto che risponde del comportamento illecito, entra in gioco solo qualora la persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo aver commesso l'infrazione, fatte salve eventuali manovre attuate allo scopo specifico di sfuggire a sanzioni inflitte per violazione delle norme sulla concorrenza.
8 Qualora un'infrazione alle regole comunitarie sulla concorrenza sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse. Tuttavia, gli effetti da prendere in considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo che un'impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell'infrazione alla quale ha partecipato.
9 In forza dell'art. 49, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, ad eccezione delle controversie tra la Comunità e i suoi agenti, un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può essere proposto anche dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. Che siano o meno state parti nella controversia di primo grado, le istituzioni della Comunità non devono pertanto dimostrare alcun interesse per poter proporre ricorso contro una sentenza del Tribunale.
Inoltre, ciascuna parte è libera di valutare l'opportunità di presentare ricorso contro una sentenza del Tribunale e non spetta alla Corte esercitare un controllo sulle scelte compiute al riguardo da un'istituzione.
10 Nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA], in una decisione che accerta un'infrazione alle regole sulla concorrenza, abbia espresso l'importo dell'ammenda inflitta ad un'impresa in ECU e in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio applicabile il giorno in cui la suddetta decisione è stata adottata (23 aprile 1986), essa ha inteso indicare in via definitiva il controvalore in valuta nazionale dell'importo espresso in ECU. Pertanto, va confutata la presunzione di cui all'art. 2 del regolamento n. 1103/97, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, e l'ammenda va fissata in valuta nazionale in base al medesimo tasso di cambio utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-49/92 P,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Marenco, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 17 dicembre 1991 nella causa T-6/89, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1623), procedimento in cui l'altra parte è: [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Palermo, con gli avv.ti M. Siragusa e G. Guarino, del foro di Roma, e G. [OSCURATO:PERSONA] e F. M. Moretti, del foro di Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente in primo grado,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 19 febbraio 1992 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1991, causa T-6/89, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1623; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha parzialmente annullato l'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.149 - Polipropilene; GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione polipropilene»), fissando l'importo dell'ammenda inflitta alla convenuta nell'art. 3 di tale decisione a 450 000 ECU, pari a LIT 662 215 500.
2 Nel controricorso depositato il 28 maggio 1992 l'[OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA]; in prosieguo: l'«[OSCURATO:PERSONA]»), dopo aver concluso per il rigetto dell'impugnazione, ha chiesto, a norma dell'art. 116 del regolamento di procedura della Corte, l'annullamento totale o parziale della sentenza impugnata, l'annullamento totale o parziale della decisione polipropilene, o la dichiarazione della sua inesistenza, nonché un'ulteriore riduzione dell'ammenda ad essa inflitta dalla suddetta decisione, già ridotta dalla sentenza impugnata, ovvero il rinvio dinanzi al Tribunale a tale scopo.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
3 I fatti all'origine della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata, sono i seguenti.
4 Diverse imprese operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione polipropilene.
5 Secondo quanto constatato dalla [OSCURATO:PERSONA], e successivamente confermato dal Tribunale, il mercato del polipropilene era rifornito, prima del 1977, da dieci produttori, di cui quattro [[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «Monte»), Hoechst AG, [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: l'«ICI») e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in prosieguo: le «quattro grandi»] rappresentavano insieme il 64% del mercato. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Monte, nuovi produttori si sono affacciati sul mercato nel 1977, dando luogo ad un incremento sostanziale della capacità produttiva reale alla quale tuttavia non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un'utilizzazione delle capacità di produzione compresa tra il 60% nel 1977 e il 90% nel 1983. Ciascuno dei produttori all'epoca stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
6 L'[OSCURATO:PERSONA] era una delle imprese che rifornivano il mercato nel 1977. La sua posizione sul mercato dell'Europa occidentale era quella di un produttore di medie dimensioni, che disponeva di una quota di mercato compresa all'incirca tra il 2,7 e il 4,2%. Essa si è ritirata dal mercato nella primavera del 1983 dopo aver ceduto la sua attività nel settore del polipropilene alla Monte alla fine dell'ottobre 1982. A questo proposito, l'[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto dinanzi al Tribunale che gli impianti di un altro produttore italiano, la SIR, erano stati in un primo momento trasferiti, in data 9 dicembre 1981, ad una società controllata interamente dall'[OSCURATO:PERSONA], la SIL; successivamente, nel giugno 1982, le azioni della SIL erano state «girate per procura» alla [OSCURATO:PERSONA]; infine, il 31 dicembre 1982, le azioni erano state trasferite a quest'ultima società, cosicché l'intero settore del polipropilene in Italia era passato sotto il controllo della Monte.
7 In seguito ad accertamenti effettuati simultaneamente presso diverse imprese del settore, la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato a numerosi produttori di polipropilene richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, n. 13, pag. 204). Dal punto 6 della sentenza impugnata risulta che le informazioni raccolte hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 85 del [OSCURATO:PERSONA]), avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato regolarmente prezzi-obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale delle vendite allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Ciò ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ad inviare una comunicazione scritta degli addebiti a numerose imprese, di cui l'[OSCURATO:PERSONA] non faceva parte. Secondo il punto 8 della sentenza impugnata, sulla base delle informazioni fornite da tali imprese nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di estendere il procedimento all'[OSCURATO:PERSONA] e alla Rhône-Poulenc SA, inviando loro, a questo scopo, una comunicazione degli addebiti analoga a quelle inviate alle altre imprese.
8 A conclusione del procedimento la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione polipropilene, in cui ha constatato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva violato l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] partecipando con altre imprese, per quanto la riguardava all'incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all'inizio del 1983, ad un accordo e ad una pratica concordata risalenti alla metà del 1977, in base ai quali i produttori fornitori di polipropilene nel territorio del mercato comune:
- si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
- stabilivano periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita del prodotto in ciascuno Stato membro della Comunità;
- concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio di informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di «direzione contabile» volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
- aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
- si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una quota di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981 e 1982) (art. 1 della decisione polipropilene).
9 [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto, inoltre, alle varie imprese interessate di porre immediatamente fine alle infrazioni e di astenersi per il futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che potesse avere oggetto od effetto identico o analogo. Essa ha ingiunto loro altresì di porre fine a qualunque sistema di scambio d'informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, nonché di fare in modo che ogni sistema di scambio di informazioni generali (ad esempio il sistema Fides) fosse gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consentisse di individuare il comportamento dei singoli produttori (art. 2 della decisione polipropilene).
10 All'[OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta un'ammenda di 750 000 ECU, pari a LIT 1 103 692 500 (art. 3 della decisione polipropilene).
11 Il 31 luglio 1986 l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso d'annullamento avverso tale decisione dinanzi alla Corte che, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la causa al Tribunale, ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).
12 Dinanzi al Tribunale l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento, totale o parziale, della decisione polipropilene, per quel che la concerneva; in subordine, la riduzione dell'ammenda ad essa inflitta e, in ogni caso, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese, competenze e onorari.
13 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
14 Con ordinanza della Corte 30 settembre 1992, la domanda di intervento presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata dichiarata irricevibile e quest'ultima condannata a sopportare le proprie spese.
La sentenza impugnata
Sull'accertamento dell'infrazione: Ricostruzione dei fatti
Il sistema delle riunioni periodiche
15 Per quanto riguarda il sistema delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene, il Tribunale, al punto 69 della sentenza impugnata, ha constatato innanzitutto che, quanto al periodo che va dal novembre 1977 alla fine del 1978 o all'inizio del 1979, il solo elemento di prova addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni era la risposta fornita dall'interessata alla richiesta di informazioni, in cui l'[OSCURATO:PERSONA] affermava di ritenere che la data in cui era cominciata la sua partecipazione alle riunioni si collocava in un momento prossimo all'inizio delle riunioni stesse. Al punto 70 il Tribunale ha osservato che tale risposta non poteva essere considerata una chiara ammissione della sua partecipazione alle riunioni dal novembre 1977. Ai punti 71 e 72 esso ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] stessa aveva espresso dei dubbi al riguardo nella comunicazione specifica degli addebiti inviata all'[OSCURATO:PERSONA], nella comunicazione generale degli addebiti e nella decisione polipropilene. Al punto 73 esso ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente provato la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'infrazione prima della fine del 1978 o dell'inizio del 1979.
16 Per quanto riguarda il periodo che va dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979 alla fine del 1982 o all'inizio del 1983, al punto 87 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, in base alle risposte dell'[OSCURATO:PERSONA] e dell'ICI alla richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente provato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene a partire dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979. Per quanto riguarda l'inizio di tale partecipazione, dai punti 88 e 89 risulta che la risposta dell'ICI, confermata su questo punto dalle memorie depositate dall'[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, indica l'[OSCURATO:PERSONA] fra le imprese che partecipavano assiduamente alle riunioni di «dirigenti» e di «esperti» a partire da detto periodo. Circa la fine di questa partecipazione, al punto 90 della motivazione il Tribunale ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto nella decisione polipropilene la sussistenza di un dubbio ammettendo, nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale, che la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni aveva perso il suo carattere di regolarità a partire dal maggio 1982. [OSCURATO:PERSONA] aveva del pari riconosciuto all'udienza che nel settembre 1982 non risultava più una partecipazione effettiva dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni. Secondo i punti 91 e 94 risultava inoltre, dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982, che in quella riunione si era affermato che l'[OSCURATO:PERSONA] non partecipava più, eccezion fatta, secondo quanto risulta dal suo resoconto, per la riunione del 9 giugno 1982, mentre la menzione fornita dall'[OSCURATO:PERSONA] nella risposta alla richiesta di informazioni e relativa alla sua partecipazione alla riunione del 6 ottobre 1982 era erronea.
17 Al punto 96 il Tribunale ha osservato peraltro che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto, in base agli elementi forniti dall'ICI nella risposta alla richiesta di informazioni, confermata dai resoconti di varie riunioni, che lo scopo di tali riunioni fosse segnatamente quello di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita. Secondo il punto 98 della sentenza impugnata, del pari a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto dedurre dalla risposta dell'ICI relativa alla periodicità delle riunioni di «dirigenti» e di «esperti», nonché dall'identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni periodiche. Al punto 99 il Tribunale ha aggiunto che l'asserito carattere passivo della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni era smentito proprio dal fatto che essa aveva fornito informazioni sui volumi mensili delle sue vendite.
18 Al punto 100 il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente provato la regolare partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e la metà del 1982, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, che esse si inserivano in un sistema e che la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle dette riunioni non era stata puramente passiva. Tuttavia, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato sufficientemente che tale partecipazione era continuata oltre la metà del 1982.
Le iniziative in materia di prezzi
19 Al punto 109 il Tribunale ha rilevato che i resoconti delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene mostravano come i produttori che vi avevano partecipato avessero concordato in quella sede le iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione polipropilene. Secondo il punto 110, poiché la sua partecipazione alle dette riunioni era sufficientemente comprovata, l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva sostenere, senza addurre indizi atti a corroborare questo assunto, di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi che erano state decise, organizzate e controllate in quella sede.
20 A questo riguardo il Tribunale, al punto 111, ha osservato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto, da un lato, che la sua partecipazione alle riunioni era puramente passiva e, dall'altro, che essa non aveva tenuto conto dei risultati delle riunioni per definire il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi. Al punto 112 esso ha considerato che nessuno dei due argomenti era tale da corroborare la tesi dell'estraneità dell'[OSCURATO:PERSONA] alle iniziative concordate in materia di prezzi: alla luce degli accertamenti del Tribunale sulla partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni, il primo argomento era infondato in fatto. Il secondo, quand'anche avesse trovato riscontro nei fatti, avrebbe dimostrato tutt'al più che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva attuato quanto era stato deciso nelle riunioni. Peraltro, secondo il punto 113, anche se la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto procurarsi istruzioni sui prezzi provenienti dall'[OSCURATO:PERSONA] e quindi non disponeva della prova dell'attuazione da parte di questa, delle iniziative in materia di prezzi di cui trattasi o di un parallelismo di comportamento, ciò non infirmava la constatazione della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle dette iniziative.
21 Al punto 114 il Tribunale ha aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente potuto desumere dalla risposta dell'ICI alla richiesta di informazioni che le iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.
22 Al punto 115 il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente provato che l'[OSCURATO:PERSONA] faceva parte dei produttori fra i quali si erano verificati concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nei punti 29-39 della decisione polipropilene e che tali iniziative si inserivano in un sistema. Tuttavia, non avendo prodotto elementi sufficienti a comprovare la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni periodiche nella seconda metà del 1982, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente provato che quest'ultima aveva preso parte all'iniziativa in materia di prezzi menzionata nei punti 40-46 della decisione suddetta.
Le misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi
23 Al punto 121 il Tribunale ha considerato che la decisione polipropilene doveva essere interpretata nel senso che essa addebitava a ciascun produttore di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un insieme di misure dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi, segnatamente riducendo artificiosamente l'offerta di polipropilene, insieme la cui esecuzione era stata ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica. Al punto 122 il Tribunale ha ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva potuto provare sufficientemente che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato alle riunioni nelle quali il predetto insieme di misure era stato adottato e quindi non aveva nemmeno provato sufficientemente che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse aderito allo stesso.
24 Secondo il punto 123, da ciò deriva, in primo luogo, che la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al sistema di «direzione contabile» non era stata sufficientemente provata. Anche se la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato nel controricorso di non aver mai inteso affermare la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] su questo punto, il Tribunale ha rilevato che una siffatta limitazione degli addebiti mossi all'[OSCURATO:PERSONA] non risultava né dalla decisione polipropilene né dalla comunicazione degli addebiti. In secondo luogo, secondo il punto 124, non è stata provata sufficientemente neppure la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a misure di limitazione della produzione.
25 Al punto 127 il Tribunale ne ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente provato che l'[OSCURATO:PERSONA] figurasse tra i produttori di polipropilene fra i quali erano intervenuti concorsi di volontà vertenti sulle misure dirette ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi, nei limiti in cui la decisione le abbia fatto carico di avervi preso parte.
Gli obiettivi in termini di quantitativi e le quote
26 Il Tribunale ha innanzitutto ricordato, al punto 147, che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato regolarmente, dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979 alla metà del 1982, alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si erano svolte discussioni relative ai quantitativi di vendita dei vari produttori ed erano state scambiate informazioni a questo proposito.
