CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 1982
Cassazione n. 42919/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibili i ricorsi Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 26 novembre 2021 la Corte di appello di Catania, nel giudizio di rinvio - a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 22 settembre 2020 di parziale annullamento con rinvio di quella emessa dalla Corte di appello di Catania il 4 luglio 2019 - per quanto qui interessa, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati a lui ascritti ai capi B), B2) e B3), in 4 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 1960 di multa. Ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione fra i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 21 ottobre 2014 e quelli di cui ai capi A), C), C1), D), D1), D2), D3) della rubrica in 6 anni, 10 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 1940 di multa. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di mancanza di motivazione sul rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nel giudizio di rinvio e sulla rideterminazione della pena. Non sarebbe stata applicata la riduzione per il tentativo per il reato di cui al capo B), nel determinare la pena base in sei anni di reclusione. Mancherebbe la motivazione sulla determinazione della pena per gli aumenti per la continuazione per i reati di cui ai capi B2) e B3) e sulla determinazione della pena finale; non si comprenderebbe il percorso logico in base al quale la Corte di appello avrebbe determinato la pena finale di quattro anni, tre mesi e 10 giorni di reclusione. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio; sarebbe apparente la motivazione sulla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione per il reato di cui al capo C2) e per il capo C) di cui alla sentenza della Corte di appello del 21 ottobre 2014, determinata dalla Corte territoriale in 9 mesi di reclusione ed euro 200 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio di violazione di legge e di mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato.1.1. La tesi esposta nel motivo è contraria al costante orientamento della giurisprudenza - correttamente applicato dalla Corte di appello e a cui va data continuità - per cui nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è inammissibile la proposizione dell'istanza di concordato in appello, anche con rinuncia ai motivi, in quanto, essendo ormai avvenuto lo svolgimento dei giudizi di secondo grado e di legittimità, si pone in contrasto con la finalità deflattiva propria dell'istituto previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22774 del 22/06/2020, Copponi, Rv. 279595 - 01). 1.2. Il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla pena per il reato di cui al capo B), è inammissibile poiché la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato quanto al capo B). Per altro, dalla sentenza di annullamento con rinvio non risulta l'impugnazione sulla pena già determinata per tale capo dalla Corte di appello di Catania con la sentenza del 4 luglio 2019, sicché la questione della determinazione della pena base per il reato di cui al capo B) è preclusa. Va in ogni caso rilevato che la pena per il reato di rapina consumata pluriaggravata va da 7 a 20 anni di reclusione e da 2.500 a 4.000 euro di multa, sicché la pena inflitta rientra nell'oscillazione prevista tra il minimo ed il massimo, operando la riduzione per il tentativo. 1.3. Il motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sul trattamento sanzionatorio, è infondato. A seguito della sentenza di annullamento con rinvio, la Corte di appello ha rideterminato la pena, secondo il dispositivo, per i reati di cui ai capi B), B2) e B3). L'omessa indicazione del capo B1), quanto alla pistola giocattolo trasformata in arma idonea allo sparo, è frutto di un errore materiale, perché l'annullamento con rinvio riguardava la rideterminazione del trattamento sanzionatorio proprio per il capo B1) ed in relazione a tale fatto; la Corte di cassazione ha, infatti, ritenuto assorbita nel capo B2) la condotta relativa al fucile a canne mozze contestata al capo B1). La responsabilità dell'imputato per il capo B1), relativo alla pistola, è stata accertata definitivamente. La sentenza del 4 luglio 2019 della Corte di appello di Catania è divenuta irrevocabile quanto al capo B): infatti, la Corte di appello ha tenuto conto della pena inflitta in precedenza per tale reato, pari a 6 anni di reclusione ed C 1.400 di multa. Per il capo B1), quanto alla pistola giocattolo trasformata in arma idonea allo sparo, l'aumento per la continuazione è stato determinato in motivazione dalla Corte territoriale in 2 mesi di reclusione ed C 90 di multa.Nella motivazione la Corte di appello ha rideterminato la pena anche per i reati di cui ai capi B4) e B5): l'indicazione dei capi dei