CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 27387/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alla impossibilità di riconoscere la tenuità del fatto (essendo stato il ricorrente rinvenuto di notte con arnesi atti all'effrazione e furto di autovetture), con giudizio di merito insindacabile in questa sede; ritenuto che il secondo motivo, inerente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello giustificato sia l'esclusione delle generiche, sia la quantificazione della pena ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid9nte