27 Al punto 148 il Tribunale ha osservato che, parallelamente a tale partecipazione, il nome dell'[OSCURATO:PERSONA] figurava in varie tabelle rinvenute presso produttori di polipropilene, il contenuto delle quali indicava chiaramente che erano destinate a definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita. [OSCURATO:PERSONA] poteva quindi a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle, necessariamente realizzate sulla base di informazioni provenienti dai produttori e non in base alle statistiche del sistema Fides, nella parte in cui riguardava l'[OSCURATO:PERSONA] era stato fornito dalla stessa nell'ambito delle riunioni.
28 Al punto 149 il Tribunale ha osservato che la terminologia usata nei vari documenti relativi al 1979 e al 1980 prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] consentiva di concludere che vi erano stati concorsi di volontà fra i produttori.
29 Per quanto riguarda più in particolare il 1979, al punto 150 il Tribunale ha rilevato che il resoconto della riunione 26 e 27 settembre 1979 come pure la tabella intitolata «[OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA]», reperita presso l'ICI, dimostravano che il regime inizialmente previsto per il 1979 doveva essere reso più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell'anno.
30 Al punto 151 il Tribunale ha osservato che la fissazione per il 1980 di obiettivi di quantitativi di vendita per l'intero anno risultava dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso l'Atochem SA, nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, confermate da una tabella datata 8 ottobre 1980 e che paragonava, per i diversi produttori, la capacità nominale alla quota per il 1980.
31 Ai punti 152-157 il Tribunale ha rilevato che per il 1981 si faceva carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote, di aver indicato le loro «aspirazioni» e di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre, nel periodo febbraio-marzo 1981, le loro vendite mensili a 1/12 dell'85% dell'«obiettivo» concordato per il 1980, di essersi assegnati per il resto dell'anno la stessa quota teorica dell'anno precedente, di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite e, infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate. Secondo il Tribunale l'esistenza di tali trattative e la comunicazione delle «aspirazioni» erano attestate da vari elementi di prova, come tabelle e una nota interna dell'ICI; l'adozione di misure temporanee per il periodo febbraio-marzo 1981 risultava dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981; il fatto che i produttori si fossero assegnati per il resto dell'anno la stessa quota teorica dell'anno precedente ed avessero controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, il rispetto di tale quota, era provato dalla combinazione di una tabella datata 20 dicembre 1981, di una tabella senza data intitolata «Scarti per società» trovata presso l'ICI e di una tabella senza data, del pari rinvenuta presso l'ICI. La partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a queste varie attività, secondo il Tribunale, risultava sia dalla sua presenza alle riunioni nelle quali si erano svolte le azioni di cui trattasi sia dalla menzione del suo nome nei vari documenti citati.
32 Ai punti 158-160 il Tribunale ha osservato che, per quanto riguarda il 1982, si rimproverava ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote, di aver espresso le proprie «aspirazioni» in materia di quantitativi, di aver comunicato, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell'anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale del mercato globale ottenuta nel primo semestre di tale anno. Secondo il Tribunale l'esistenza di tali trattative e la comunicazione delle «aspirazioni» erano attestate da un documento intitolato «Scheme for discussions "quota system 1982"», da una nota dell'ICI intitolata «Polypropylene 1982, Guidelines», da una tabella datata 17 febbraio 1982 e da una tabella redatta in italiano che costituiva una proposta complessa; le misure adottate per il primo semestre risultavano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982; l'attuazione di tali misure era attestata dai resoconti delle riunioni del 9 giugno 1982, del 20 e 21 luglio e del 20 agosto 1982.
33 Al punto 161 il Tribunale ha rilevato altresì che, per quanto concerne il 1981 e il primo semestre del 1982, la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, dell'attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo precedente che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
34 Al punto 162 il Tribunale ha aggiunto che, data l'identità degli scopi delle varie misure di limitazione dei quantitativi di vendita - vale a dire la riduzione della pressione esercitata sui prezzi dall'offerta esuberante -, giustamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
35 Ai punti 163-166 il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti presentati dall'[OSCURATO:PERSONA] non fossero idonei ad infirmare la ricostruzione dei fatti compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, i resoconti delle riunioni smentivano la tesi secondo cui i documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano opera di terzi e non costituivano il risultato di discussioni fra produttori. In secondo luogo, anche se fosse stato dimostrato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato al massimo le proprie capacità di vendita, ciò avrebbe consentito tutt'al più di provare che essa non aveva rispettato l'accordo cui aveva aderito. In terzo luogo, la menzione congiunta di [OSCURATO:PERSONA]/SIR in numerosi documenti non infirmava il valore probante di tali documenti, tutti successivi al novembre 1980, epoca in cui l'ENI, gruppo cui apparteneva l'[OSCURATO:PERSONA], era stato autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della SIR, il che aveva posto termine ad ogni concorrenza tra le due società.
36 Per contro, ai punti 167 e 168 il Tribunale ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente provato che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse preso parte alle misure di limitazione dei quantitativi di vendita relative al secondo semestre del 1982, poiché aveva smesso di partecipare alle riunioni alla metà del 1982 e la limitazione delle vendite mensili era indissociabile dal controllo - effettuato a posteriori nel corso delle riunioni - della corrispondenza fra le cifre effettivamente realizzate e quelle che avrebbero dovuto essere realizzate teoricamente. Il Tribunale ha ritenuto che questa conclusione fosse corroborata dal fatto che dai resoconti delle riunioni del 6 ottobre e del 2 dicembre 1982, durante le quali era stata controllata l'attuazione della limitazione delle vendite mensili, risultava che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato a tale controllo.
37 Infine, il Tribunale ha rilevato ai punti 169 e 170 che veniva fatto carico all'[OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato nell'ultimo trimestre del 1982 alla conclusione di un accordo vertente sulle quote per il 1983, e di aver continuato dunque ad essere coinvolta quantomeno negli accordi vertenti sul primo trimestre del 1983, pur avendo essa smesso di partecipare alle riunioni verso la metà o la fine del 1982. Risulta dai punti 171-174 che, a questo proposito, l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva sostenere l'inverosimiglianza della sua partecipazione a motivo del proprio abbandono, in quell'epoca, del mercato del polipropilene, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, aveva potuto dedurre dalla risposta dell'[OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di informazioni che quest'ultima era rimasta presente sul mercato del polipropilene fino all'aprile del 1983. Pertanto, secondo il Tribunale, non era inverosimile che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse comunicato agli altri produttori alla fine del 1982 le sue aspirazioni ai fini della fissazione di quote per il primo trimestre 1983, per cui occorreva accertare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse provato sufficientemente tale circostanza.
38 In proposito, ai punti 175-177 il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, si era potuta basare su una nota manoscritta, redatta da un dipendente dell'ICI e datata 28 ottobre 1982, nella quale venivano espresse le aspirazioni dell'[OSCURATO:PERSONA] in materia di quantitativi di vendita e le proposte della stessa circa le quote da assegnare agli altri produttori, il che, secondo il Tribunale, configurava una partecipazione circoscritta alle trattative per la fissazione di quote per il primo trimestre del 1983.
39 Il Tribunale ne ha concluso, al punto 178, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente provato, da un lato, che l'[OSCURATO:PERSONA] faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si erano prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi di quantitativi di vendita per gli anni 1979 e 1980 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il primo semestre 1982, menzionati nella decisione polipropilene e che si inserivano in un sistema di quote, e, dall'altro, che alla fine dell'ottobre 1982 l'[OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato all'ICI le sue aspirazioni in materia di quantitativi di vendita per il primo trimestre del 1983. Per contro, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente provato che l'[OSCURATO:PERSONA] facesse parte dei produttori di polipropilene fra i quali si erano prodotti concorsi di volontà vertenti sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il secondo trimestre del 1982.
Sull'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] qualificazione giuridica
40 Ai punti 196 e 197 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva qualificato ciascun elemento di fatto, in via principale, come accordo o, in subordine, come pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 198, riferendosi alle sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 661), e 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125), il Tribunale ha rilevato che, perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. [OSCURATO:PERSONA] pertanto poteva qualificare come accordi i concorsi di volontà tra l'[OSCURATO:PERSONA] e gli altri produttori, vertenti su iniziative in materia di prezzi, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979 e il 1980 e su misure di limitazione delle vendite mensili con riferimento a un periodo precedente per il 1981 e per il primo semestre del 1982.
41 Per definire la nozione di pratica concordata, il Tribunale, al punto 199, si è richiamato alla sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663). Quanto al caso di specie, al punto 200 esso ha osservato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e comportanti scambi di informazioni fra imprese concorrenti a questo proposito e che aveva quindi preso parte ad una concertazione avente lo scopo di influire sul comportamento dei produttori sul mercato e di rendere manifesto il comportamento che ciascuno di loro si proponeva di tenere sul mercato. Al punto 201 il Tribunale ha aggiunto che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l'incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma aveva dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva seguire sul mercato. Del pari, secondo il Tribunale, i suoi concorrenti, per definire la condotta che intendevano seguire sul mercato, avevano dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni loro rivelate dall'[OSCURATO:PERSONA] circa il comportamento che questa aveva deciso, o prevedeva, di tenere sul mercato. Al punto 202 il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA], considerato lo scopo, aveva giustamente qualificato in subordine come pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] le riunioni periodiche alle quali l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e la metà del 1982, nonché la comunicazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'ICI, a fine ottobre 1982, delle proprie aspirazioni in materia di quantitativi di vendita per il primo trimestre del 1983.
42 In merito all'esistenza di un'infrazione unica, qualificata all'art. 1 della decisione polipropilene come «accordo e pratica concordata», dopo aver ricordato, al punto 203, che le varie pratiche concordate e i vari accordi si inserivano nel caso di specie, data l'identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote, il Tribunale ha sottolineato, al punto 204, che tali sistemi facevano parte, a loro volta, di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Secondo il Tribunale sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un'infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
43 Al punto 205 il Tribunale ha rilevato, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] poteva qualificare tale infrazione unica come «accordo e pratica concordata», in quanto essa era composta ad un tempo di elementi che andavano qualificati «accordi» e di elementi da qualificare «pratiche concordate». A giudizio del Tribunale, di fronte ad un'infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'art. 1 della decisione polipropilene doveva essere intesa non come una qualifica che richiedeva simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possedeva gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designava un insieme complesso di elementi di fatto, taluni dei quali erano stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], il quale non prevede qualificazioni specifiche per questo tipo di infrazione complessa. Peraltro, secondo il punto 206, la [OSCURATO:PERSONA] aveva provato la sussistenza, nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA], di ciascuno degli elementi costitutivi di tale infrazione durante il periodo della sua partecipazione al sistema delle riunioni periodiche e non le aveva dunque attribuito la responsabilità del comportamento di altri produttori.
L'effetto restrittivo sulla concorrenza
44 Quanto all'argomento dell'[OSCURATO:PERSONA] volto a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene non aveva né oggetto né effetto anticoncorrenziale, il Tribunale ha ricordato, al punto 215, che queste riunioni avevano avuto per oggetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune, segnatamente mediante la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che, di conseguenza, la sua partecipazione a tali riunioni non era priva di oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 216, peraltro, il Tribunale ha considerato che non si trattava di stabilire se la partecipazione individuale dell'[OSCURATO:PERSONA] all'infrazione avesse potuto restringere la concorrenza, bensì se l'infrazione alla quale essa aveva partecipato assieme ad altri avesse potuto sortire tale effetto. Il Tribunale ha osservato che le imprese interessate detenevano la quasi totalità di tale mercato, cosa che indicava manifestamente che l'infrazione da esse congiuntamente commessa aveva potuto restringere la concorrenza.
Il pregiudizio del commercio fra Stati membri
45 Al punto 223 il Tribunale ha osservato che, alla luce dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non aveva l'obbligo di dimostrare che la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] ad un accordo ed a una pratica concordata avesse avuto un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri, ma soltanto che gli accordi e le pratiche concordate potessero pregiudicare il commercio fra Stati membri. A questo proposito, e con riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], già citata, il Tribunale ha constatato che le restrizioni della concorrenza rilevate nel caso di specie potevano sviare i flussi commerciali dall'orientamento che avrebbero altrimenti avuto. Peraltro, secondo il punto 224, l'[OSCURATO:PERSONA] non poteva invocare l'esiguità della sua quota di mercato poiché l'infrazione che essa aveva commesso congiuntamente ad altri poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri. Il Tribunale ha quindi concluso, al punto 225, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva provato sufficientemente che l'infrazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri e che non era necessario che essa dimostrasse che la partecipazione individuale dell'[OSCURATO:PERSONA] avesse pregiudicato gli scambi fra Stati membri.
46 Da quanto precede, al punto 227 il Tribunale ha desunto, in primo luogo, che, siccome la ricostruzione dei fatti compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA] per il periodo anteriore alla fine del 1978 o all'inizio del 1979 nonché per il periodo successivo alla fine dell'ottobre 1982 non era suffragata da prove sufficienti, l'art. 1 della decisione polipropilene doveva essere annullato nella parte in cui dichiarava che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'infrazione in tali periodi. In secondo luogo, che, siccome anche la ricostruzione dei fatti compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA] per il periodo successivo alla metà del 1982 per quanto riguardava la sua partecipazione al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene, alle iniziative in materia di prezzi nonché alla limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo precedente non era suffragata da prove sufficienti, l'art. 1 della suddetta decisione doveva essere annullato nella parte in cui dichiarava tale partecipazione. In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che, siccome neppure la ricostruzione dei fatti compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA] per quanto riguardava le misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi era suffragata da prove sufficienti, l'art. 1 della decisione polipropilene doveva essere annullato nella parte in cui dichiarava che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva preso parte a tali misure. Per il resto, secondo il Tribunale, le censure dell'[OSCURATO:PERSONA] relative alla ricostruzione dei fatti e all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] compiute dalla [OSCURATO:PERSONA] nella stessa decisione dovevano essere respinte.
Sull'imputabilità dell'infrazione alla ricorrente
47 Circa l'argomento dell'[OSCURATO:PERSONA] sull'imputabilità dell'infrazione, secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto imputare una parte dell'infrazione compiuta ad altri produttori italiani - la Monte e la SIR - con i quali l'[OSCURATO:PERSONA] aveva collaborato a seguito di ristrutturazioni, il Tribunale ha ricordato anzitutto, ai punti 235 e 236, che l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] si rivolge ad entità economiche costituite da un insieme di elementi materiali ed umani e che, una volta accertata l'esistenza di un'infrazione, occorre determinare la persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione.
48 In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato al punto 237 che, qualora il soggetto responsabile della gestione dell'impresa abbia cessato di esistere giuridicamente, occorre dapprima localizzare l'insieme degli elementi materiali ed umani che hanno concorso alla commissione dell'infrazione e poi identificare la persona che è divenuta responsabile della gestione del detto insieme, allo scopo di evitare che, a seguito della scomparsa del soggetto che era responsabile della sua gestione al momento in cui è stata commessa l'infrazione, l'impresa possa non rispondere di quest'ultima.