reati deve, però, ritenersi frutto di un errore materiale, perché la stessa Corte di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, ha indicato che la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento con rinvio, aveva dichiarato estinti per prescrizione le contravvenzioni di cui ai capi B4) e B5) ed inoltre, nel dispositivo ha indicato che la pena è stata rideterminata per i capi B2) e B3). Pertanto, il riferimento nella motivazione per i reati di cui ai capi B4) e B5) deve intendersi ai capi B2) e B3), come indicato nel dispositivo. Per ciascuno dei reati di cui ai capi B2) e B3) l'aumento per la continuazione è stato determinato dalla Corte territoriale in sede di rinvio in un mese di reclusione ed C 60 di multa. La rideterminazione per i reati di cui ai capi B2) e B3), in realtà, non avrebbe dovuto essere operata, perché l'annullamento con rinvio concerneva solo la determinazione del trattamento sanzionatorio su parte del capo B1) e per l'eliminazione della pena per i reati di cui ai capi B4) e B5). In ogni caso, la rideterminazione della pena per i reati di cui ai capi B2) e B3) è avvenuta nel senso più favorevole all'imputato, poiché l'aumento per la continuazione effettuato con la sentenza impugnata è inferiore a quello determinato in precedenza (che era di 3 mesi di reclusione ed C 100 di multa). 1.4. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, alla pena di 6 anni di reclusione ed C 1.400 di multa per il reato di cui al capo B), ha aggiunto, complessivamente, 4 mesi di reclusione ed C 210 di multa. La pena complessiva inflitta è stata indicata in 6 anni, 4 mesi di reclusione ed C 1.610 di multa. La pena finale inflitta è favorevole al ricorrente anche perché - se è corretta la riduzione per il giudizio abbreviato di un terzo per la pena detentiva, pari a 4 anni, 3 mesi e 10 giorni - la pena pecuniaria è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere inflitta (C 1,073 di multa). Dunque, la pena finale inflitta è stata determinata in senso più favorevole all'imputato e sul punto non vi è stata nessuna impugnazione da parte dell'accusa. 1.5. In ogni caso, gli aumenti per la continuazione sono stati irrogati in maniera esigua, come prima indicato; va ricordato il principio per cui, cfr. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F, Rv. 273533 - 01, in tema di reato continuato, nel caso in cui il giudice, inflitta la pena nella misura minima edittale, l'abbia aumentata per la continuazione in modo esiguo, non è tenuto a giustificare con motivazione esplicita il suo operato, sia perché deve escludersi che abbia abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 132 cod. pen., sia perché deve ritenersi che egli abbia implicitamente valutato gli elementi obbiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della sua decisione. Come correttamente ricordato dal Procuratore generale, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01, hanno affermato il principio per cui «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»; hanno, però, anche precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. In ogni caso, la Corte di appello ha esplicitamente motivato l'entità della pena sulla base della gravità della condotta, della pluralità di reati per cui è intervenuta la condanna; dunque, la determinazione della pena è avvenuta in base ai parametri ex art. 133 cod. pen. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce che la motivazione sulla determinazione della pena sia apparente, è manifestamente infondato. 2.1. Tenuto conto dei principi di diritto prima indicati, della esiguità della pena inflitta quale aumento per la continuazione (un mese di reclusione ed C 90 di multa), deve rilevarsi che anche per tale imputato la Corte di appello ha esplicitamente motivato l'entità della pena per il capo C2) sulla base della gravità della condotta dell'imputato e della pluralità di reati per cui è intervenuta la condanna; dunque, la determinazione della pena è avvenuta in base ai parametri ex art. 133 cod. pen. 2.2. Anche per il reato di cui al capo D) la determinazione della pena è avvenuta mediante l'esplicito richiamo ai parametri ex art. 133 cod. pen., posto che la gravità del reato è stata dedotta dalla condotta, relativa alla detenzione ed al porto di un'arma clandestina micidiale e pericolosa, quale un fucile a canne mozze. 3. In conclusione, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3.1. Si dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] è relativa ai reati di cui ai capi B), B1), quanto alla pistola giocattolo trasformata in arma comune da sparo, B2) e B3). 3.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata nel senso che la pena inflitta è relativa ai reati di cui ai capi B, B1, quanto alla pistola giocattolo trasformata in arma comune da sparo, B2 e B3. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna