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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 13353/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12753/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calc e al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] , C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PADOVA n. 2084/2017 depositata il05/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario dal 1999 del terreno sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Colle (PD) a foglio 13, particelle 75, 76, 135 e 154, sul quale aveva edificato la propria abitazione, ed eseguito lavori di livellamento del piano di campagna e di ripulitura dell'alveo del fosso confinante con la proprietà Gazzola, conveniva in giudizio l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti il Tribunale di Padova sez. distaccata di Cittadella (poi soppressa), i comproprietari confinanti [OSCURATO:PERSONA], Sergio, Silvano, Mirella e Bruno, che avevano contestato i suoi interventi accusandolo di avere innalzato il livello del suo fondo, di avere spostato il fosso confinante riducendone l'ampiezza e posando del pietrisco sulla scarpata del fosso dal lato di sua proprietà, in tal modo ostacolando il regolare deflusso delle acque, e domandava di verificare che i convenuti avevano messo a dimora una siepe oltre la linea del confine tra le proprietà, che doveva essere a sua volta accertata a seguito di azione di regolamento dei confini, di condannare i convenuti alla manutenzione della scarpata del fosso di loro pertinenza, che essi trascuravano, ed al rilascio del terreno indebitamente occupato, oltre al risarcimento danni, e di riconoscere il suo diritto di innalzare il livello del suo fondo ponendo del materiale idoneo ad evitare frane lungo la scarpata del fosso.

Si costituivano in primo grado separatamente [OSCURATO:PERSONA] e gli altri convenuti congiuntamente, sostenendo che la famiglia Gazzola era proprietaria dei terreni ad essi pervenuti fin daiprimi del '900 e non aveva mai modificato lo stato dei luoghi, contestando i lavori svolti dal [OSCURATO:PERSONA] ed avanzando varie domande riconvenzionali.

In esito all’istruttoria, con sentenza n. 2084 del 5.9.2017 il Tribunale di Padova rigettava le domande dell’attore ed accoglieva quelle riconvenzionali, accertando l’illegittimità dei lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] e condannandolo a ripristinare la situazione di fatto esistente antecedentemente, con particolare riguardo alla quota di campagna del suo terreno (che doveva essere riportato alla quota di 40 centimetri al di sotto dei terreni dei convenuti essendo stato innalzato di circa un metro in corrispondenza dell'abitazione dei convenuti e di circa 50-60 cm negli altri punti del confine) ed alla scarpata del fosso verso la proprietà Gazzola (essendo stata erosa dal [OSCURATO:PERSONA] la parte sottostante l'argine del fosso dal lato della proprietà Gazzola rendendo tale argine verticale anziché obliquo, essendo stata modificata la larghezza dell'alveo del fosso che dovevaessere riportata ad 1,00/1,10 m per tutta la sua lunghezza tra i fondi delle parti e dovendo il [OSCURATO:PERSONA] rimuovere i picchetti da lui posti sul fosso ed il pietrisco posto sulla scarpata del fosso dal lato della sua proprietà), accertava altresì l’intervenuta usucapione in favore dei convenuti di una striscia di terreno di 57 mq posta al di là del confine catastale dei fondi rappresentato dalla linea mediana del fosso (descritta nella CTU con quadrettatura rossa), ed il diritto dei Gazzola di mantenere la siepe contestata nella posizione in cui si trovava, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno subito dai convenuti attori in riconvenzione, liquidato equitativamente in €5.000,00 ed al pagamento delle spese processuali e di CTU.

A seguito di gravame di [OSCURATO:PERSONA], al quale resistevano i Gazzola, con costituzione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con costituzione di [OSCURATO:PERSONA], Silvano e Mirella, nonché quali eredi di GazzolaSergio, nelle more deceduto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Venezia con ordinanza del 13 febbraio 2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c..

La Corte distrettuale osservava che l’impugnazione non avrebbe avuto ragionevole probabilità di essere accolta, ritenendo corretta la ricostruzione in punto di fatto e di diritto del giudice di primo grado, rispetto ai punti sui quali si era articolato il gravame.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Si sono costituiti, con separati controricorsi, per resistere al ricorso avversario, da un lato [OSCURATO:PERSONA], Silvano, Mirella, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia, gli ultimi due quali eredi del padre [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] e Lidia nonché [OSCURATO:PERSONA], tutte in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Silvano, Mirella, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia.