49 Ai punti 238-242 il Tribunale ha osservato che, nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA], la persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento dell'infrazione aveva continuato ad esistere fino all'adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] e quindi quest'ultima le aveva giustamente imputato l'infrazione. Il Tribunale ha aggiunto che il caso della [OSCURATO:PERSONA], menzionato dall'[OSCURATO:PERSONA], era diverso, in quanto la persona giuridica corrispondente aveva cessato di esistere a seguito della sua fusione con la Statoil. Per quanto riguarda l'asserita imputazione all'[OSCURATO:PERSONA] di atti commessi dalla SIR, il Tribunale ha sottolineato che l'infrazione era stata accertata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] in base ai soli atti di questa e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che un'eventuale infrazione commessa dalla SIR avrebbe dovuto essere addebitata a questa stessa impresa, ma che motivi di opportunità l'avevano indotta a non promuovere un procedimento nei suoi confronti.
Sull'importo dell'ammenda
50 Ai punti 259-261 il Tribunale, dopo aver constatato che, in base alle sue valutazioni, la durata dell'infrazione era stata più breve di quella constatata dalla [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che per questo motivo l'importo dell'ammenda doveva essere ridotto.
51 Quanto alla gravità dell'infrazione, ai punti 264 e 265 il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente accertato il ruolo svolto dall'[OSCURATO:PERSONA] nel corso della sua partecipazione all'infrazione e che giustamente si era basata su tale ruolo nel calcolare l'ammenda. Inoltre, secondo il Tribunale, i fatti accertati attestavano con la loro intrinseca gravità - in particolare la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita - che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva agito per imprudenza né per negligenza, ma intenzionalmente.
52 In merito all'argomento dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto correttamente del posto da essa occupato sul mercato per determinare l'importo dell'ammenda, il Tribunale ha considerato ai punti 269-275, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva, da un lato, definito i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione polipropilene (punto 108 di tale decisione), criteri che giustificano ampiamente il livello generale delle ammende inflitte, e, dall'altro, aveva definito i criteri pertinenti e sufficienti per l'equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa (punto 109 della decisione). Per quanto riguarda quest'ultima categoria di criteri, considerati pertinenti e sufficienti, il Tribunale ha osservato che, per determinare l'ammontare dell'ammenda da infliggere a ciascuna delle imprese, la [OSCURATO:PERSONA] si era riferita al posto da esse occupato sul mercato comunitario del polipropilene. Secondo il Tribunale, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse indicato nella decisione polipropilene le cifre prese in considerazione in proposito non ha potuto inficiare la legittimità della decisione, poiché le cifre pertinenti, la cui esattezza non è stata contestata dall'[OSCURATO:PERSONA], sono state prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale. Ne consegue, secondo il Tribunale, che per calcolare l'importo dell'ammenda la [OSCURATO:PERSONA] aveva valutato correttamente il posto occupato dall'[OSCURATO:PERSONA] sul mercato comunitario del polipropilene.
53 Poiché l'[OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto degli effetti dell'infrazione, in particolare del comportamento effettivo da essa tenuto sul mercato in relazione sia ai prezzi sia ai quantitativi, comportamento che avrebbe potuto spiegarsi a prescindere da qualsiasi partecipazione ad accordi o a pratiche concordate, o in subordine che la sua eventuale partecipazione non aveva prodotto effetti sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri, il Tribunale ha rilevato, al punto 279, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto una distinzione fra due tipi di effetti: da un lato, le istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai rispettivi uffici vendite; dall'altro, l'evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti. Secondo il punto 280, il primo tipo di effetti era stato sufficientemente comprovato dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle numerose istruzioni sui prezzi impartite dai vari produttori. Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, al punto 281 il Tribunale ha rilevato che dalla decisione polipropilene risultava che la [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto conto, per mitigare l'entità delle sanzioni, del fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che non esistevano misure coattive per assicurare l'osservanza delle quote o di altre decisioni. Ai punti 282 e 283 il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente preso interamente in considerazione il primo tipo di effetti e tenuto conto della limitatezza del secondo tipo di effetti, in una misura che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato essere stata insufficiente, ricordando di aver già respinto l'argomento dell'[OSCURATO:PERSONA] relativo all'esiguità della sua quota di mercato.
54 Al punto 290 il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto conto del fatto che per un lungo periodo le imprese avevano subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al settore del polipropilene, il che attestava che essa aveva tenuto conto anche delle sfavorevoli condizioni economiche del settore allo scopo di determinare il livello generale delle ammende. Peraltro, secondo il punto 291, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse ritenuto in passato di tener conto della situazione di crisi in cui versava il settore economico interessato non poteva obbligarla a tener conto allo stesso modo di una siffatta situazione nel caso di specie.
55 Il Tribunale ha ritenuto infine, al punto 295, che la mancanza di precedenti infrazioni non poteva costituire una circostanza attenuante e, al punto 299, che la [OSCURATO:PERSONA] si era basata su una qualificazione giuridica corretta dell'infrazione per calcolare l'importo dell'ammenda da infliggere all'[OSCURATO:PERSONA].
56 Il Tribunale ha concluso, al punto 301, che l'ammenda inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] era adeguata alla gravità dell'infrazione accertata delle norme sulla concorrenza, ma doveva essere ridotta in ragione della minore durata della detta infrazione. In primo luogo, secondo il punto 302, la detta durata era stata ridotta di quattordici mesi su sessantadue per il periodo che va da circa il novembre 1977 alla fine del 1978 o all'inizio del 1979. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già tenuto conto, per determinare l'importo delle ammende, del fatto che il meccanismo che aveva reso operante l'infrazione era stato definitivamente messo a punto solo all'inizio del 1979. In secondo luogo, secondo il punto 303, la durata dell'infrazione era stata ridotta di due mesi per il periodo compreso tra la fine di ottobre e la fine del dicembre 1982 o l'inizio del 1983, periodo nel quale l'infrazione aveva rivestito una particolare gravità. In terzo luogo, secondo il punto 304, dopo la metà del 1982 la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato la partecipazione della ricorrente ad alcuno degli elementi costitutivi dell'infrazione, a prescindere dalla comunicazione fatta dall'[OSCURATO:PERSONA] all'ICI, alla fine dell'ottobre 1982, circa le proprie aspirazioni in materia di quantitativi di vendita per il primo trimestre 1983. In quarto luogo, secondo il punto 305 la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente dimostrato che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato alle misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che l'importo dell'ammenda doveva essere ridotto del 40%.
57 Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato e statuito:
1) L'art. 1 della decisione polipropilene, nella parte in cui dichiara che l'[OSCURATO:PERSONA] ha partecipato
- all'infrazione prima della fine del 1978 o dell'inizio del 1979 e dopo la fine dell'ottobre 1982;
- al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene, alle iniziative in materia di prezzi e alla limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un precedente periodo dopo la metà del 1982;
- a misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi,
è annullato.
2) L'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della suddetta decisione è fissata in 450 000 ECU, ossia LIT 662 215 500.
3) Per il resto il ricorso è respinto.
4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
58 Nel suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- annullare senza rinvio la sentenza impugnata nelle parti di cui al punto 1, secondo e terzo trattino del dispositivo;
- fissare l'importo dell'ammenda a 562 500 ECU;
- dichiarare inammissibili le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] quanto all'annullamento della decisione polipropilene;
- rigettare totalmente i motivi d'impugnazione formulati dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza impugnata;
- condannare l'[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
59 L'[OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia:
- respingere in toto l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza impugnata;
- annullare la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea applicazione del diritto quanto alla determinazione della data della fine della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'infrazione, fissando tale data al giugno e non all'ottobre 1982, e, dopo aver annullato la corrispondente parte dell'art. 1 della decisione polipropilene, ridurre conseguentemente l'ammenda inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] o rinviare al Tribunale ai fini di tali adempimenti;
- annullare la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea applicazione del diritto quanto ai principi applicati in materia di responsabilità, di accertamento dell'infrazione, di qualificazione giuridica e gravità della stessa, nonché rivalutare gli elementi e i criteri per la determinazione dell'ammenda inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] e, dopo aver annullato la corrispondente parte dell'art. 3 della decisione polipropilene, ridurre idoneamente tale ammenda o, in alternativa, rinviare al Tribunale ai fini di tali adempimenti;
- condannare la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese, sia nel giudizio di primo grado sia nel presente giudizio.
60 L'[OSCURATO:PERSONA] conclude inoltre che la Corte voglia adottare le misure idonee a verificare se la decisione polipropilene sia stata adottata nel rispetto delle procedure previste e, in caso negativo, dichiararla inesistente o annullarla per quanto riguarda l'[OSCURATO:PERSONA].
61 A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] deduce due motivi attinenti a una violazione del diritto comunitario, riguardanti, il primo, l'erronea interpretazione della decisione polipropilene e, il secondo, la contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata. Questi vizi avrebbero anche causato l'erronea fissazione dell'importo dell'ammenda.
62 A sostegno dell'impugnazione incidentale l'[OSCURATO:PERSONA] deduce il motivo della violazione del diritto comunitario basato sull'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nonché sull'erronea applicazione del diritto e relativo, in primo luogo, ai vizi che inficiano il procedimento di adozione della decisione polipropilene; in secondo luogo, alla violazione del principio della responsabilità personale; in terzo luogo, all'accertamento erroneo dell'infrazione; in quarto luogo, all'erronea qualificazione giuridica di quest'ultima; in quinto luogo, all'erronea imputazione della responsabilità; in sesto luogo, all'erronea valutazione della gravità dell'infrazione e, in settimo luogo, all'erronea fissazione dell'importo dell'ammenda.
63 Su domanda della [OSCURATO:PERSONA], e nonostante l'opposizione dell'[OSCURATO:PERSONA], il procedimento è stato sospeso con decisione del presidente della Corte 27 luglio 1992 sino al 15 settembre 1994 al fine di esaminare le conseguenze da trarre dalla sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2555; in prosieguo: la «sentenza PVC della Corte»), pronunciata a seguito del ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-315; in prosieguo: la «sentenza PVC del Tribunale»).
Il ricorso incidentale dell'[OSCURATO:PERSONA] procedura di adozione della decisione polipropilene
64 Con il primo motivo del ricorso incidentale, che conviene esaminare per primo, l'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, alla luce delle sentenze della Corte e del Tribunale nella causa PVC, a suo giudizio la [OSCURATO:PERSONA], nell'adottare la decisione polipropilene, non ha rispettato le norme di procedura applicabili, in particolare quelle che riguardano sia la competenza per l'adozione degli atti in tutte le lingue facenti fede sia l'adempimento delle formalità relative alla loro autentica. L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che esistano indizi sufficienti al riguardo ed asserisce che, in ogni caso, la Corte ha il potere di verificare se il testo in lingua italiana sia stato adottato e autenticato regolarmente. A tal fine la Corte potrebbe acquisire agli atti i nastri registrati e i verbali dell'udienza svoltasi fra il 18 e il 22 novembre 1991 dinanzi al Tribunale nella causa PVC. Se la Corte riscontrasse che la decisione polipropilene non è stata adottata in modo regolare, essa dovrebbe dichiararla inesistente o, in subordine, annullarla per quanto concerne l'[OSCURATO:PERSONA].
65 In risposta alle obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla ricevibilità di tale motivo, l'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'art. 116 del regolamento di procedura della Corte le consente di chiedere il rigetto dell'impugnazione, l'annullamento della sentenza impugnata e la declaratoria di invalidità della decisione polipropilene, conformemente alle conclusioni dedotte in primo grado. Così facendo, non modificherebbe affatto l'oggetto del giudizio. Essa rileva che, in ogni caso, l'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte - che l'art. 118 dichiara applicabile ai ricorsi avverso le sentenze del Tribunale - ammette un'eccezione al principio generale dell'improponibilità di motivi nuovi in corso di causa quando tali nuovi motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tale sarebbe il caso degli elementi emersi nel corso del procedimento PVC dinanzi al Tribunale. Inoltre, la presenza di vizi di procedura tali da poter inficiare la validità della decisione polipropilene, fino all'estrema conseguenza dell'inesistenza, sarebbe questione di ordine pubblico sollevabile d'ufficio dalla Corte.
66 [OSCURATO:PERSONA] osserva che tale motivo e le conclusioni cui conduce sono manifestamente irricevibili ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte. Le critiche dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbero dirette contro la decisione polipropilene e non contro la sentenza impugnata, dal momento che tale motivo non è stato sollevato davanti al Tribunale. Non potendo identificare alcun punto della sentenza cui riferire la critica, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe infatti concluso che la decisione polipropilene dev'essere dichiarata inesistente o, in subordine, annullata. Gli artt. 113 e 116 del regolamento di procedura indicherebbero che le conclusioni devono avere per oggetto l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale, conformemente alla concezione dell'impugnazione di cui all'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia. Inoltre, sempre secondo gli artt. 113 e 116, l'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
67 Al riguardo occorre ricordare, da un lato, che ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia l'impugnazione dinanzi alla Corte può essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
68 Secondo una giurisprudenza costante, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica fornita dal Tribunale con riguardo ai motivi discussi dinanzi ad esso (v., in particolare, sentenze 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1981, punto 59, e 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3111, punto 62).
69 Nella fattispecie è pacifico che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha presentato dinanzi al Tribunale alcuna censura concernente la regolarità del procedimento di adozione della decisione polipropilene.
70 D'altro lato, l'impugnazione verte solo sulla sentenza impugnata e, ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte, solo ove tale sentenza venisse annullata la Corte potrebbe statuire essa stessa sulla controversia. Di conseguenza, finché la sentenza impugnata non sia annullata, la Corte non deve conoscere di eventuali vizi della decisione polipropilene.
71 Pertanto, il primo motivo dev'essere dichiarato irricevibile. E' altresì irricevibile, per identità di motivi, la domanda alla Corte di prendere misure per stabilire se, adottando la decisione polipropilene, la [OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato le norme di procedura applicabili. Solo qualora la sentenza impugnata fosse annullata occorrerà verificare se, come asserisce l'[OSCURATO:PERSONA], la Corte debba esaminare d'ufficio il problema dell'inesistenza della decisione polipropilene.
