CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 04608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] E DIVERSI_RISCOSSION Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15705/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIA n. 1243/2025 depositata il 13/05/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Carugate notificò alla ricorrente e alle sue sorelle Mariangela e Carola, nella loro qualità di comproprietarie di un’area in quel Comune, avvisi d’accertamento IMU per l’anno 2018 sulla base di una valutazione che teneva conto dell’intervenuta modifica Numero registro generale 15705/2025 Numero sezionale 190/2026 Numero di raccolta generale 4608/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 della destinazione urbanistica dell’area da agricola a edificabile, avvenuta sin dal 2009. L’odierna ricorrente impugnò l’avviso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano sostenendo che, poiché il terreno era condotto in comodato dalla comproprietaria e sorella Carola che ivi svolgeva attività agricola professionale (c.d. IAP), si ricadeva nella fattispecie d’esenzione prevista dall’art. 2, co. 1, lett. b) del d.lgs 504/92. Lamentò inoltre come non fosse stato tenuto conto di vincoli d’inedificabilità secondo il piano urbanistico. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 898/24, respinse il ricorso. Su appello della contribuente e con la sentenza indicata in epigrafe (n. 1243/25), la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Milano respinse il gravame ritenendo che, per quanto ancora rileva e come valutato in numerose altre pronunce riguardanti i medesimi beni e le medesime contribuenti in relazione a diversi anni d’imposta: - l’esenzione non fosse invocabile atteso che non risultava provata, come già valutato in numerose pronunce tra le stesse parti e con riferimento alla stessa area, l’attività agricola di Carola nell’anno in esame (2018), e ciò a prescindere dalla rilevanza dell’eventuale preesistenza di tale attività al momento del mutamento della destinazione urbanistica dell’area (2009); - il valore accertato dal Comune e oggetto di delibere nel 2005 dovesse condividersi, essendo inoltre confermato dalla sentenza n. 1012/2016, passata in giudicato, relativa alle annualità 2009-2011 dove le comproprietarie avevano accettato il valore così determinato senza limitazioni temporali e nonostante la reiterazione delle medesime censure. Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi, integrati da successiva memoria. Resiste il Comune con controricorso, anch’esso seguito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 15705/2025 Numero sezionale 190/2026 Numero di raccolta generale 4608/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 2, co. 1 lett. b) d. lgs. 504/92 e art. 1, co. 13, legge 208/2015 in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene che, ai sensi delle richiamate disposizioni, il terreno dovrebbe essere considerato ex lege non fabbricabile e pertanto esente dall’imposta. Sostiene che l’iscrizione della sorella Carola quale imprenditrice agricola professionale (IAP) dal 2012 sarebbe sufficiente della prova della “persistenza” dell’attività agricola, richiamando un precedente di questa Sezione (n. 30456/24) che avrebbe introdotto una presunzione in tal senso. La qualifica in capo a una delle comproprietarie estenderebbe l’esenzione anche alle altre (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 1919 del 27/01/2025, Rv. 673802 – 01). 1.1 Deve innanzi tutto respingersi l’eccezione d’inammissibilità del motivo formulata nel controricorso ove il Comune sostiene come la censura ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. sia inammissibile ai sensi del comma 4 dello stesso articolo in quanto sul punto vi è “doppia conforme”, nonché più in generale concretizzandosi in una sollecitazione a questa Corte nella rivalutazione dei fatti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio. 1.2 Quanto al primo profilo, deve convenirsi con le ricorrenti sul fatto che la reiezione dell’esenzione per attività agricola non è stata espressamente respinta per le “stesse ragioni”, come richiesto dal predetto comma 4, atteso che il giudice di primo grado aveva ritenuto necessario che l’attività agricola fosse svolta già al momento in cui era mutata la destinazione urbanistica dell’area, mentre il giudice d’appello ha motivato sulla mancanza di prova di tale attività sulla specifica area. 1.3 Quanto all’ulteriore profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è censurata l’interpretazione che la Corte di merito ha dato delle disposizioni suindicate, vagliando se la pacifica iscrizione nel registro IAP sia condizione sufficiente per l’invocata esenzione, sicché il giudizio demandato a questa Corte è in diritto. Numero registro generale 15705/2025 Numero sezionale 190/2026 Numero di raccolta generale 4608/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 1.4 Nel merito il motivo è infondato. 