La causa é stata trattenuta in decisione all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che i controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l’invalidità della procura speciale rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA], giacché essendo priva di data, non sarebbe desumibile che essa sia stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dopo la pronuncia dell'ordinanza d'inammissibilità dell'impugnazione emessa dalla Corte d'Appello di Venezia del 13.2.2018 e che si riferisca all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Padova n. 2084/2017, ma il rilievo è infondato.

La procura, rilasciata su foglio separato rispetto al ricorso, del quale é stata estratta copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, come attestato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'art. 16 bis e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 18.10.2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228, sottoscritta con firma digitale, fa espresso riferimento “al presente giudizio di Cassazione” e tanto basta, alla luce del recentissimo orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla L. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma richiamata nel ricorso e con esso notificata a mezzo pec é considerata in calce ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 44/2011, ed è in tutto equiparata alla procura redatta materialmente a margine o in calce al ricorso, e tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass. sez. un. 9 dicembre 2022 n. 36057).

La procura in questione, pur priva di data, essendo in calce al ricorso, prende la stessa data del ricorso stesso (20.4.2018), nel quale peraltro sono sia indicata la sentenza del Tribunale di Padova n. 2084/2017 della quale si chiede la cassazione, sia l'ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c. del 13.2.2018 della Corte d'Appello di Venezia (vedi pagina 10) che ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e che quindi era evidentemente intervenuta prima della notificazione del ricorso davanti alla Suprema Corte, effettuata a mezzo pec il 20.4.2018. [OSCURATO:PERSONA], Silvano, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia hanno inoltre sostenuto l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] per omessa indicazione delle motivazioni dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Venezia, che ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado, e del contenuto dei motivi di appello da lui fatti valere in secondo grado, richiamando sul punto la sentenza n. 26936/2017 della Suprema Corte, secondo la quale il ricorrente ha l'onere di dimostrare che le questioni sottoposte alla Corte siano ancora attuali per effetto dell'impugnazione e quindi di indicare non solo i capi della sentenza impugnati, ma anche i motivi di appello fatti valere (in tal senso sono state richiamate anche Cass. ord. 12.5.2016 n. 9799 e 9800; Cass. ord. 10.5.2016 n. 9441 e 9443; Cass. ord. 18.3.2016 n. 5365; Cass. 24.2.2016 n. 3560 e 3678; Cass. 23.2.2016 n. 3532; Cass. 10.12.2015 n. 24926; Cass. 21.10.2015 n. 21322; Cass.21.7.2015 n. 15240 e 15241; Cass. 10.7.2015 n. 14496; Cass. sez. un. 27.5.2015 n. 10876; Cass. 7.5.2015 n. 9241; Cass. ord.18.3.2015 n. 5341; Cass. ord. 9.6.2014 n. 12936; Cass. ord.15.5.2014 n. 10722).

Ritiene il Collegio che il rilievo non possa essere accolto, in quanto [OSCURATO:PERSONA] alla pagina 9 ultimo capoverso del ricorso in Cassazione ha riportato, sia pur sinteticamente, i motivi d'impugnazione da lui fatti valere davanti alla Corte d'Appello di Venezia ed ha esposto che la stessa li ha ritenuti inammissibili in quanto privi di una ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 348 bis e ter c.p.c., legittimamente impugnando ai sensi dell'art. 348 ter comma 3° c.p.c. la sentenza del Tribunale di Padova della quale é stato illustrato il contenuto alle pagine 8 e 9 dello stesso ricorso, oltre a depositare col ricorso la sentenza del Tribunale di Padova impugnata ed i fascicoli di parte diprimo e secondo grado del giudizio, ha prodotto l'istanza ex art. 369 comma 3° c.p.c. vistata dalla Corte d'Appello di Venezia per la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di Cassazione, ed a seguito di ciò é stata acquisita copia dell'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 13.2.2018, che ha dichiarato inammissibile l'appello del [OSCURATO:PERSONA], sicché la Suprema Corte é stata posta in condizione di verificare i limiti in cui si é formato il giudicato, tanto più che con nessuno dei motivi risulta censurato l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per il quale possa essere invocata l'inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter comma 4° c.p.c..