La violazione del principio della responsabilità personale
72 Con il secondo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] critica il Tribunale per aver commesso un errore di diritto nel considerarla responsabile di tutti i comportamenti ascrivibili alle imprese coinvolte, pur nell'impossibilità di imputarle le singole infrazioni. Inoltre, la sentenza impugnata presenterebbe un vizio di motivazione, in quanto la questione dell'attribuzione di una responsabilità collettiva non sarebbe stata discussa dal Tribunale in alcuna parte della sentenza. I punti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] a questo proposito si riferirebbero soltanto alla questione connessa, ma non identica, dell'infrazione unica.
73 La partecipazione, insieme ad altre imprese, ad una violazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe implicare l'attribuzione a tali imprese di comportamenti messi in atto nel corso di un periodo piuttosto lungo con forma, intensità e durata diversa per tutte le imprese partecipanti, a maggior ragione quando tali società abbiano dimostrato di aver svolto un ruolo limitato in termini di durata e di gravità dell'infrazione effettivamente commessa. Un ragionamento del genere contrasterebbe con il principio della responsabilità penale personale, qui applicabile per analogia; il Tribunale avrebbe proceduto ad una ingiustificata imputazione di responsabilità per azioni alle quali sarebbe stata dimostrata la mancata partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA].
74 L'[OSCURATO:PERSONA] osserva che non vanno confusi i concetti di infrazione unica e di responsabilità collettiva. Il primo sarebbe un artificio classificatorio per riunire idealmente vari comportamenti materialmente frazionati. La qualificazione di infrazione unica consentirebbe forse di sollevare la [OSCURATO:PERSONA] dall'onere di provare la materiale partecipazione di ciascuna impresa a ciascuna azione e a prolungare i tempi di prescrizione, ma non potrebbe trasformarsi in criterio di attribuzione di responsabilità e comportare quindi la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per il complesso dei comportamenti di tutte le imprese sanzionate nel periodo considerato.
75 Nel caso di specie ciò equivarrebbe all'assenza di verifica delle singole prove a carico e, con l'applicazione del principio dell'infrazione unica, da cui discenderebbe quello di responsabilità collettiva, si giungerebbe alla violazione dei diritti della difesa delle parti. Inoltre, dal punto 109 della decisione polipropilene si desumerebbe che questo ragionamento porta a non considerare il livello di attivismo di ciascuna impresa all'atto della fissazione dell'ammenda.
76 [OSCURATO:PERSONA] osserva che l'[OSCURATO:PERSONA] rimette qui in questione la concezione dell'infrazione unica, accolta dal Tribunale ai punti 203 e 204 della sentenza impugnata. Le varie azioni concertate messe in opera in un determinato contesto temporale dalle imprese produttrici di polipropilene avrebbero fatto parte di un disegno unitario mirante a sostenere il prezzo di tale prodotto, disegno unitario che corrisponderebbe quindi ad una infrazione unica, concretatasi in varie azioni. Ciò comporterebbe la responsabilità di ciascuna impresa per il complesso dell'infrazione, a prescindere dalla partecipazione a questa o quell'azione, senza che ciò escluda una presa in considerazione del maggiore o minore attivismo dell'impresa interessata ai fini della fissazione dell'ammenda.
77 [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la qualificazione di infrazione unica non deriva da un concetto giuridico, ma è una qualificazione dei fatti che presuppone la constatazione del legame che unisce vari comportamenti concertati, miranti ad un unico obiettivo in una situazione economica ben precisa. Non si potrebbe escludere in astratto che certi fatti possano ricevere la qualificazione di infrazione unica. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale avrebbero potuto tutt'al più commettere un errore nella qualificazione dei fatti, ma certamente non un errore di diritto. La detta qualificazione non sarebbe in contrasto col principio della responsabilità penale personale, ammesso che tale principio sia applicabile per analogia al caso di specie.
78 In proposito va riconosciuto, in primo luogo, che, con riguardo alla natura delle infrazioni di cui trattasi nonché alla natura e al grado di severità delle sanzioni conseguenti, la responsabilità per la [OSCURATO:PERSONA] di tali infrazioni riveste carattere personale.
79 In secondo luogo, va rilevato che gli accordi e le pratiche concordate di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici dell'infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità di esecuzione scelte o previste.
80 Tuttavia, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all'infrazione secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell'infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da altre imprese partecipanti che però condividono il medesimo oggetto o il medesimo effetto anticoncorrenziale.
81 Va ricordato, in terzo luogo, che l'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] vieta gli accordi tra imprese e le decisioni di associazioni di imprese, compresi i comportamenti che costituiscono attuazione di tali accordi o decisioni, nonché le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio intracomunitario ed abbiano oggetto o effetto anticoncorrenziale. Di conseguenza, una violazione di tale articolo può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione del suddetto art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
82 Nel caso di specie, al punto 204 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che gli accordi e le pratiche concordate accertati si inserivano, data l'identità dei loro scopi, nell'ambito di sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote, sistemi che facevano parte a loro volta di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare l'andamento dei prezzi. Esso ha ritenuto che fosse artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si trattava al contrario di un'infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate.
83 Di conseguenza, il Tribunale ha potuto giustamente ritenere che un'impresa che avesse partecipato ad un'infrazione del genere attraverso comportamenti propri, rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata aventi oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e diretti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, fosse responsabile, per tutta la durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione. Tale è infatti il caso ove si accerti che l'impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.
84 Contrariamente a quanto sostiene l'[OSCURATO:PERSONA], una simile conclusione non contraddice il principio della responsabilità personale per infrazioni di questo tipo. Infatti, essa risponde ad una nozione ampiamente diffusa negli ordinamenti giuridici degli Stati membri relativa all'imputazione della responsabilità, per infrazioni commesse da più soggetti, in funzione della loro partecipazione all'infrazione nel suo complesso, nozione che, in tali sistemi giuridici, non è considerata contraria alla responsabilità personale.
85 Né una simile interpretazione equivale a trascurare l'analisi individuale delle prove a carico, in spregio alle norme applicabili in tema di prova, o a violare i diritti della difesa delle imprese coinvolte.
86 Innanzitutto, in caso di controversia sulla sussistenza di un'infrazione alle regole di concorrenza, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova delle infrazioni che essa constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti che integrano l'infrazione (sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8417, punto 58). In quest'ambito spetta in particolare alla [OSCURATO:PERSONA] produrre tutti gli elementi che portino a concludere nel senso della partecipazione di un'impresa a una simile infrazione e della sua responsabilità per i diversi elementi che comporta.
87 Ove si tratti, come nel caso di specie, di accordi e pratiche concordate a scopo anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA] deve in particolare provare che l'impresa ha inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.
88 Orbene, da un lato, il Tribunale ha osservato, al punto 204 citato in precedenza, che tutte le iniziative delle imprese partecipanti perseguivano uno scopo anticoncorrenziale comune. Dall'altro, da tutte le constatazioni di fatto compiute dal Tribunale ai punti 63-178 della sentenza impugnata in merito ai diversi elementi dell'infrazione risulta che esso ha valutato la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a ciascuno dei suddetti elementi solo in funzione del suo comportamento specifico, del contributo che essa intendeva apportare in tal modo alla realizzazione di ciascuno di tali elementi e della conoscenza che essa aveva dei comportamenti previsti o attuati da altre imprese, grazie alla sua partecipazione alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene. Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente ritenere che la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'infrazione, con il suo comportamento specifico, ne comportasse la corresponsabilità per il complesso dell'infrazione commessa per il periodo della sua partecipazione.
89 Inoltre, le imprese interessate sono in grado di far valere i loro diritti della difesa sia per quanto riguarda l'addebito relativo alla loro partecipazione materiale all'infrazione sia per quanto riguarda i comportamenti materiali di cui sono accusate altre imprese, ma che rientrano nella medesima infrazione. Nel caso di accordi o di pratiche concordate aventi oggetto anticoncorrenziale, esse possono altresì far valere i suddetti diritti riguardo all'esistenza di un obiettivo comune, alla loro intenzione di contribuire, con il proprio comportamento, all'infrazione nel suo complesso e alla conoscenza dei comportamenti delle altre partecipanti o alla loro prevedibilità e all'accettazione del relativo rischio.
90 Infine, il fatto che un'impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un'intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev'essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell'infrazione e, all'occorrenza, nel determinare l'ammenda.
91 In quarto e ultimo luogo, dal momento che l'[OSCURATO:PERSONA] deduce appunto che il Tribunale non ha adeguatamente tenuto conto nel determinare l'importo dell'ammenda del suo grado di coinvolgimento nell'infrazione, i suoi addebiti si confondono con quelli dalla stessa dedotti nell'ambito del suo sesto motivo, nel quadro del quale essi verranno quindi esaminati.
92 Da quanto precede deriva che anche il secondo motivo va respinto.
L'erroneo accertamento dell'infrazione
93 Con il terzo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che ai punti 110-113 della sentenza impugnata il Tribunale abbia commesso un errore di diritto considerando, dopo aver appurato la sua partecipazione alle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene, che essa non potesse sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi che erano state decise, organizzate e controllate senza fornire indizi atti a corroborare questa affermazione. Tale impostazione equivarrebbe ad una manifesta inversione dell'onere della prova e ad attribuire alla partecipazione alle riunioni un valore probatorio assoluto, esonerando così la [OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo di trovare altre conferme nel comportamento dell'impresa.
94 Ai punti 112 e 113 della sentenza impugnata il Tribunale stesso avrebbe posto l'accento sulla mancanza di documenti da cui risulti l'adesione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle iniziative in materia di prezzi nonché sull'assenza di un eventuale parallelismo tra il comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA] sul mercato e ciò che si assumeva concordato tra i produttori durante le riunioni. Di conseguenza, non si potrebbe far discendere automaticamente dalla presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni la sua partecipazione alle iniziative in materia di prezzi ivi dibattute. La presenza di un rappresentante dell'impresa alle riunioni potrebbe costituire prova che costui era al corrente dell'intesa, ma la partecipazione dell'impresa all'iniziativa collusiva sarebbe comprovata soltanto qualora altre prove della condotta dell'impresa corroborassero l'esistenza di una convergenza di intenti.
95 [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale non ha affatto operato un'inversione dell'onere della prova. Una volta provata la partecipazione di un'impresa alle riunioni, la partecipazione all'intesa sarebbe una legittima deduzione. Spetterebbe dunque a chi sostiene di essersi dissociato dalle conclusioni sulle azioni concordate fornire la prova espressa di questa dissociazione. L'eventuale non esecuzione delle decisioni concordate si porrebbe su un piano diverso e non sarebbe quindi sufficiente a negare tale partecipazione.
96 Al riguardo va osservato, da un lato, che il Tribunale, senza invertire indebitamente l'onere della prova, aveva diritto di considerare che - avendo la [OSCURATO:PERSONA] potuto accertare che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato a riunioni durante le quali erano state decise, organizzate e controllate iniziative in materia di prezzi - spettava all'[OSCURATO:PERSONA] stessa provare le proprie allegazioni in base alle quali essa non avrebbe sottoscritto tali iniziative.
97 Dall'altro, gli argomenti dell'[OSCURATO:PERSONA] volti a dimostrare che il suo comportamento sul mercato non era dipeso dalle iniziative sui prezzi considerate nella decisione polipropilene sono privi di pertinenza, trattandosi nella fattispecie di accordi ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
98 Infatti, al punto 198 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva qualificare come accordi, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], i concorsi di volontà fra l'[OSCURATO:PERSONA] e altri produttori di polipropilene vertenti, in particolare, su iniziative in materia di prezzi.
99 Orbene, discende da una giurisprudenza costante che, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza (sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 458, in particolare pag. 520; v., altresì, in questo senso sentenze 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-45, e 17 luglio 1997, causa C-219/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4411, punti 14 e 15).
100 Pertanto, non risulta che il Tribunale abbia violato le norme applicabili in materia di prova nel dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente provato che l'[OSCURATO:PERSONA] figurava tra i produttori di polipropilene fra i quali erano intervenuti concorsi di volontà relativi alle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione polipropilene.
101 Di conseguenza, neppure il terzo motivo può essere accolto.
L'erronea qualificazione giuridica dell'infrazione
102 Con il quarto motivo l'[OSCURATO:PERSONA] critica il Tribunale per aver respinto ingiustamente la sua censura relativa all'omessa qualificazione giuridica dell'infrazione come accordo o come pratica concordata ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
103 In primo luogo, il Tribunale non avrebbe dato un'indicazione chiara in merito ai criteri concreti per la qualificazione del tipo d'infrazione. Inoltre, la classificazione operata non corrisponderebbe alla distinzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione, che sarebbe intesa ad utilizzare la nozione di pratica concordata come una sorta di principio di chiusura del sistema, per evitare che restino impunite sospette violazioni in mancanza di prove del concorso di intenti tra i produttori. Secondo l'[OSCURATO:PERSONA] la distinzione tra accordo e pratica concordata si rifletterebbe sullo standard probatorio imposto alla [OSCURATO:PERSONA] e quindi sui diritti della difesa delle parti. La tesi della [OSCURATO:PERSONA] porterebbe alla conclusione che la menzione degli accordi all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] è ridondante. Se infatti la pratica concordata potesse consistere nel mero elemento intellettuale, senza necessità di un elemento materiale, i due concetti sarebbero ripetitivi, risolvendosi la differenza in un mero problema di gradazione della manifestazione della volontà, l'incontro nel caso dell'accordo e la manifestazione unilaterale della volontà nel caso della pratica concordata. L'[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, per salvaguardare il carattere distinto delle due figure, è necessario riconoscere alla pratica concordata un quid pluris sul piano materiale volto a compensare l'elemento intellettuale più sfumato (v. conclusioni dell'avvocato generale Gand per la sentenza ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], citata, e dell'avvocato generale Mayras per le sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata).
104 L'[OSCURATO:PERSONA] rileva, in secondo luogo, che al punto 201 della sentenza il Tribunale ha interamente adottato l'impostazione suggerita dal giudice Vesterdorf, designato come avvocato generale dinanzi al Tribunale, in merito all'automatico effetto anticoncorrenziale delle riunioni fra produttori di polipropilene. Una siffatta interpretazione postulerebbe la necessità di fornire la prova contraria ad una presunzione di intento anticoncorrenziale fondata sul solo fatto che l'interessato ha assistito a qualche riunione, priverebbe le imprese interessate di ogni possibilità di difesa del proprio punto di vista e sarebbe contraria alla nozione comunitaria di pratica concordata che, al di là del preliminare momento di concertazione, richiederebbe una pratica conforme ascrivibile ai partecipanti.
105 In terzo luogo, l'[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la caratterizzazione del presunto cartello quale infrazione unica, considerata come accordo e pratica concordata, rischia di comportare conseguenze giuridiche pericolose. In particolare una simile qualificazione indurrebbe a raccogliere, sotto le sembianze del concetto di infrazione unica, comportamenti diversi posti in atto da quindici imprese nell'arco di circa un quinquennio ed impedirebbe di discernere, tra le presunte infrazioni, quali di esse possano essere effettivamente ascritte ad una determinata impresa.
