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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08100/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11176/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

TLLMRC74PQ03L219Q, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avversola SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1516/2022 depositata il 17/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA], proprietario di una vettura [OSCURATO:SOCIETA], è rimasto in panne durante un suo viaggio in Spagna.

I meccanici del posto hanno accertato che la pompa dell’acqua non era stata avvitata bene, e dunque aveva perso acqua portando il motore a riscaldarsi. 2.- [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima fatto ricorso ad un accertamento tecnico preventivo, che ha confermato quel tipo di guasto nell’intervento meccanico, e poi ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, sia la società [OSCURATO:SOCIETA] (indicata negli atti di causa anche come [OSCURATO:SOCIETA]) che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non trattandosi di guasto ad essa imputabile, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto il rigetto della domanda per sua infondatezza.

Entrambe hanno eccepito la prescrizione. 3.- Il Tribunale di Salerno ha negato la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] ed ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere l’attore di 1.857,00 euro dei complessivi 3.174,00 che erano stati spesi per la riparazione, negando il risarcimento degli altri danni (da vacanza rovinata ed altro) invocati dal danneggiato.

Il Tribunale ha ridotto la somma a favore dell’attore in quanto ha ritenuto un concorso di colpa di costui nel fatto di avere proseguito la marcia, nonostante l’accensione di una spia, così aggravando il danno. 4.- La Corte di Appello di Salerno ha confermato questa decisione, ribadendo il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] e condannando il Pucciarelli a rifondere le spese a quest’ultima società, nella misura di 9.970,00 euro. 5.- Questa decisione è oggetto di ricorso per c assazione da parte del Pucciarelli con quattro motivi di ricorso, cui ha fatto seguito il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA] mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Ragioni della decisione Osserva il Collegio che il quarto motivo, che prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c., verte su questione sulla quale v’è stato rinvio alle Sezioni unite, di cui è attesa la decisione.

Il ricorrente, infatti, si duole del fatto di essere stato condannato alla rifusione delle spese verso [OSCURATO:SOCIETA] in una misura superiore al massimo di legge.

Il valore della causa era infatti di 16.589, 30 euro, che comporta un minimo di 5.077,00 euro ed un massimo di 7.617,00 euro, di spese legali, mentre la condanna alle spese è stata di 9.970,00 euro, e senza peraltro alcuna motivazione.

Il ricorrente si duole anche del fatto che il valore della causa non era stato determinato in quella somma, in quanto era stata apposta la formula “oppure in quella che risulterà di giustizia”.

Su tale questione, ossia su come intendere tale formula, è stato fatto rinvio alle Sezioni Unite nel procedimento 21428/ 2022, con provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Alla luce di quanto precede, deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla indicataquestione.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11176/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:EMAIL] – [OSCURATO:TELEFONO]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. TLLMRC74PQ03L219Q, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8 -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avversola SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1516/2022 depositata il 17/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA], proprietario di una vettura [OSCURATO:SOCIETA], è rimasto in panne durante un suo viaggio in Spagna. I meccanici del posto hanno accertato che la pompa dell’acqua non era stata avvitata bene, e dunque aveva perso acqua portando il motore a riscaldarsi. 2.- [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima fatto ricorso ad un accertamento tecnico preventivo, che ha confermato quel tipo di guasto nell’intervento meccanico, e poi ha citato in giudizio, davanti al Tribunale di Salerno, sia la società [OSCURATO:SOCIETA] (indicata negli atti di causa anche come [OSCURATO:SOCIETA]) che la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non trattandosi di guasto ad essa imputabile, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto il rigetto della domanda per sua infondatezza. Entrambe hanno eccepito la prescrizione. 3.- Il Tribunale di Salerno ha negato la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] ed ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] a rifondere l’attore di 1.857,00 euro dei complessivi 3.174,00 che erano stati spesi per la riparazione, negando il risarcimento degli altri danni (da vacanza rovinata ed altro) invocati dal danneggiato. Il Tribunale ha ridotto la somma a favore dell’attore in quanto ha ritenuto un concorso di colpa di costui nel fatto di avere proseguito la marcia, nonostante l’accensione di una spia, così aggravando il danno. 4.- La Corte di Appello di Salerno ha confermato questa decisione, ribadendo il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] e condannando il Pucciarelli a rifondere le spese a quest’ultima società, nella misura di 9.970,00 euro. 5.- Questa decisione è oggetto di ricorso per c assazione da parte del Pucciarelli con quattro motivi di ricorso, cui ha fatto seguito il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA] mentre [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione Osserva il Collegio che il quarto motivo, che prospetta violazione dell’articolo 91 c.p.c., verte su questione sulla quale v’è stato rinvio alle Sezioni unite, di cui è attesa la decisione. Il ricorrente, infatti, si duole del fatto di essere stato condannato alla rifusione delle spese verso [OSCURATO:SOCIETA] in una misura superiore al massimo di legge. Il valore della causa era infatti di 16.589, 30 euro, che comporta un minimo di 5.077,00 euro ed un massimo di 7.617,00 euro, di spese legali, mentre la condanna alle spese è stata di 9.970,00 euro, e senza peraltro alcuna motivazione. Il ricorrente si duole anche del fatto che il valore della causa non era stato determinato in quella somma, in quanto era stata apposta la formula “oppure in quella che risulterà di giustizia”. Su tale questione, ossia su come intendere tale formula, è stato fatto rinvio alle Sezioni Unite nel procedimento 21428/ 2022, con provvedimento del Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Alla luce di quanto precede, deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla indicataquestione. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, i
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