1.5 In relazione all’anno d’imposta 2018 trova applicazione l’invocato art. 1, co. 13, della legge n. 208/2015, secondo cui, a decorrere dall’anno 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli, tra l’altro, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del d.lgs. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Appare evidente come la norma sia volta a differenziare, nella generale categoria dei terreni aventi destinazione agricola, tra quelli effettivamente posseduti e condotti dai soggetti suindicati o comunque rientranti nelle altre categorie previste dal comma 13 citato, che godono dell’invocata esenzione, e quelli che non lo sono. 1.6 Dirimente appare però il fatto che la Corte di merito ha valutato, con giudizio che appare scevro da errori logici o giuridici, che la contribuente non abbia provato i presupposti dell’invocata esenzione, ossia manchi la prova documentale dell’effettiva e attuale coltivazione dei fondi, stante l’insufficienza o irrilevanza dei documenti prodotti e per le ragioni indicate in motivazione. Ne deriva che, sul punto, viene sollecitato a questa Corte un sindacato sulla valutazione delle prove che è estraneo al giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, 1/6/2021, n. 15276, Rv 661628-01). 1.7 La reiezione della censura assorbe anche il profilo sollevato con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., atteso che il fatto storico è stato esaminato e deciso da entrambe le Corti di merito, con decisione conforme anche se sulla base di due diverse giustificazioni, e non sussiste la prospettata omissione. 2. Con il secondo motivo di gravame la ricorrente si duole della violazione dell’art. 5, comma 5 del d. lgs. 504/92 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Sostiene che il Comune, pur non avendo un obbligo effettivo di aggiornare periodicamente il valore, avrebbe dovuto farlo alla luce della nuova attività sulla stessa Numero registro generale 15705/2025 Numero sezionale 190/2026 Numero di raccolta generale 4608/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 esercitata. Sostiene altresì che l’ente locale avrebbe ritenuto l’area edificabile a scopo residenziale quando invece il P.G.C. avrebbe invece escluso tale destinazione e non avrebbe tenuto conto dei vincoli, costituiti da fasce di rispetto autostradale-ferroviario e stradale, idrico e per le aree boscate. Sostiene altresì che sia previsto un piano attuativo e che l’incertezza sull’an e sul quando si costruirà la linea della metropolitana interessante l’area dimostra come le proprietarie avrebbero già perso la disponibilità della stessa, venendo meno il presupposto impositivo. 2.1 Il motivo è parzialmente fondato. 2.2 Con esso si censura in pratica la valutazione del Comune secondo cui non vi erano ragioni per rideterminare il valore venale del terreno ai fini IMU. 2.3 Sotto il primo profilo, investente l’obbligo di rivalutare l’area, deve convenirsi come, secondo quanto già argomentato in relazione al precedente motivo, non vi fosse alcun obbligo per il Comune in tal senso: non essendo invocabile l’esenzione di cui sopra, l’effettuazione o meno d’attività agricola non incideva di per sé sul valore dell’area edificabile. La sentenza impugnata ha altresì dato conto della procedura adottata dall’ente locale per pervenire alla suddetta valutazione nel 2005. 2.4 Quanto al problema del giudicato costituito dalla sentenza della stessa [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 1012/16, relativa alle stesse parti e agli stessi terreni per le annualità 2009- 2011, su cui la Corte di merito si è diffusamente richiamata, si argomenterà infra con riferimento al terzo motivo. 