106 In quarto luogo, l'[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver accolto la duplice qualificazione dell'infrazione, elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA], tanto di accordo quanto di pratica concordata. L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che una tale qualificazione modifichi l'onere della prova per la [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, la struttura della difesa dell'impresa interessata. Difatti, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata liberata dall'incombenza di verificare il tipo e la valenza delle prove a carico nonché di dichiarare specificamente che cosa dette prove stessero a dimostrare. L'[OSCURATO:PERSONA], per converso, sarebbe stata obbligata ad interrogarsi sulle ragioni delle accuse rivoltele e su come dovesse articolare la propria difesa. Il fatto che l'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] non preveda qualificazioni specifiche per infrazioni di questo tipo non costituirebbe un'autorizzazione a coniarne di nuove, per di più con efficacia retroattiva.
107 [OSCURATO:PERSONA] osserva che questo motivo rimanda ad una presunta differenza dell'onere probatorio a seconda che si tratti di un accordo ovvero di una pratica concordata. Tale presunta differenza si fonderebbe erroneamente su un'interpretazione letterale dell'espressione «pratica concordata», secondo la quale il termine «pratica» farebbe riferimento ad un comportamento sul mercato e, dunque, a un elemento materiale. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con la ratio legis che consisterebbe nel rafforzare il divieto estendendolo a fenomeni di concertazione meno elaborati rispetto ad un vero e proprio accordo, al fine di impedire una facile elusione della norma. Paradossalmente la tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] finirebbe per indebolire il divieto, richiedendo per la pratica concordata una prova più ardua rispetto all'accordo. L'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe quindi mutilato per quanto riguarda le pratiche concordate, in quanto, contrariamente a quanto varrebbe per gli accordi, per queste rileverebbe solo l'effetto anticoncorrenziale e non l'oggetto.
108 L'enumerazione di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] mirerebbe a colpire nella sua generalità il fenomeno della collusione tra imprese, quale che ne sia la forma. Tra le figure così enumerate vi sarebbe un continuum. Sarebbe essenziale soltanto la distinzione tra comportamento autonomo, lecito, e collusione, vietata, a prescindere da ogni altra distinzione all'interno di quest'ultima figura. La tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] spezzerebbe l'unità e la generalità del fenomeno vietato e avrebbe per effetto di far sfuggire senza motivo al divieto collusioni non meno pericolose delle altre. Il Tribunale avrebbe giustamente respinto questa tesi al punto 199 della sentenza, facendo riferimento all'elemento intellettuale senza esigere anche un elemento materiale.
109 Al riguardo, va ricordato in primo luogo che, ai punti 198 e 202 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva potuto giustamente qualificare come accordi taluni tipi di comportamento delle imprese interessate e, in subordine, come pratiche concordate altre forme di comportamento delle stesse. Al punto 204 il Tribunale ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse preso parte ad un insieme integrato di sistemi costituenti un'infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
110 Quanto ai comportamenti qualificati come pratiche concordate, ovvero le riunioni periodiche di produttori di polipropilene e la comunicazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] all'ICI alla fine dell'ottobre 1982 delle proprie aspirazioni in termini di quantitativi di vendita per il primo trimestre del 1983, al punto 201 il Tribunale si è basato sull'affermazione secondo cui, a seguito della concertazione intervenuta durante le riunioni di produttori di polipropilene, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva seguire sul mercato. Del pari, secondo il Tribunale, i suoi concorrenti avevano dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente - per definire la condotta che intendevano seguire sul mercato - delle informazioni loro rivelate dall'[OSCURATO:PERSONA] circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.
111 Al punto 205 il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] potesse qualificare questa infrazione unica come «accordo e pratica concordata» poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati «accordi» e da elementi da qualificare «pratiche concordate» ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, trattandosi di un'infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'art. 1 della decisione polipropilene andava intesa non come una qualifica che richiedeva simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possedesse gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designava un insieme complesso di elementi di fatto, taluni dei quali erano stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.
112 In secondo luogo va rilevato che, se l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] distingue il concetto di «pratica concordata» da quello di «accordi fra imprese» o di «decisioni di associazioni di imprese», ciò è dovuto all'intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da questo articolo forme diverse di coordinamento e di collusione tra imprese (v. in particolare, in tal senso, sentenza ICI/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 64).
113 Da ciò non consegue peraltro che comportamenti aventi lo stesso oggetto anticoncorrenziale, e ciascuno dei quali, preso isolatamente, rientra nella nozione di «accordo», di «pratica concordata» o di «decisione di associazione di imprese», non possano costituire manifestazioni diverse di una sola infrazione all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
114 Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente ritenere che una serie di comportamenti di più imprese costituisse espressione di un'infrazione unica, riconducibile in parte al concetto di accordo e in parte a quello di pratica concordata.
115 In terzo luogo, va ricordato che la nozione di pratica concordata ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 26, e 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1307, punto 63).
116 La Corte ha aggiunto che i criteri del coordinamento e della collaborazione dovevano essere intesi alla luce della concezione inerente alle norme del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato comune (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 173; 14 luglio 1981, causa 172/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2021, punto 13; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 63, e Deere/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 86).
117 Secondo questa stessa giurisprudenza, se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (v., in tal senso, le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 174; [OSCURATO:PERSONA], punto 14 e Deere/[OSCURATO:PERSONA], punto 87).
118 Di conseguenza, come risulta dalla lettera stessa dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione fra le imprese, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi.
119 Pertanto il Tribunale, ritenendo che la concertazione avesse necessariamente prodotto effetti sul comportamento delle imprese che vi avevano preso parte, ha commesso un errore di diritto sull'interpretazione della nozione di pratica concordata.
120 Da ciò non deriva peraltro che l'impugnazione incidentale debba essere accolta. Infatti, come la Corte ha ripetutamente affermato (v., in particolare, sentenza 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3755, punto 28), qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto.
121 Orbene, da un lato bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso. Ciò varrà tanto più quando la concertazione abbia luogo regolarmente per un lungo periodo, come avveniva nel caso di specie secondo gli accertamenti effettuati dal Tribunale.
122 Dall'altro, una pratica concordata come testé definita rientra nell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] anche in mancanza di effetti anticoncorrenziali sul mercato.
123 Innanzi tutto, dalla lettera stessa di tale articolo deriva che, come nel caso dagli accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anticoncorrenziale.
124 Inoltre, se la nozione stessa di pratica concordata presuppone un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento abbia l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare la concorrenza.
125 Infine, l'interpretazione accolta non è incompatibile con il carattere restrittivo del divieto contenuto nell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza 29 febbraio 1968, causa 24/67, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 75, in particolare pag. 99), poiché, lungi dall'estenderne il campo di applicazione, essa corrisponde al senso letterale dei termini utilizzati in tale articolo.
126 Il Tribunale pertanto, nonostante una motivazione viziata in diritto, ha ritenuto giustamente che, avendo la [OSCURATO:PERSONA] provato a sufficienza la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] ad una concertazione avente lo scopo di restringere la concorrenza, essa non doveva apportare la prova che detta concertazione si fosse manifestata attraverso comportamenti sul mercato. Bisogna quindi esaminare se l'[OSCURATO:PERSONA] abbia confutato la presunzione indicata al punto 121 della sentenza in oggetto.
127 Da un lato, quanto alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene, l'[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi era stato determinato indipendentemente dal risultato delle riunioni e che, se si era potuta osservare una certa corrispondenza di reazioni fra l'[OSCURATO:PERSONA] stessa e altri produttori, essa era dovuta all'evoluzione del prezzo della materia prima e al normale comportamento di un produttore in un mercato dominato dalle «quattro grandi». Al riguardo, il Tribunale ha giustamente considerato al punto 112 della sentenza impugnata che un argomento del genere sarebbe tutt'al più volto a dimostrare che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva attuato il risultato delle riunioni relativamente alla fissazione di prezzi obiettivo.
128 Dall'altro, quanto alla comunicazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] all'ICI, alla fine del 1982, delle proprie aspirazioni in termini di quantitativi di vendita e dei suoi intendimenti circa le quote da attribuire agli altri produttori - considerata dal Tribunale, al punto 176 della sentenza impugnata, come una partecipazione puntuale alle trattative per la fissazione di quote per i primi tre mesi del 1983 - risulta dal punto 172 della sentenza impugnata che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto dagli allegati della risposta dell'[OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di informazioni che essa era rimasta presente sul mercato del polipropilene fino all'aprile 1983. Di conseguenza, l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasta presente sul mercato dopo le suddette trattative. D'altro canto, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha fatto valere che il suo comportamento successivo sul mercato fosse stato determinato indipendentemente dalla sua partecipazione a tali trattative.
129 Pertanto, l'errore di diritto commesso dal Tribunale non ha influito sul dispositivo della sentenza impugnata, che appare fondata per altri motivi di diritto.
130 In quarto luogo, dalla costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 112), ripresa dal Tribunale al punto 198 della sentenza impugnata, risulta che la nozione di accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] deriva dall'espressione, da parte delle imprese partecipanti, della volontà comune di comportarsi sul mercato in un determinato modo.
131 Il paragone fra questa nozione di accordo e quella di pratica concordata oggetto dei punti 118-125 della presente sentenza dimostra che, dal punto di vista soggettivo, esse ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano.
132 Di conseguenza, sebbene le nozioni di accordo e di pratica concordata presentino elementi costitutivi parzialmente diversi, esse non sono reciprocamente incompatibili. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non doveva pretendere che la [OSCURATO:PERSONA] qualificasse come accordo o pratica concordata ognuno dei comportamenti accertati, ma ha legittimamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente qualificato taluni dei comportamenti, in via principale, come «accordi» e altri, in via subordinata, come «pratiche concordate».
133 In quinto luogo, va osservato che questa interpretazione non è incompatibile con il carattere restrittivo del divieto contenuto nell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, pag. 99). Infatti, lungi dal dare vita ad una nuova forma di infrazione, essa si limita ad ammettere che, nel caso di un'infrazione che comprende forme di condotta diverse, queste ultime possono corrispondere a fattispecie differenti, tutte però previste dalla stessa norma e tutte ugualmente vietate.
134 In sesto luogo, bisogna osservare che, contrariamente a quanto asserito dall'[OSCURATO:PERSONA], una simile interpretazione non produce conseguenze inaccettabili in tema di prova e non viola i diritti della difesa delle imprese interessate.
135 Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] mantiene l'obbligo di dimostrare che ciascuno dei comportamenti accertati rientra nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] come accordo, pratica concordata o decisione di associazione di imprese.
136 Dall'altro, le imprese cui si addebita la partecipazione all'infrazione possono contestare, per ciascuno di questi comportamenti, la qualificazione o le qualificazioni accolte dalla [OSCURATO:PERSONA] facendo valere che non sono stati provati gli elementi costitutivi delle diverse forme di infrazione addotte.
137 In settimo e ultimo luogo, in quanto l'[OSCURATO:PERSONA] deduce che tale interpretazione porta ad addebitarle una responsabilità per i comportamenti di altre imprese, il suo argomento si confonde con quello esposto nell'ambito del secondo motivo e va respinto per le stesse ragioni.
138 In conclusione, il quarto motivo è parzialmente fondato nei limiti in cui addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di pratica concordata, senza però che detto errore comporti l'annullamento della sentenza impugnata. Quanto al resto, il motivo va dichiarato infondato.
L'erronea imputazione della responsabilità
139 Con il quinto motivo l'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, che si traduce altresì in un errore di motivazione, autorizzando l'applicazione di un duplice criterio per l'identificazione dell'impresa cui sarebbe imputabile una violazione del diritto comunitario. Tale errore consisterebbe nell'applicazione, alternativamente, del criterio della continuità giuridica e di quello della continuità economico-funzionale dell'impresa, privilegiando quello che risulti più opportuno, allo scopo di evitare che, a seguito della scomparsa del soggetto responsabile della gestione di un'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione, quest'ultima rimanga impunita.
140 L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale criterio non è idoneo e che lascia sussistere incertezze nella sua applicazione, non garantisce la certezza dei rapporti giuridici, può tradursi in trattamenti discriminatori e consente strategie societarie atte a garantire l'impunità.
141 In particolare, il «binomio» [OSCURATO:PERSONA]/SIR sarebbe stato discriminato rispetto a quello [OSCURATO:PERSONA]/Statoil. Nel caso delle infrazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto prevalere il criterio della continuità economica dell'impresa: essendo scomparsa la persona giuridica responsabile, la responsabilità sarebbe stata attribuita alla società Statoil, nella quale la prima era stata incorporata. Al contrario, l'[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata considerata responsabile sia per le azioni e le infrazioni contestate alla SIR, società che essa ha acquisito nel 1980, sia per la sua presunta partecipazione al cartello del polipropilene, nonostante avesse trasferito le proprie attività in questo campo alla Monte. Il Tribunale, che avrebbe dovuto selezionare il criterio più idoneo allo scopo e mantenerlo fermo, avrebbe invece sottoscritto l'applicazione discriminatoria di tali criteri fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] e, al punto 240, avrebbe omesso di replicare ai dubbi espressi dall'[OSCURATO:PERSONA].
142 [OSCURATO:PERSONA] rileva anzitutto che il Tribunale non ha applicato alcun doppio criterio per la semplice ragione che ha dovuto prendere posizione soltanto sul ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], mentre la Statoil non ha presentato ricorso. In secondo luogo, non si tratterebbe solo di identificare l'impresa che ha commesso l'infrazione, ma anche, perché la decisione possa essere esecutiva, in particolare per quanto riguarda l'ammenda, di identificare un soggetto di diritto che risponda del comportamento di tale impresa. Infine, l'[OSCURATO:PERSONA] ritornerebbe su affermazioni che andrebbero considerate ormai escluse, in forza degli accertamenti di fatto operati dal Tribunale, in particolare in merito all'asserita imputazione all'[OSCURATO:PERSONA] delle azioni della SIR.
143 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] considera che tale motivo potrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto troppo generico. Ad ogni modo la Statoil sarebbe stata scelta come destinataria della decisione polipropilene in quanto aveva assorbito la [OSCURATO:PERSONA]. Per converso, l'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe presentata sul mercato come un'impresa unitaria, con un'unica strategia commerciale, e avrebbe ceduto le proprie attività produttive di polipropilene alla Monte prima della suddetta decisione, continuando però ad esistere come persona giuridica.