Col primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 913 cod. civ., in quanto il Tribunale di Padova avrebbe considerato l’esecuzione dei lavori del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare l’innalzamento in alcuni punti della quota di campagna del suo terreno, e la sistemazione della sponda del fosso di sua proprietà con risagomazione della stessa mediante pietrisco volta ad evitare cedimenti del terreno e la crescita di vegetazione infestante, come contrari all’art. 913 cod. civ., senza verificare se essi avessero effettivamente creato quella sensibile modifica al deflusso delle acque che il suddetto articolo era volto ad evitare (in tal senso ha richiamato le sentenze della Corte di Cassazione n. 8067 del 18.4.2005 e n. 7934 del 23.8.1997), ed a conferma della mancanza di una modifica siffatta ha dedotto che mai le controparti si sarebbero lamentate di eventuali allagamenti o infiltrazioni, conseguenti all’inversione della quota dei fondi, separati da un fosso di scolo ancora presente nel quale l'acqua defluiva regolarmente, come desumibile dagli atti di causa, dalla documentazione fotografica prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] e dalle testimonianze acquisite.

Col secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che i Gazzola non avrebbero dimostrato alcun pregiudizio subito in conseguenza dei lavori da lui svolti, né dell'illegittimità degli stessi, né della sopravvenienza in conseguenza di essi di una sensibile alterazione del deflusso delle acque, non risultanti dalle testimonianze acquisite, né dalla CTU espletata, che non aveva avuto ad oggetto l'accertamento della regolarità, o meno, del deflusso delle acque.

I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente riguardando l’identico thema decidendum, sono immeri tevoli di accoglimento, in quanto attraverso il richiamo alla violazione dell'art. 913 cod. civ. che il Tribunale di Padova ha ritenuto applicabile, come sostenuto anche dal ricorrente, alle ipotesi di modificazioni della configurazione naturale di terreni limitrofi che alteri sensibilmente il deflusso delle acque (sono state sul punto correttamente richiamate in primo grado Cass. 18.4.2005 n. 8067 e Cass. 23.8.1997 n. 7934), ed al principio dell'onere della prova, mirano in realtà ad ottenere dalla Suprema Corte un giudizio di fatto non consentito che valuti diversamente da quanto avvenuto nei due precedenti gradi le risultanze istruttorie, giudicando come non sensibili le alterazioni al deflusso delle acque prodottesi, per il vizio, non più censurabile dopo la riforma dell'art. 360 n. 5) c.p.c. da parte dell'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134, di insufficiente motivazione.

In realtà l'accertamento dell'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno con modificazioni che alterino sensibilmente il deflusso rendendo più gravosa la condizione dell'uno, o dell'altro fondo é un accertamento di fatto, che se adeguatamente motivato sotto il profilo logico giuridico non é censurabile in sede di legittimità (vedi in tal senso Cass.20 novembre 2019 n. 30239; Cass. 12.9.2002 n. 13301) Il Tribunale di Padova, del resto, sul punto ha così motivato: “L’istruttoria ha confermato le circostanze che, a seguito dei lavori di riporto del terreno eseguiti dall’attore [OSCURATO:PERSONA], la quota di campagna del terreno di questi è stata alzata di circa un metro rispetto a quello del fondo di proprietà dei Gazzola (cfr. testimonianza Tommasin) in corrispondenza dell'abitazione dei convenuti, di 50-60 cm in altri punti, per cui i terreni dei convenuti che erano originariamente sopraelevati si trovano attualmente ad una quota inferiore; é stato appurato che sono state tolte delle ceppaie, sbancato l'alveo del fosso, così alterando la mezzeria a detrimento del fondo dei convenuti, alterata la sezione del fosso da obliqua a verticale (cfr. interpello dell'attore), apportando uno spessore di pietrisco dal lato attoreo della scarpata del fossato ...

Si ritiene che il sensibile innalzamento della quota di campagna del fondo dell’attore, nonché l’avvenuta alterazione della sezione, con erosione della parte sottostante l’argine del fosso, costituisca una indebita alterazione dello stato dei luoghi”, ed ha ritenuto che i suddetti lavori eseguiti su disposizione dell'attore siano stati svolti in aperto contrasto col disposto dell'art. 913 cod. civ., che inibisce di compiere alterazioni dello stato dei luoghi che possano comportare una sensibile modifica del deflusso delle acque.