2.5 È invece fondata la censura relativa al vincolo di cui la Corte di merito ha dato atto evidenziando come, dall’esame dello strumento urbanistico vigente nell’anno d’imposta in esame così come in quello che era attuale al momento della pronuncia, aggiornato al 2020, emergesse la prevista realizzazione di una fermata della metropolitana milanese. Non può infatti ritenersi, come ha fatto la Numero registro generale 15705/2025 Numero sezionale 190/2026 Numero di raccolta generale 4608/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Corte di merito, che tale statuizione costituisca una mera eventualità programmatica, non preclusiva dell’edificazione attraverso un piano attuativo. A differenza degli altri vincoli prospettati nel ricorso in modo del tutto generico, senza chiarire se le relative questioni fossero state prospettate nel corso del giudizio di merito, quello esaminato dalla Corte territoriale è stato specificamente trattato e accertato ma non può condividersi la valutazione d’irrilevanza per questo procedimento operata dal giudice dell’appello. La presenza di un vincolo, anche se finalizzato all’esecuzione di un’opera la cui realizzazione è del tutto ipotetica e che non priva l’area della sua edificabilità in assoluto, influisce comunque sul valore venale del terreno sicché d’esso deve comunque tenersi conto al fine impositivo (Cass. Sez. 5, 14/12/2019, n. 33012, Rv. 656460 – 01). 3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione (o falsa applicazione) del giudicato esterno ex art. 2909 cc, anche con riferimento agli artt. 2, co. 1, lett. b) del d. lgs. 504/1992 e 1, co. 13, legge n. 208/2015 in tema di esenzione IMU per terreni iscritti IAP, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Lamenta che si sia considerato un “giudicato esterno” con riferimento all’accertamento di cui a diverse sentenze, riguardanti la ricorrente e le sorelle comproprietarie in riferimento agli stessi terreni e per diversi anni d’imposta, nonché l’accertamento transattivo cui si è fatto riferimento. 3.1 Il motivo è fondato. 3.2 La sentenza impugnata ha infatti richiamato un unico giudicato esterno (sentenza n. 1012/2016 della CTR Lombardia), essendo il riferimento ad altre sentenze volto semplicemente ad argomentare e a richiamare le varie ragioni per cui le censure delle comproprietarie sono state respinte e non a porle quale riferimento vincolante per il presente giudizio. Numero registro generale 15705/2025 Numero sezionale 190/2026 Numero di raccolta generale 4608/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 3.3 Deve convenirsi sul fatto che il giudicato esterno in ordine alle valutazioni per l’imposta relativa agli anni 2009-2011 non possa avere efficacia dirimente in ordine a un periodo d’imposta, peraltro, di diversi anni successivo. Deve infatti rimarcarsi che: 1) per ciò che concerne le valutazioni giuridiche e non fattuali operate nella sentenza richiamata, in tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (Cass. Sez. 5, 05/03/2024, n. 5822, Rv. 670813 - 01); 2) per quanto riguarda gli elementi oggetto di valutazione, quali il valore delle aree in questione e alla luce dei principi generali in tema di giudicato tributario – secondo cui nel processo tributario l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, opera soltanto quando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie, i quali, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale, non anche … attenga a elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. Sez. 5, 03/03/2021, n. 5766, Rv. 660691 - 01) – pare corretto ritenere che il giudizio sul valore di un’area sia passibile di modificazione a seconda di molteplici eventi che possono interessarla, sotto il profilo giuridico ed economico, costituendo pertanto un elemento variabile sicché la valutazione operata dal giudice con riferimento a un periodo d’imposta non può assurgere a elemento definitivamente accertato con efficacia di giudicato sui periodi precedenti e successivi. Numero registro generale 15705/2025 Numero sezionale 190/2026 Numero di raccolta generale 4608/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 4. Il ricorso è pertanto fondato limitatamente al secondo motivo, nei termini in cui è accolto, ed in relazione al terzo motivo, dovendosi rimettere gli atti alla Corte di merito per gli accertamenti in fatto in ordine al valore del terreno in relazione all’incidenza del predetto vincolo. P.Q.M la Corte accoglie per quanto di ragione il secondo motivo, nonché il terzo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13/01/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15705/2025 Numero sezionale 190/2026 Numero di raccolta generale 4608/2026 Data pubblicazione 02/03/2026