144 Al riguardo va rilevato innanzitutto che, in quanto tale motivo si riferisca alla presunta imputazione all'[OSCURATO:PERSONA] di atti compiuti dalla SIR, al punto 241 della sentenza impugnata il Tribunale ha indicato che dai giudizi che esso aveva formulato in merito alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] risultava che l'infrazione era stata accertata nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] in base ai suoi soli atti. Nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale non spetta alla Corte rimettere in discussione gli accertamenti da questo compiuti.
145 Inoltre, nella parte in cui l'[OSCURATO:PERSONA] critica il Tribunale per averle imputato la responsabilità dell'infrazione, anche se aveva ceduto l'attività relativa al settore del polipropilene alla Monte, essa trascura il principio della responsabilità personale e trascura la circostanza decisiva, che emerge dalla giurisprudenza della Corte (v. in tal senso sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punti 80 e 84), per cui il criterio cosiddetto della «continuità economica» entra in gioco solo qualora la persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa abbia cessato di esistere giuridicamente dopo aver commesso l'infrazione. Ne consegue altresì che l'applicazione di questi criteri non è affatto contraria al principio della certezza del diritto.
146 Infine, giustamente il Tribunale, al punto 240, ha ritenuto di non dover rispondere a questioni relative a situazioni di fatto estranee alla fattispecie. Né spetta alla Corte pronunciarsi in merito ad eventuali manovre attuate allo scopo specifico di sfuggire a sanzioni inflitte per violazione delle norme sulla concorrenza.
147 Pertanto, neppure il quinto motivo può essere accolto.
L'erronea valutazione della gravità dell'infrazione
148 Con il sesto motivo l'[OSCURATO:PERSONA] critica il Tribunale per non aver sufficientemente tenuto conto del ruolo assai marginale da essa svolto nell'ambito del presunto cartello, dichiarandosi soddisfatto degli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA]. A causa, in particolare, dell'associazione tra l'[OSCURATO:PERSONA] e la SIR, le reali proporzioni dell'attività della prima sarebbero state falsate da cifre ampiamente inesatte che, contrariamente a quanto indicato al punto 274, sarebbero state contestate dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'udienza dinanzi al Tribunale. Quanto agli effetti dell'infrazione, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione il comportamento individuale delle imprese, contravvenendo al principio della personalità della responsabilità penale. Al contrario di quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA], queste censure non sarebbero indirizzate ad accertamenti in fatto, in quanto il Tribunale sarebbe tenuto a pronunciarsi sulla gravità dell'infrazione in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
149 Quanto alla tesi dell'[OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale non avrebbe sufficientemente tenuto conto del suo limitato ruolo nell'ambito del presunto cartello, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che il motivo appare irricevibile perché tendente a ritornare su constatazioni di fatto. Quanto al principio della responsabilità penale personale, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda di aver già preso in considerazione la maggiore o minore gravità della responsabilità delle imprese infliggendo, per esempio, ammende più severe alle quattro imprese maggiormente responsabili dell'intesa.
150 Al riguardo va osservato, innanzitutto, che per giurisprudenza consolidata, qualora un'infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 623). Al punto 264 della sentenza impugnata il Tribunale ha però osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva correttamente accertato il ruolo svolto dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'infrazione durante il periodo della sua partecipazione e che si era giustamente basata su tale ruolo nel calcolare l'ammenda da infliggerle. Non si può dunque far carico al Tribunale di aver commesso un errore di diritto al riguardo.
151 Inoltre, in quanto tale motivo mira a rimettere in discussione la circostanza, rilevata dal Tribunale al punto 274, che durante il procedimento dinanzi ad esso la [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto le cifre relative alle dimensioni dell'[OSCURATO:PERSONA] sul mercato comunitario del polipropilene, la cui esattezza non era stata contestata dall'[OSCURATO:PERSONA], esso verte su questioni di fatto che non possono essere esaminate nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza di primo grado.
152 Infine, pronunciandosi sulla valutazione degli effetti dell'infrazione, il Tribunale non era tenuto ad esaminare il comportamento individuale delle imprese dal momento che, come esso ha giustamente rilevato al punto 280, gli effetti da prendere in considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo che un'impresa asserisce di aver tenuto, ma quelli risultanti dal complesso dell'infrazione alla quale ha partecipato.
153 Di conseguenza, anche il sesto motivo dev'essere respinto.
L'erronea determinazione dell'importo dell'ammenda
154 Con il settimo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] deduce che, nel riesaminare l'importo dell'ammenda, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto non ha tenuto in debito conto i fattori elencati all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, per quanto riguarda tanto la durata quanto la gravità dell'infrazione da essa commessa. Con riferimento alla durata, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto fine ad ogni comportamento idoneo a configurare un'infrazione all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] nel giugno e non già nell'ottobre del 1982. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto ridurre ulteriormente l'ammenda, tenuto conto della minore durata del comportamento collusivo.
155 Per quanto concerne la gravità, l'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che né la [OSCURATO:PERSONA] né il Tribunale hanno correttamente valutato il ruolo da essa svolto negli accordi collusivi, l'entità delle forniture di polipropilene all'interno della Comunità e il fatturato.
156 Sul primo punto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe operato una distinzione tra le quattro grandi e gli altri produttori, senza però procedere ad ulteriori differenziazioni per gli altri produttori in ragione del diverso grado di coinvolgimento nel presunto cartello.
157 Per quanto riguarda la quota di mercato, da una tabella prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad un quesito del Tribunale deriverebbe che la decisione polipropilene si fonda sui dati relativi al 1983 (2,8%), dati che sarebbero sprovvisti di ogni rilevanza, avendo l'[OSCURATO:PERSONA] cessato di partecipare all'infrazione nel 1982 (anno durante il quale la sua quota di mercato sarebbe stata pari al 2,43% e non al 2,7% come indicato dalla tabella 1 allegata alla suddetta decisione).
158 Infine, per quanto riguarda il fatturato, l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto dinanzi al Tribunale - il quale non ne avrebbe tenuto conto - che nel 1982 esso ammontava a LIT 32 966 miliardi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata su un dato pari a 25 milioni di ECU, vale a dire fra 36 790 e 38 636 miliardi di LIT. Dato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che la cifra di 25 milioni di ECU risultava dall'applicazione del tasso di conversione del 1982, l'[OSCURATO:PERSONA] replica che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dovuto utilizzare il tasso di cambio del 1982 per stabilire l'importo dell'ammenda inflitta nel 1986. Il tasso di cambio del 1986 sarebbe stato infatti utilizzato per convertire l'importo dell'ammenda da 750 000 ECU a LIT 1 103 692 500. Da tale incongruenza discenderebbe un vero e proprio errore nella tabella prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale: l'ammenda inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] non rappresenterebbe il 2,5% del suo fatturato nel 1982, bensì il 3,35%. Sarebbe dunque evidente che l'ammenda è stata fissata ad un importo più alto di quanto voluto in rapporto al fatturato, o che il fatturato preso in considerazione era ampiamente superiore a quello reale per il 1982. In entrambi i casi, le indicazioni contraddittorie e fuorvianti fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbero alterato il giudizio del Tribunale.
159 [OSCURATO:PERSONA] considera che gli argomenti attinenti alla minore durata dell'infrazione, che essa contesta, ed all'inadeguata ponderazione da parte del Tribunale dei diversi fattori per la valutazione della gravità dell'infrazione sarebbero intesi a rimettere in questione elementi di fatto.
160 Per quanto riguarda la determinazione della quota di mercato dell'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la tabella fornita al Tribunale è stata compilata dopo l'adozione della decisione polipropilene e che essa non ha proceduto a nessuna operazione matematica per stabilire l'ammontare delle ammende. La tabella avrebbe avuto lo scopo di fornire dati comparativi per l'insieme delle imprese, cosa che spiegherebbe perché contenga la quota di mercato dell'[OSCURATO:PERSONA] nel 1983, come per le altre imprese.
161 Infine, per quanto riguarda il fatturato, l'importo di LIT 32 966 miliardi citato dall'[OSCURATO:PERSONA] corrisponderebbe in sostanza ai 25 milioni di ECU considerati dalla [OSCURATO:PERSONA], sulla base del tasso medio di cambio per l'anno 1982.
162 Per quanto riguarda, in primo luogo, la durata dell'infrazione, dalle valutazioni del Tribunale in merito all'accertamento dell'infrazione, riassunte ai punti 259 e 260, emerge che l'infrazione è cessata alla fine dell'ottobre 1982 e che, a partire dalla metà dello stesso anno, l'[OSCURATO:PERSONA] non partecipava più alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene né ai concorsi di volontà ivi decisi. Inoltre, dal punto 261 risulta che il Tribunale ha ridotto di conseguenza l'importo dell'ammenda inflitta all'[OSCURATO:PERSONA]. Poiché le critiche formulate dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso le valutazioni relative all'accertamento dell'infrazione sono state respinte, non è necessario prenderle in considerazione per il calcolo dell'ammenda.
163 In secondo luogo, gli addebiti relativi alla considerazione del ruolo svolto dall'[OSCURATO:PERSONA] nell'infrazione e alle sue dimensioni sul mercato comunitario del polipropilene si confondono con quelli esposti nell'ambito del sesto motivo e vanno respinti per le stesse ragioni.
164 In terzo luogo, in quanto la critica formulata dall'[OSCURATO:PERSONA] verta sulla valutazione del suo fatturato relativo al 1982, bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 120, e 12 novembre 1985, causa 183/83, Krupp/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3609, punto 37), per la commisurazione dell'ammenda si può tener conto sia del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, per quanto approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica, sia della parte di tale fatturato che proviene dalle merci oggetto della trasgressione e che è quindi atta a fornire un'indicazione dell'ampiezza di questa.
165 Quando si tratta di valutare le dimensioni e la potenza economica di un'impresa al momento dell'infrazione, occorre quindi utilizzare i tassi di cambio dell'epoca e non quelli applicabili al momento in cui è stata adottata la decisione con cui l'ammenda è inflitta. Nel caso contrario, le dimensioni rispettive delle imprese che hanno preso parte all'infrazione sarebbero falsate dalla considerazione di fatti estrinseci e aleatori, come la fluttuazione delle valute nazionali nel periodo successivo. Per contro, è chiaro che l'importo delle ammende fissate in ECU e nelle valute nazionali va convertito in base al tasso di cambio applicabile al momento in cui la decisione è stata adottata, pena l'alterazione del livello rispettivo per imprese che hanno sede in Stati che utilizzano valute diverse.
166 Pertanto, anche il settimo motivo va respinto.
167 Dal momento che nessuno dei motivi esposti dall'[OSCURATO:PERSONA] è stato accolto, la sua impugnazione incidentale va respinta nel complesso.
Il ricorso d'annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità
168 L'[OSCURATO:PERSONA] contesta per la prima volta nella controreplica la ricevibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale per carenza d'interesse. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato di aver impugnato la sentenza del Tribunale per ottenere un chiarimento sui principi, non avendo uno specifico interesse alla riforma della misura dell'ammenda stabilita dal Tribunale. Nondimeno, l'interesse ad impugnare una sentenza di primo grado sarebbe solo quello di modificarne il dispositivo. Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che è pronta ad accettare il dispositivo per quanto concerne l'entità dell'ammenda irrogata all'[OSCURATO:PERSONA], è cessata la materia del contendere.
169 L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene, peraltro, che il ragionamento seguito dal Tribunale nella sentenza impugnata è in tutto simile a quello formulato, in merito ad un caso analogo, nella sentenza 10 marzo 1992, causa T-11/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-757). Nondimeno, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe proposto ricorso contro quest'ultima sentenza, cosa che si potrebbe spiegare vuoi per la minore percentuale di riduzione dell'ammenda nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], vuoi per il motivo che tale sentenza è stata pronunciata dopo la sentenza PVC del Tribunale, vale a dire in un momento nel quale l'attenzione del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe concentrata sulla risposta a tale sentenza. Ad ogni modo, l'[OSCURATO:PERSONA] risulterebbe vittima di una discriminazione.
170 [OSCURATO:PERSONA] ribatte che, anche supponendo, come sostiene l'[OSCURATO:PERSONA], che essa abbia discriminato tale impresa presentando un ricorso nella presente causa, astenendosi invece dal farlo nel caso [OSCURATO:PERSONA], da ciò non deriverebbe il rigetto del ricorso stesso.
171 Al riguardo è sufficiente osservare, da un lato, che in forza dell'art. 49, terzo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, ad eccezione delle controversie tra la Comunità e i suoi agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. Che siano o meno state parti nella controversia di primo grado, le istituzioni della Comunità non devono pertanto dimostrare alcun interesse per poter proporre ricorso contro una sentenza del Tribunale.
172 Del resto, ciascuna parte è libera di valutare l'opportunità di presentare ricorso contro una sentenza del Tribunale e non spetta alla Corte esercitare un controllo sulle scelte compiute al riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA].
173 Di conseguenza, le obiezioni dell'[OSCURATO:PERSONA] su una presunta carenza di interesse della [OSCURATO:PERSONA] o su una presunta discriminazione di cui sarebbe vittima sono del tutto infondate, cosicché il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] va esaminato nel merito.
Nel merito
Generalità
174 [OSCURATO:PERSONA] precisa di non contestare le parti della sentenza impugnata con le quali il Tribunale ha annullato la decisione polipropilene laddove essa ha stabilito la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'infrazione prima della fine del 1978 o dell'inizio del 1979 e dopo la fine dell'ottobre 1982 (punto 1, primo trattino, del dispositivo) e con le quali ha effettuato una riduzione corrispondente dell'ammenda. Il suo ricorso si riferisce alle parti della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha annullato la decisione polipropilene laddove questa ha accertato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad alcune azioni di accompagnamento destinate ad agevolare l'applicazione dei prezzi concordati in un periodo successivo alla metà del 1982 (punto 1, secondo trattino, del dispositivo), o per tutto il periodo (punto 1, terzo trattino, del dispositivo), e con cui ha effettuato una riduzione corrispondente dell'ammenda (punto 2 del dispositivo).
175 Per la [OSCURATO:PERSONA], la questione in esame ha un'importanza che va al di là del caso di specie, trattandosi di affermare il principio che, quando un gruppo di imprese si accorda per sostenere il livello dei prezzi di un prodotto, ciascuna impresa è responsabile dell'insieme delle azioni di sostegno dei prezzi, anche di quelle alle quali non ha materialmente collaborato. Gli effetti sul livello dell'ammenda sarebbero di importanza secondaria, ma confermerebbero l'interesse della [OSCURATO:PERSONA] anche dal punto di vista processuale.
