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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05561/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente e il diniego delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha affermato che la documentazione prodotta dalla difesa — attestante un episodio acuto isolato risalente a sei mesi prima dei fatti per cui si procede e di cui non vengono in alcun modo dedotti e illustrati lo specifico nesso con il reato in contestazione e la possibile incidenza con lo stato mentale al momento dello specifico episodio — era insufficiente a dimostrare una condizione di infermità incidente al momento del fatto e, quanto alle attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla pericolosità della condotta e alla non trascurabile entità dei precedenti, ostativi alla concessione delle menzionate circostanze); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che i motivi, con cui il ricorrente ha censurato il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente e il diniego delle attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha affermato che la documentazione prodotta dalla difesa — attestante un episodio acuto isolato risalente a sei mesi prima dei fatti per cui si procede e di cui non vengono in alcun modo dedotti e illustrati lo specifico nesso con il reato in contestazione e la possibile incidenza con lo stato mentale al momento dello specifico episodio — era insufficiente a dimostrare una condizione di infermità incidente al momento del fatto e, quanto alle attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla pericolosità della condotta e alla non trascurabile entità dei precedenti, ostativi alla concessione delle menzionate circostanze); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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