La Corte d'Appello di Venezia, a sua volta, nell'ordinanza con la quale ha ritenuto inammissibile l'appello del [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato che l'avere lo stesso evidentemente alterato in modo consistente lo stato dei luoghi innalzando il suo fondo di un metro in corrispondenza dell'abitazione dei convenuti e di 50-60 cm in altri punti del confine, e facendo quindi diventare tale fondo più elevato mentre prima dei lavori era ad un livello inferiore rispetto al fondo dei Gazzola di circa 40 cm, ha impedito lo scolo delle acque da quest'ultimo sul suo terreno che in precedenza avveniva naturalmente malgrado la presenza intermedia del fosso, che poteva risultare insufficiente a contenere e convogliare le acque in caso di piogge particolarmente abbondanti.

Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto che è stato adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, e dunque non è censurabile in sede di legittimità (Cass. del 20 novembre 2019 n. 30239).

In definitiva, come ha mostrato di comprendere la sentenza impugnata, l'art. 913 cod. civ. impone a carico dei proprietari sia del fondo superiore che inferiore un obbligo di non fare, il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno ed al divieto di ogni opera che modifichi direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque (vedi in tal senso Cass. 15 giugno 2011 n.13097; Cass. 3 aprile 1999 n. 3268).

Col terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ritenendo che nonostante le prove testimoniali assunte avessero acclarato l'elevazione da parte sua della quota di campagna del suo terreno in misura diversa a seconda delle zone, il Tribunale di Padova gli abbia ordinato l’abbassamento del fondo nella misura uniforme di un metro per tutta la lunghezza del confine con la proprietà Gazzola, e quindi anche nei punti in cui l'innalzamento del piano di campagna era stato solo di 50-60 cm, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione, in quanto i Gazzola avevano chiesto di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare la quota di campagna esistente prima dell'effettuazione dei suoi lavori abbassandola di un metro per riportarla alla originaria quota di 40 cm al di sotto del terreno dei Gazzola.

Il motivo non ha fondamento e va respinto.

Anzitutto non risulta alcuna ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., atteso che nel giudizio di primo grado i Gazzola avevano chiesto in via riconvenzionale che il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato “a ripristinare la situazione di fatto esistente prima dell'esecuzione dei predetti lavori e, in particolare, condannarsi il sig. [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare la quota campagna del terreno...abbassandola di 1 metro per riportarla alla quota di 40 centimetri al di sotto del livello del terreno di questi ultimi”, ed il Tribunale di Padova al capo 2 del dispositivo ha stabilito: “Accerta e dichiara l'illegittimità dei lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] condannando quest'ultimo a ripristinare la situazione di fatto esistente prima dell'esecuzione dei predetti lavori, condannando l'attore nello specifico: (1) a ripristinare la quota campagna del terreno censito ai mappali 75-76-135 e 154 fg. 13 Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Colle e confinante con quello di Imelda, Sergio, Silvano, Mirella e [OSCURATO:PERSONA] (ossia con i mappali 77-175-176 e 177 foglio 13 [OSCURATO:PERSONA] in Colle) abbassandola di 1 metro, per riportarla alla quota di 40 centimetri al di sotto del livello del terreno di questi ultimi; (2) a ripristinare la scarpata del fosso verso la proprietà Gazzola, nonché la sezione originaria del fosso riportando l'alveo ad una larghezza non inferiore a 1,00/1,10 metri lungo tutta la sua lunghezza; (3) a rimuovere il pietrisco posto sulla scarpata del fosso; (4) a rimuovere i picchetti posti sul fosso”.

Nella motivazione il Tribunale di Padova ha accertato che “la quota di campagna del terreno è stata alzata di circa un metro rispetto a quella del fondo di proprietà dei Gazzola in corrispondenza dell’abitazione dei convenuti, di 50-60 cm. in altri punti” sicché, nel dispositivo, essendo stati accertati come illegittimi i lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e dovendo egli ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tali lavori, caratterizzata pacificamente dall'inferiorità del piano di campagna del terreno del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello dei Gazzola di circa 40 cm, il capo 2 punto (1) del dispositivo va inteso, in coerenza con la motivazione della sentenza, nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a ripristinare la quota di campagna del suo terreno, per riportarla all'originaria quota di 40 centimetri al di sotto del livello del terreno dei Gazzola, abbassandola quindi nello specifico di un metro in corrispondenza dell'abitazione dei convenuti e di 50-60 cm negli altri punti del confine con i Gazzola e non di un metro per tutta la lunghezza delconfine tra i fondi delle parti.