L'erronea interpretazione della decisione polipropilene
176 Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha erroneamente interpretato la decisione attribuendo alla [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione che non vi figura. Infatti, con l'art. 1 della decisione, essa non avrebbe mai inteso dichiarare che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato a tutte o parte delle azioni ivi elencate, bensì che essa era responsabile, come le altre imprese, dell'infrazione nel suo complesso, e quindi anche delle azioni cui non aveva partecipato direttamente. Il Tribunale avrebbe pertanto annullato una parte inesistente della decisione polipropilene.
177 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le quindici imprese interessate hanno commesso un'infrazione all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] partecipando a un'intesa volta al sostegno del prezzo del polipropilene, avente come obiettivo principale quello di fissare i prezzi minimi di vendita e comportante azioni di accompagnamento destinate a facilitare la realizzazione di tale obiettivo. Non tutte le imprese avrebbero partecipato a tutte le azioni di accompagnamento, ma la decisione polipropilene attribuirebbe a ciascuna impresa la responsabilità dell'intesa nel suo complesso. Non si tratterebbe, secondo la decisione, di una serie di infrazioni, ma di un'infrazione unica, salvo tenere conto nella fissazione dell'importo dell'ammenda del ruolo più o meno importante svolto dalla singola impresa. Nell'art. 1 della decisione polipropilene le imprese sarebbero quindi dichiarate responsabili, alle date specificate per ciascuna di esse, di un'infrazione tradottasi in cinque forme di comportamento, senza specificare quali imprese abbiano messo in atto l'uno o l'altro comportamento, né le date in cui lo hanno fatto.
178 Il dispositivo della sentenza impugnata invece sembrerebbe presupporre un'attribuzione di responsabilità per l'infrazione nel suo insieme dissociata dall'attribuzione di responsabilità per le forme di comportamento che la integrano: le date di cessazione dell'una e dell'altra potrebbero non coincidere e l'ammenda terrebbe conto sia di questa differenza sia della mancata partecipazione a un determinato comportamento. Ciò mostrerebbe gli effetti della differenza tra la nozione di infrazione unica e la sua applicazione da parte del Tribunale.
179 L'[OSCURATO:PERSONA] osserva che la posizione della [OSCURATO:PERSONA], che prescinde dalla partecipazione materiale di ciascuna impresa a tutti i singoli comportamenti attuativi dell'intesa, comportamenti che possono secondo i casi assumere la forma di un accordo oppure di una pratica concordata, sarebbe sostenibile soltanto a condizione di affermare che non vi è alcuna differenza sostanziale tra la nozione di accordo e quella di pratica concordata. Tale affermazione confliggerebbe tuttavia con i principi enunciati dal Tribunale ai punti 198 e 200 della sentenza impugnata sulla base della giurisprudenza della Corte. Se ne desumerebbe che l'accordo presuppone comunque un concorso di volontà, mentre la pratica concordata è costituita da un consapevole parallelismo di comportamento. Fra le due nozioni vi sarebbe una differenza non soltanto quantitativa, bensì qualitativa; un accordo può risultare da un incontro delle volontà anche senza l'esecuzione di alcuna attività materiale, mentre la pratica concordata sussiste in quanto vi sia un comportamento materiale in cui si concreti il consapevole parallelismo o il coordinamento della condotta delle imprese. Di conseguenza comportamenti materiali potrebbero costituire l'estrinsecazione di un'unica infrazione soltanto quando questa sia costituita da un accordo. Ma in tal caso l'esistenza di un accordo, e segnatamente dell'incontro delle volontà sul quale questo si fonda, andrebbe provata, cosa che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fatto nella decisione polipropilene.
180 L'[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l'errore di interpretazione addotto dalla [OSCURATO:PERSONA] costituisca un falso problema, sprovvisto di qualsiasi riflesso pratico. E' vero, la [OSCURATO:PERSONA] non l'ha accusata di aver commesso una serie di infrazioni distinte, bensì di aver preso parte ad un'infrazione unica; tuttavia, tale infrazione unica si compone di vari comportamenti. Ciò che la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alle varie imprese interessate è l'aver partecipato in varia misura alle azioni elencate all'art. 1 della decisione polipropilene, azioni che sono l'infrazione stessa. L'infrazione unica non integrata dal riferimento a tali comportamenti sarebbe, secondo l'[OSCURATO:PERSONA], una «scatola vuota».
181 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto ricorso alla nozione di infrazione unica per accusare le imprese di tutti i comportamenti costituenti tale infrazione, senza provare il comportamento di ciascuna impresa. La formulazione prescelta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione polipropilene sarebbe implicita nella formulazione prescelta dal Tribunale, il quale adotterebbe la nozione di infrazione unica e ne individualizzerebbe i vari elementi soltanto al fine di limitarne la portata temporale e di consentire una migliore valutazione del grado di responsabilità di ciascuna impresa. Un accordo, una pratica concordata si manifesterebbero in comportamenti delle imprese. Non ci sarebbe quindi nulla di censurabile nel fatto che il Tribunale abbia annullato le parti della decisione polipropilene in cui l'[OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarata colpevole di comportamenti che non le erano ascrivibili poiché non erano sufficientemente provati.
La contraddizione fra la motivazione e il dispositivo
182 Con il secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza è viziata da contraddittorietà. Da un lato, ai punti 203 e 204 il Tribunale avrebbe accettato la qualificazione dei fatti che è alla base della decisione polipropilene, cioè la tesi dell'infrazione unica. Dall'altro, avrebbe annullato parzialmente la decisione con la motivazione che non era accertato che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato a talune delle azioni commesse durante il periodo considerato, che pure costituivano parte dell'infrazione giudicata unica dal Tribunale. Tale contraddizione si ritroverebbe all'interno dello stesso dispositivo della sentenza impugnata. Mentre nel primo trattino del punto 1 ci si riferirebbe all'infrazione nel suo complesso, che sarebbe limitata nel tempo, nel secondo e nel terzo trattino si escluderebbe la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA] per azioni avvenute all'interno del periodo così delimitato, benché tali azioni facciano parte dell'infrazione. In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al Tribunale di non aver attribuito all'[OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell'infrazione nel suo complesso, coerentemente con la tesi dell'infrazione unica, ma di aver distinto le varie azioni tra loro come se si trattasse di infrazioni separate.
183 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] concorda con essa sulla concezione dell'infrazione unica e sul fatto che il Tribunale non ha applicato correttamente tale concezione. Le parti divergerebbero soltanto sulle diverse conseguenze che esse traggono dalla critica formulata: la [OSCURATO:PERSONA] considerando che il Tribunale non avrebbe dovuto liberare in tutto o in parte l'[OSCURATO:PERSONA] dalla responsabilità per i comportamenti che integrano l'infrazione, l'[OSCURATO:PERSONA] invece ritenendo la propria partecipazione all'infrazione conclusa a metà del 1982, contemporaneamente alla sua partecipazione alle riunioni, e non nell'ottobre 1982. L'argomentazione dell'[OSCURATO:PERSONA] verterebbe su constatazioni di fatto e sarebbe quindi irricevibile, ma, anche se la Corte dovesse seguire l'[OSCURATO:PERSONA] su questo punto, l'impresa rimarrebbe responsabile per l'infrazione nel suo complesso fino alla metà del 1982, di modo che la sentenza dovrebbe essere comunque annullata nella parte contenuta nel punto 1, secondo e terzo trattino, del dispositivo.
184 Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], non vi è alcuna contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata nel senso inteso dalla [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario il Tribunale avrebbe dovuto andare fino in fondo e dedurre dagli accertamenti di fatto e dai principi di diritto enunciati nella motivazione della sentenza le necessarie conseguenze, e cioè che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato all'intesa. Infatti, come l'[OSCURATO:PERSONA] illustrerebbe nell'impugnazione incidentale, quattro delle cinque condotte ritenute indispensabili per la messa in atto dell'intesa non risulterebbero provate per quanto la riguarda. Di conseguenza, la sola partecipazione alle riunioni non avrebbe potuto costituire un'adesione all'accordo o pratica concordata.
185 Più in generale, con riferimento indistintamente a tutti gli elementi del presunto schema concordato, resterebbe da dimostrare che l'[OSCURATO:PERSONA] vi abbia dato attuazione. Ebbene, non sarebbe dimostrato per nessuna delle attività contestate che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia messo in atto degli impegni, per esempio mediante aumento simultaneo dei prezzi o rispetto dei quantitativi assegnatile. Anche la determinazione della data finale del periodo all'ottobre 1983 sarebbe contestabile, dal momento che a quella data il trasferimento alla Monte era divenuto già operativo, che la partecipazione alle riunioni era cessata nel maggio 1982 o alla metà del 1982 e che la comunicazione all'ICI delle aspirazioni in materia di quantitativi di vendita non sarebbe elemento sufficiente a configurare la partecipazione ad una pratica concordata. Negata così ogni rilevanza alla detta comunicazione delle aspirazioni, resterebbe la sola partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni, mai seguita da effetti, insufficiente a ritenere l'[OSCURATO:PERSONA] responsabile per l'insieme dell'infrazione.
186 Tutta la sentenza impugnata si fonderebbe sul presupposto che la partecipazione alle riunioni di produttori sia elemento necessario e sufficiente a provare il coinvolgimento dell'[OSCURATO:PERSONA] nell'intesa. Di conseguenza, ogniqualvolta la presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni non è stata provata, con una sola eccezione, logicamente il Tribunale ne avrebbe escluso la partecipazione all'intesa per i periodi e le iniziative considerati. Nell'ottica del Tribunale sarebbe del pari logico che, anche nel periodo in cui ha considerato l'[OSCURATO:PERSONA] globalmente partecipe dell'intesa, non l'abbia ritenuta responsabile per pratiche ideate nel corso di riunioni cui non aveva partecipato. La censura della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi ingiustificata, senza che per questo l'[OSCURATO:PERSONA] debba condividere il ragionamento del Tribunale.
187 Per quanto riguarda il periodo successivo alla fine del 1978 o all'inizio del 1979, la trattazione del Tribunale si scinderebbe in funzione dei vari elementi dell'infrazione, ma il suo ragionamento resterebbe ancorato al principio del carattere indissociabile della partecipazione alle riunioni e all'intesa. In particolare, per quanto riguarda la concertazione sui prezzi e sulle quote, l'[OSCURATO:PERSONA] fa valere che dalla sua mancata partecipazione alle riunioni successive alla metà del 1982 discende la propria estraneità alle iniziative successive a tale periodo. Analogamente, per quanto riguarda le misure atte ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi, la mancata partecipazione alle riunioni nelle quali sono state concordate tali misure implicherebbe l'estraneità alle iniziative concordate in quella sede.
188 L'[OSCURATO:PERSONA] non condividerebbe la qualifica di infrazione unica. Anche se esistesse un nesso teleologico fra i vari comportamenti posti in essere da più imprese nell'arco di vari anni, le diverse infrazioni non sarebbero mai un unico fatto, manterrebbero ciascuna la propria natura e andrebbero censurate una per una. La tesi della [OSCURATO:PERSONA] servirebbe a spiegare come mai l'[OSCURATO:PERSONA] sia stata ritenuta responsabile di iniziative in materia di prezzi o di quote, senza che vi fosse la prova che essa vi avesse materialmente dato attuazione: sarebbe stata sufficiente la sua collaborazione ideale. Tuttavia neppure questa costruzione consentirebbe di rendere un'impresa responsabile per azioni alle quali non ha collaborato nemmeno idealmente.
189 Anche se si ammettesse, con il Tribunale, che le riunioni avessero costituito l'elemento determinante dello schema concordato dai produttori, la contraddizione tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata rilevata dall'[OSCURATO:PERSONA] rimarrebbe evidente. Dal momento che non risulta dimostrato che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alle riunioni dopo il 9 giugno 1982, secondo quanto emerge dai punti 91 e 100 della sentenza impugnata, non potrebbe esserle ascritta nessuna iniziativa successiva a tale data. Di conseguenza il suo coinvolgimento nell'asserito cartello terminerebbe a tutti gli effetti nel giugno e non nell'ottobre 1982.
190 Al riguardo occorre esaminare congiuntamente i due motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'impugnazione. Infatti, per giudicare la fondatezza di tali addebiti è necessario verificare, in primo luogo, se la decisione polipropilene abbia effettivamente il contenuto e la portata che la [OSCURATO:PERSONA] le attribuisce in merito all'imputazione a ciascuna impresa, all'[OSCURATO:PERSONA] in particolare, della responsabilità per l'insieme dell'infrazione. In questo caso bisognerà valutare, in secondo luogo, se la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata contengano effettivamente una contraddizione circa l'interpretazione della decisione polipropilene, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA]. All'occorrenza, la Corte sarà ancora tenuta a verificare, in terzo luogo, se la decisione polipropilene, così come interpretata dalla [OSCURATO:PERSONA], non violi l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], il principio della responsabilità personale per violazione di tale disposizione, le norme applicabili in tema di prova e i diritti della difesa, come sostenuto dall'[OSCURATO:PERSONA].
191 In primo luogo, va osservato che l'art. 1 della decisione polipropilene contesta alle imprese interessate di aver partecipato, in periodi diversi, ad un accordo e a una pratica concordata comprendenti le condotte illecite indicate nelle lett. a)-e) di tale disposizione. Una formulazione di questo tipo accredita la tesi secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha in tal modo voluto imputare a ciascuna delle imprese coinvolte la responsabilità per tutti i comportamenti illeciti così descritti.
192 Questa interpretazione è suffragata dalla motivazione della decisione polipropilene. Riferendosi agli elementi dell'infrazione da essa qualificati, al punto 81, come «accordo» unico e continuato, la [OSCURATO:PERSONA] in particolare ha indicato, al punto 83, che «La conclusione dell'esistenza di un accordo continuo non è alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione». Essa ha altresì precisato che «Tutte le imprese destinatarie della presente decisione hanno partecipato all'ideazione di piani globali e a dibattiti particolareggiati» e che «ai fini della loro responsabilità non è rilevante che siano state assenti in occasione di una singola sessione (o, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], abbiano disertato tutte le sessioni plenarie)».
193 Il concetto che si trova alla base della decisione polipropilene è espresso in modo particolarmente chiaro sempre al punto 83, ove la [OSCURATO:PERSONA] indica che «Nel caso in oggetto, il punto essenziale è che per un lungo periodo i produttori si sono concertati in vista di uno scopo comune» e che «ciascuno di essi deve assumersi la propria responsabilità non soltanto per la funzione esercitata direttamente, ma anche per l'esecuzione dell'accordo nel suo complesso. Il grado della partecipazione di ciascun produttore va quindi stabilito con riferimento non già al periodo per il quale sono disponibili le sue istruzioni in materia di prezzi, ma all'intero periodo durante il quale egli ha partecipato all'impresa comune».
194 Più specificamente, riguardo all'[OSCURATO:PERSONA] e alla Rhône-Poulenc SA, che avevano lasciato il settore del polipropilene prima della data delle indagini effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima ha rilevato, al punto 83, che «vi sono documenti che ne attestano la presenza a riunioni e la partecipazione a progetti riguardanti obiettivi in materia di volumi e di quote. L'accordo va considerato nel suo complesso e risulta provata la loro partecipazione anche se non sono state reperite le loro istruzioni sui prezzi».
195 Da quanto precede bisogna dedurre che la decisione polipropilene va interpretata nel senso che ritiene l'[OSCURATO:PERSONA] responsabile per l'infrazione nel suo complesso, compresi gli elementi cui l'impresa non ha preso parte direttamente.
196 Va rilevato, in secondo luogo, che il Tribunale ha accolto questa stessa interpretazione della decisione polipropilene in più punti della sentenza impugnata, in primo luogo al punto 1, primo trattino, del dispositivo, annullando l'art. 1 della decisione polipropilene nella parte in cui dichiarava che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'infrazione prima della fine del 1978 o dell'inizio del 1979 e dopo la fine dell'ottobre 1982. Questa formulazione indica implicitamente che, secondo il Tribunale, l'[OSCURATO:PERSONA] è responsabile di un'infrazione unica durante tutta la sua partecipazione.
197 Questo medesimo punto di vista è espresso in modo esplicito ai punti 203 e 204 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha ricordato che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l'identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote, sottolineando che detti sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattavasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Il Tribunale pertanto ha rilevato che sarebbe stato artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte e ha ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato ad un insieme integrato di sistemi costituenti un'infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate.
198 Dai suddetti punti della sentenza impugnata deriva che nella fattispecie l'[OSCURATO:PERSONA], al pari delle altre imprese coinvolte, doveva essere considerata coautrice di un'infrazione unica concretatasi attraverso una serie di comportamenti illeciti che si iscrivevano in un insieme integrato di sistemi, e non di più comportamenti considerati isolatamente.
199 Per contro, in altri punti della sentenza impugnata il Tribunale si è discostato da questa interpretazione, in particolare nel secondo e terzo trattino del punto 1 del dispositivo, annullando l'art. 1 della decisione polipropilene nella parte in cui dichiarava che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene, alle iniziative in materia di prezzi e alla limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un precedente periodo dopo la metà del 1982 e che aveva partecipato a misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi per tutta la durata della sua partecipazione all'infrazione.
200 Risulta infatti dalla formula scelta che la decisione polipropilene è stata annullata nella parte in cui riteneva l'[OSCURATO:PERSONA] responsabile di taluni comportamenti perché la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che l'impresa vi avesse partecipato.
201 Questa analisi trova conferma in taluni punti della sentenza impugnata. Dopo aver accertato, al punto 95, che la regolare partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni di produttori di polipropilene era stata provata solo fino alla metà del 1982, il Tribunale ne ha dedotto, ai punti 100 e 115, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente provato la partecipazione dell'impresa, rispettivamente, al sistema di riunioni e alle iniziative in materia di prezzi dopo la metà del 1982. Del pari, ai punti 122-127, il Tribunale ha ritenuto che la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al sistema di «direzione contabile» e alle altre misure volte a facilitare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi non fosse stata sufficientemente provata in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] alle riunioni durante le quali tali misure erano state adottate.
202 Si deve dunque osservare che la sentenza impugnata è effettivamente contraddittoria. Da un lato, il Tribunale ha dichiarato che sino alla fine dell'ottobre 1982 l'[OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato assieme ad altre imprese ad un'infrazione unica, consistente in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di prezzi obiettivo e di quote, tutti aventi in comune un unico obiettivo economico, quello di falsare l'andamento normale dei prezzi sul mercato del polipropilene. Dall'altro, esso ha escluso la responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], o per una parte del periodo in cui essa aveva partecipato all'infrazione, o per tutto questo periodo, per una serie di comportamenti che costituivano tuttavia manifestazioni specifiche di questa infrazione unica, e questo perché non era stato dimostrato che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse preso parte a tali comportamenti o che avesse partecipato alle riunioni durante le quali si era deciso di darvi attuazione, senza esaminare se la sua responsabilità per questi comportamenti specifici non potesse derivare dalla sua partecipazione all'infrazione nel suo complesso.
203 In terzo luogo, va ricordato che dai punti 81-90 della presente sentenza risulta che un'impresa che abbia preso parte ad un'infrazione unica come quella del caso di specie attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e miranti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Tale è il caso quando sia accertato che l'impresa considerata era al corrente dei comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi. Una simile conclusione non contrasta con il principio della responsabilità personale per infrazioni di questo tipo e non porta a trascurare l'analisi individuale delle prove a carico, a discapito delle norme applicabili in tema di prova, né a violare i diritti della difesa delle imprese coinvolte.
204 Di conseguenza la decisione polipropilene, nell'interpretazione che ne ha dato la Corte, non viola l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], né la responsabilità personale per infrazioni a tale disposizione, né le norme applicabili in tema di prova, né i diritti della difesa.
205 In quarto luogo, contrariamente a quanto il Tribunale ha affermato al secondo e terzo trattino del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, nonché nei punti della motivazione indicati al punto 201 della presente sentenza, occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sufficientemente dimostrato la partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al sistema di riunioni periodiche di produttori di polipropilene, alle iniziative in materia di prezzi e alla limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un precedente periodo dopo la metà del 1982, nonché a misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi per tutta la durata della sua partecipazione all'infrazione.
206 Per quanto riguarda, da un lato, la partecipazione ai suddetti elementi dell'infrazione dopo la metà del 1982, il fatto che l'[OSCURATO:PERSONA], come il Tribunale ha accertato al punto 176 della sentenza impugnata, abbia partecipato nell'ottobre 1982 a trattative per la fissazione di quote e che abbia in tal modo inteso contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso ne comporta la responsabilità per i comportamenti previsti o attuati da altre imprese e rientranti in questi elementi dell'infrazione. Infatti, l'[OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza di tutti questi elementi in forza della sua partecipazione alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene nel corso di più anni e doveva necessariamente presumere che continuassero a svolgersi dopo la metà del 1982.
207 Per quanto riguarda, dall'altro lato, le misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi, è sufficiente osservare che le varie forme di comportamento menzionate al punto 27 della decisione polipropilene ed esaminate dal Tribunale ai punti 116-127 della sentenza impugnata hanno tutte un carattere ausiliario rispetto alle iniziative in materia di prezzi, in quanto mirano a creare condizioni favorevoli alla realizzazione dei prezzi-obiettivo fissati dai produttori di polipropilene. Va osservato che l'[OSCURATO:PERSONA], avendo partecipato per diversi anni alle suddette iniziative in materia di prezzi, poteva ragionevolmente prevedere che le imprese partecipanti avrebbero tentato di favorirne il buon esito attraverso vari meccanismi ed era disposta ad accettare questa possibilità. Pertanto, anche se non è dimostrato che l'[OSCURATO:PERSONA] abbia materialmente partecipato all'adozione o alla realizzazione di tali misure, essa non è meno responsabile dei comportamenti materiali attuati, in questo ambito, da altre imprese nel quadro dell'infrazione unica cui essa ha partecipato e contribuito.
208 Ne deriva che i motivi della [OSCURATO:PERSONA] sono fondati e che il punto 1, secondo e terzo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata dev'essere annullato.
209 Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la sentenza del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
210 Poiché lo stato degli atti lo consente, la Corte deve statuire definitivamente sulla controversia.
Sul merito del ricorso d'annullamento
L'asserita inesistenza della decisione polipropilene
211 In quest'ambito occorre verificare, in primo luogo, se, come asserisce l'[OSCURATO:PERSONA], la Corte sia tenuta ad esaminare d'ufficio la questione dell'inesistenza della decisione polipropilene.
212 Al riguardo è sufficiente rilevare che l'obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine pubblico attinenti alla regolarità del procedimento di adozione della decisione polipropilene può eventualmente sussistere soltanto in funzione degli elementi di fatto versati agli atti.
213 Nel caso di specie non è stato prodotto alcun elemento che faccia dubitare dell'esistenza della decisione polipropilene, per cui la Corte non ha motivo di esaminare d'ufficio la questione.
I motivi attinenti all'annullamento della decisione polipropilene
214 In secondo luogo, da quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e la fine dell'ottobre 1982 ad un accordo e ad una pratica concordata consistenti in sistemi di riunioni periodiche di produttori di polipropilene, di iniziative in materia di prezzi, di misure destinate ad agevolarne l'attuazione, di obiettivi in tema di quantitativi e di quote.
215 Pertanto, il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione polipropilene va respinto, salvo per quanto risulta dal punto 1, primo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata, che non è stato contestato nell'ambito della presente impugnazione.
L'importo dell'ammenda
216 In terzo luogo, per quanto riguarda l'importo dell'ammenda, che il Tribunale ha ridotto da 750 000 a 450 000 ECU, ossia del 40%, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che da altre sentenze pronunciate in cause relative alla decisione polipropilene (sentenze 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1087, e 17 dicembre 1991, causa T-4/89, BASF/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1523) risulta che per ridurre l'ammenda il Tribunale ha applicato il principio di proporzionalità, tenendo conto della durata inferiore dell'infrazione, temperato dalla considerazione del fattore gravità. Nel caso dell'[OSCURATO:PERSONA], la durata dell'infrazione è stata fissata a 62 mesi nella decisione polipropilene e a 46 mesi nella sentenza impugnata, il che avrebbe dovuto comportare una riduzione dell'ammenda del 25%. Rimarrebbe quindi una riduzione del 15% legata al punto 1, secondo e terzo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata, che andrebbe annullato nei limiti in cui dovrebbe esserlo anche il contenuto dei suddetti trattini. Al riguardo, l'unico problema consisterebbe nel determinare l'importo dell'ammenda in funzione della partecipazione all'infrazione, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha già considerato la maggiore o minore gravità della responsabilità delle imprese infliggendo ammende più severe alle quattro maggiormente responsabili dell'intesa.
217 L'[OSCURATO:PERSONA] indica che il Tribunale, dopo aver ridimensionato, sotto il profilo della durata e della gravità, la sua partecipazione all'infrazione, ha ritenuto che l'ammenda non fosse proporzionata alla responsabilità effettiva dell'impresa e ne ha quindi ridotto l'importo. Il ruolo svolto da ciascun partecipante nell'ambito di un'infrazione verrebbe tenuto in considerazione nella grande maggioranza dei sistemi giuridici degli Stati membri, almeno per stabilire la gravità della sanzione da infliggere. Il criterio della durata dell'infrazione non sarebbe più importante di quello della gravità e quest'ultima dev'essere valutata in relazione al comportamento di ciascuna impresa e non soltanto in relazione all'infrazione in quanto tale.
218 A questo proposito, va rilevato innanzitutto che, in conseguenza dell'annullamento parziale della sentenza impugnata e in forza dell'art. 17 del regolamento n. 17, la Corte è dotata di competenza anche di merito ai sensi dell'art. 172 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 229 CE).
219 In questo ambito sono da condividere le valutazioni del Tribunale relative al livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione polipropilene e ai criteri seguiti per ponderare le ammende inflitte a ciascuna impresa, come risultano dalla sentenza impugnata.
220 La riduzione, operata dal Tribunale, dell'ammenda inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] si giustifica nella parte in cui si riferisce alla minore durata dell'infrazione, che il Tribunale ha ritenuto di dover collocare tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e dopo la fine dell'ottobre 1982, e non tra il novembre 1977 circa e la fine del 1982 o l'inizio del 1983, come risultava dalla decisione polipropilene.
221 Per contro, la riduzione dell'ammenda effettuata dal Tribunale è stata decisa sulla base di premesse erronee nella parte in cui si riferisce alla partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] al sistema di riunioni periodiche di produttori di polipropilene, alle iniziative in materia di prezzi e alla limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore tra la metà del 1982 e la fine dell'ottobre 1982, nonché alla sua partecipazione a misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi per tutta la durata della sua partecipazione all'infrazione, elementi che il Tribunale ha ingiustamente ritenuto che non fossero stati dimostrati.
222 Tuttavia, tenuto conto in particolare della marginalità della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] a questi elementi dell'infrazione, la Corte, statuendo in forza della sua competenza anche di merito, ritiene di confermare la riduzione dell'importo dell'ammenda decisa dal Tribunale.
223 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), qualunque riferimento all'ECU ai sensi dell'art. 109 G del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 118 CE), secondo la definizione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3320, che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ECU a seguito dell'entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull'Unione europea (GU L 350, pag. 1), contenuto in uno strumento giuridico, è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di 1 euro per 1 ecu. Si presume, e la presunzione è confutabile tenendo conto delle intenzioni delle parti, che i riferimenti all'ecu contenuti nello strumento giuridico costituiscono riferimenti all'ecu ai sensi dell'articolo 119 G del [OSCURATO:PERSONA] e secondo la definizione di cui al regolamento n. 3320/94.
224 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione polipropilene, come del resto il Tribunale nella sentenza impugnata, ha espresso l'importo dell'ammenda inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] in ECU e in lire italiane utilizzando il tasso di cambio di LIT 1 471,59 per 1 ECU applicabile il giorno in cui la suddetta decisione è stata adottata (v. GU 1986, C 95, pag. 1). Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso indicare in via definitiva il controvalore in valuta nazionale dell'importo espresso in ecu. Pertanto, va confutata la presunzione di cui all'art. 2 del regolamento n. 1103/97 e l'ammenda va fissata in lire italiane riducendo del 40% l'importo indicato nell'art. 3 della decisione polipropilene e confermando l'importo indicato dal Tribunale al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
225 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
226 Poiché il ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] contro la decisione polipropilene è stato parzialmente accolto, occorre statuire nel senso che ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale. Il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata deve quindi essere confermato.
227 Dato che l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente nell'ambito dell'impugnazione, va condannata alle spese relative al presente grado di giudizio.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il punto 1, secondo e terzo trattino, del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1991, causa T-6/89, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA], è annullato.
2) Il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del [OSCURATO:PERSONA] CEE (IV/31.149 - Polipropilene), è respinto, salvo per quanto risulta dal punto 1, primo trattino, del dispositivo della suddetta sentenza.
3) L'importo dell'ammenda inflitta all'[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA], nell'art. 3 della decisione 86/398/CEE è fissato alla somma di LIT 662 215 500.
4) L'impugnazione incidentale dell'[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA], è respinta.
5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale.
6) [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], poi [OSCURATO:SOCIETA], è condannata alle spese relative al presente grado di giudizio.