Col quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] invoca ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2056 cod. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ., in quanto il Tribunale di Padova sarebbe pervenuto alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno - quantificato in via equitativa in €5.000 – avendo erroneamente ritenuto che i lavori da lui eseguiti fossero illeciti ex se, a prescindere dalla loro incidenza negativa sul deflusso delle acque ed in assenza di qualsivoglia prova del pregiudizio subito da parte dei Gazzola.

Il rilievo si ravvisa inammissibile, giacché il capo 6) della sentenza del Tribunale di Padova, contenente la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei soli danni conseguenti all'erosione dell'argine dal lato della proprietà Gazzola dove il [OSCURATO:PERSONA] ha trasformato un argine obliquo in un argine verticale, danni equitativamente liquidati in € 5.000,00 a favore dei Gazzola, non é stato fatto oggetto d'impugnazione specifica davanti alla Corte d'Appello di Venezia, come desumibile dall'indicazione dei motivi d'impugnazione contenuta nel ricorso e dall'ordinanza d'inammissibilità dalla stessa emessa il 13.2.2018, per cui sul punto deve ritenersi intervenuto il giudicato interno, come eccepito dai controricorrenti, ed ogni ulteriore valutazione deve ritenersi inammissibile.

Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo.

La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di [OSCURATO:PERSONA].

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], Silvano, Mirella, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12753/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calc e al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] , C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrenti- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PADOVA n. 2084/2017 depositata il05/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], proprietario dal 1999 del terreno sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Colle (PD) a foglio 13, particelle 75, 76, 135 e 154, sul quale aveva edificato la propria abitazione, ed eseguito lavori di livellamento del piano di campagna e di ripulitura dell'alveo del fosso confinante con la proprietà Gazzola, conveniva in giudizio l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti il Tribunale di Padova sez. distaccata di Cittadella (poi soppressa), i comproprietari confinanti [OSCURATO:PERSONA], Sergio, Silvano, Mirella e Bruno, che avevano contestato i suoi interventi accusandolo di avere innalzato il livello del suo fondo, di avere spostato il fosso confinante riducendone l'ampiezza e posando del pietrisco sulla scarpata del fosso dal lato di sua proprietà, in tal modo ostacolando il regolare deflusso delle acque, e domandava di verificare che i convenuti avevano messo a dimora una siepe oltre la linea del confine tra le proprietà, che doveva essere a sua volta accertata a seguito di azione di regolamento dei confini, di condannare i convenuti alla manutenzione della scarpata del fosso di loro pertinenza, che essi trascuravano, ed al rilascio del terreno indebitamente occupato, oltre al risarcimento danni, e di riconoscere il suo diritto di innalzare il livello del suo fondo ponendo del materiale idoneo ad evitare frane lungo la scarpata del fosso. Si costituivano in primo grado separatamente [OSCURATO:PERSONA] e gli altri convenuti congiuntamente, sostenendo che la famiglia Gazzola era proprietaria dei terreni ad essi pervenuti fin daiprimi del '900 e non aveva mai modificato lo stato dei luoghi, contestando i lavori svolti dal [OSCURATO:PERSONA] ed avanzando varie domande riconvenzionali. In esito all’istruttoria, con sentenza n. 2084 del 5.9.2017 il Tribunale di Padova rigettava le domande dell’attore ed accoglieva quelle riconvenzionali, accertando l’illegittimità dei lavori eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] e condannandolo a ripristinare la situazione di fatto esistente antecedentemente, con particolare riguardo alla quota di campagna del suo terreno (che doveva essere riportato alla quota di 40 centimetri al di sotto dei terreni dei convenuti essendo stato innalzato di circa un metro in corrispondenza dell'abitazione dei convenuti e di circa 50-60 cm negli altri punti del confine) ed alla scarpata del fosso verso la proprietà Gazzola (essendo stata erosa dal [OSCURATO:PERSONA] la parte sottostante l'argine del fosso dal lato della proprietà Gazzola rendendo tale argine verticale anziché obliquo, essendo stata modificata la larghezza dell'alveo del fosso che dovevaessere riportata ad 1,00/1,10 m per tutta la sua lunghezza tra i fondi delle parti e dovendo il [OSCURATO:PERSONA] rimuovere i picchetti da lui posti sul fosso ed il pietrisco posto sulla scarpata del fosso dal lato della sua proprietà), accertava altresì l’intervenuta usucapione in favore dei convenuti di una striscia di terreno di 57 mq posta al di là del confine catastale dei fondi rappresentato dalla linea mediana del fosso (descritta nella CTU con quadrettatura rossa), ed il diritto dei Gazzola di mantenere la siepe contestata nella posizione in cui si trovava, condannando il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno subito dai convenuti attori in riconvenzione, liquidato equitativamente in €5.000,00 ed al pagamento delle spese processuali e di CTU. A seguito di gravame di [OSCURATO:PERSONA], al quale resistevano i Gazzola, con costituzione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e con costituzione di [OSCURATO:PERSONA], Silvano e Mirella, nonché quali eredi di GazzolaSergio, nelle more deceduto, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Venezia con ordinanza del 13 febbraio 2018, dichiarava inammissibile l’impugnazione, ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.. La Corte distrettuale osservava che l’impugnazione non avrebbe avuto ragionevole probabilità di essere accolta, ritenendo corretta la ricostruzione in punto di fatto e di diritto del giudice di primo grado, rispetto ai punti sui quali si era articolato il gravame. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Si sono costituiti, con separati controricorsi, per resistere al ricorso avversario, da un lato [OSCURATO:PERSONA], Silvano, Mirella, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia, gli ultimi due quali eredi del padre [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro, [OSCURATO:PERSONA] e Lidia nonché [OSCURATO:PERSONA], tutte in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Silvano, Mirella, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia. La causa é stata trattenuta in decisione all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che i controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l’invalidità della procura speciale rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA], giacché essendo priva di data, non sarebbe desumibile che essa sia stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA] dopo la pronuncia dell'ordinanza d'inammissibilità dell'impugnazione emessa dalla Corte d'Appello di Venezia del 13.2.2018 e che si riferisca all'impugnazione della sentenza del Tribunale di Padova n. 2084/2017, ma il rilievo è infondato. La procura, rilasciata su foglio separato rispetto al ricorso, del quale é stata estratta copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale cartaceo, come attestato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'art. 16 bis e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 18.10.2012 n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 228, sottoscritta con firma digitale, fa espresso riferimento “al presente giudizio di Cassazione” e tanto basta, alla luce del recentissimo orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla L. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma richiamata nel ricorso e con esso notificata a mezzo pec é considerata in calce ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 44/2011, ed è in tutto equiparata alla procura redatta materialmente a margine o in calce al ricorso, e tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art.159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass. sez. un. 9 dicembre 2022 n. 36057). La procura in questione, pur priva di data, essendo in calce al ricorso, prende la stessa data del ricorso stesso (20.4.2018), nel quale peraltro sono sia indicata la sentenza del Tribunale di Padova n. 2084/2017 della quale si chiede la cassazione, sia l'ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c. del 13.2.2018 della Corte d'Appello di Venezia (vedi pagina 10) che ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] e che quindi era evidentemente intervenuta prima della notificazione del ricorso davanti alla Suprema Corte, effettuata a mezzo pec il 20.4.2018. [OSCURATO:PERSONA], Silvano, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia hanno inoltre sostenuto l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] per omessa indicazione delle motivazioni dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Venezia, che ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza di primo grado, e del contenuto dei motivi di appello da lui fatti valere in secondo grado, richiamando sul punto la sentenza n. 26936/2017 della Suprema Corte, secondo la quale il ricorrente ha l'onere di dimostrare che le questioni sottoposte alla Corte siano ancora attuali per effetto dell'impugnazione e quindi di indicare non solo i capi della sentenza impugnati, ma anche i motivi di appello fatti valere (in tal senso sono state richiamate anche Cass. ord. 12.5.2016 n. 9799 e 9800; Cass. ord. 10.5.2016 n. 9441 e 9443; Cass. ord. 18.3.2016 n. 5365; Cass. 24.2.2016 n. 3560 e 3678; Cass. 23.2.2016 n. 3532; Cass. 10.12.2015 n. 24926; Cass. 21.10.2015 n. 21322; Cass.21.7.2015 n. 15240 e 15241; Cass. 10.7.2015 n. 14496; Cass. sez. un. 27.5.2015 n. 10876; Cass. 7.5.2015 n. 9241; Cass. ord.18.3.2015 n. 5341; Cass. ord. 9.6.2014 n. 12936; Cass. ord.15.5.2014 n. 10722). Ritiene il Collegio che il rilievo non possa essere accolto, in quanto [OSCURATO:PERSONA] alla pagina 9 ultimo capoverso del ricorso in Cassazione ha riportato, sia pur sinteticamente, i motivi d'impugnazione da lui fatti valere davanti alla Corte d'Appello di Venezia ed ha esposto che la stessa li ha ritenuti inammissibili in quanto privi di una ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 348 bis e ter c.p.c., legittimamente impugnando ai sensi dell'art. 348 ter comma 3° c.p.c. la sentenza del Tribunale di Padova della quale é stato illustrato il contenuto alle pagine 8 e 9 dello stesso ricorso, oltre a depositare col ricorso la sentenza del Tribunale di Padova impugnata ed i fascicoli di parte diprimo e secondo grado del giudizio, ha prodotto l'istanza ex art. 369 comma 3° c.p.c. vistata dalla Corte d'Appello di Venezia per la trasmissione del fascicolo d'ufficio alla Corte di Cassazione, ed a seguito di ciò é stata acquisita copia dell'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia del 13.2.2018, che ha dichiarato inammissibile l'appello del [OSCURATO:PERSONA], sicché la Suprema Corte é stata posta in condizione di verificare i limiti in cui si é formato il giudicato, tanto più che con nessuno dei motivi risulta censurato l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per il quale possa essere invocata l'inammissibilità del ricorso ex art. 348 ter comma 4° c.p.c.. Col primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 913 cod. civ., in quanto il Tribunale di Padova avrebbe considerato l’esecuzione dei lavori del [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare l’innalzamento in alcuni punti della quota di campagna del suo terreno, e la sistemazione della sponda del fosso di sua proprietà con risagomazione della stessa mediante pietrisco volta ad evitare cedimenti del terreno e la crescita di vegetazione infestante, come contrari all’art. 913 cod. civ., senza verificare se essi avessero effettivamente creato quella sensibile modifica al deflusso delle acque che il suddetto articolo era volto ad evitare (in tal senso ha richiamato le sentenze della Corte di Cassazione n. 8067 del 18.4.2005 e n. 7934 del 23.8.1997), ed a conferma della mancanza di una modifica siffatta ha dedotto che mai le controparti si sarebbero lamentate di eventuali allagamenti o infiltrazioni, conseguenti all’inversione della quota dei fondi, separati da un fosso di scolo ancora presente nel quale l'acqua defluiva regolarmente, come desumibile dagli atti di causa, dalla documentazione fotografica prodotta dal [OSCURATO:PERSONA] e dalle testimonianze acquisite. Col secondo motivo il [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che i Gazzola non avrebbero dimostrato alcun pregiudizio subito in conseguenza dei lavori da lui svolti, né dell'illegittimità degli stessi, né della sopravvenienza in conseguenza di essi di una sensibile alterazione del deflusso delle acque, non risultanti dalle testimonianze acquisite, né dalla CTU espletata, che non aveva avuto ad oggetto l'accertamento della regolarità, o meno, del deflusso delle acque. I due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente riguardando l’identico thema decidendum, sono immeri tevoli di accoglimento, in quanto attraverso il richiamo alla violazione dell'art. 913 cod. civ. che il Tribunale di Padova ha ritenuto applicabile, come sostenuto anche dal ricorrente, alle ipotesi di modificazioni della configurazione naturale di terreni limitrofi che alteri sensibilmente il deflusso delle acque (sono state sul punto correttamente richiamate in primo grado Cass. 18.4.2005 n. 8067 e Cass. 23.8.1997 n. 7934), ed al principio dell'onere della prova, mirano in realtà ad ottenere dalla Suprema Corte un giudizio di fatto non consentito che valuti diversamente da quanto avvenuto nei due precedenti gradi le risultanze istruttorie, giudicando come non sensibili le alterazioni al deflusso delle acque prodottesi, per il vizio, non più censurabile dopo la riforma dell'art. 360 n. 5) c.p.c. da parte dell'art. 54 comma 1 lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7.8.2012 n. 134, di insufficiente motivazione. In realtà l'accertamento dell'obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno con modificazioni che alterino sensibilmente il deflusso rendendo più gravosa la condizione dell'uno, o dell'altro fondo é un accertamento di fatto, che se adeguatamente motivato sotto il profilo logico giuridico non é censurabile in sede di legittimità (vedi in tal senso Cass.20 novembre 2019 n. 30239; Cass. 12.9.2002 n. 13301) Il Tribunale di Padova, del resto, sul punto ha così motivato: “L’istruttoria ha confermato le circostanze che, a seguito dei lavori di riporto del terreno eseguiti dall’attore [OSCURATO:PERSONA], la quota di campagna del terreno di questi è stata alzata di circa un metro rispetto a quello del fondo di proprietà dei Gazzola (cfr. testimonianza Tommasin) in corrispondenza dell'abitazione dei convenuti, di 50-60 cm in altri punti, per cui i terreni dei convenuti che erano originariamente sopraelevati si trovano attualmente ad una quota inferiore; é stato appurato che sono state tolte delle ceppaie, sbancato l'alveo del fosso, così alterando la mezzeria a detrimento del fondo dei convenuti, alterata la sezione del fosso da obliqua a verticale (cfr. interpello dell'attore), apportando uno spessore di pietrisco dal lato attoreo della scarpata del fossato ... Si ritiene che il sensibile innalzamento della quota di campagna del fondo dell’attore, nonché l’avvenuta alterazione della sezione, con erosione della parte sottostante l’argine del fosso, costituisca una indebita alterazione dello stato dei luoghi”, ed ha ritenuto che i suddetti lavori eseguiti su disposizione dell'attore siano stati svolti in aperto contrasto col disposto dell'art. 913 cod. civ., che inibisce di compiere alterazioni dello stato dei luoghi che possano comportare una sensibile modifica del deflusso delle acque. La Corte d'Appello di Venezia, a sua volta, nell'ordinanza con la quale ha ritenuto inammissibile l'appello del [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato che l'avere lo stesso evidentemente alterato in modo consistente lo stato dei luoghi innalzando il suo fondo di un metro in corrispondenza dell'abitazione dei convenuti e di 50-60 cm in altri punti del confine, e facendo quindi diventare tale fondo più elevato mentre prima dei lavori era ad un livello inferiore rispetto al fondo dei Gazzola di circa 40 cm, ha impedito lo scolo delle acque da quest'ultimo sul suo terreno che in precedenza avveniva naturalmente malgrado la presenza intermedia del fosso, che poteva risultare insufficiente a contenere e convogliare le acque in caso di piogge particolarmente abbondanti. Si tratta, dunque, di un accertamento di fatto che è stato adeguatamente motivato sotto il profilo logico e giuridico, e dunque non è censurabile in sede di legittimità (Cass. del 20 novembre 2019 n. 30239). In definitiva, come ha mostrato di comprendere la sentenza impugnata, l'art. 913 cod. civ. impone a carico dei proprietari sia del fondo superiore che inferiore un obbligo di non fare, il cui contenuto corrisponde al rispetto della conformazione naturale del terreno ed al divieto di ogni opera che modifichi direttamente o indirettamente, lo scolo delle acque (vedi in tal senso Cass. 15 giugno 2011 n.13097; Cass. 3 aprile 1999 n. 3268). Col terzo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ritenendo che nonostante le prove testimoniali assunte avessero acclarato l'elevazione da parte sua della quota di campagna del suo terreno in misura diversa a seconda delle zone, il Tribunale di Padova gli abbia ordinato l’abbassamento del fondo nella misura uniforme di un metro per tutta la lunghezza del confine con la proprietà Gazzola, e quindi anche nei punti in cui l'innalzamento del piano di campagna era stato solo di 50-60 cm, incorrendo così nel vizio di ultrapetizione, in quanto i Gazzola avevano chiesto di condannare il [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare la quota di campagna esistente prima dell'effettuazione dei suoi lavori abbassandola di un metro per riportarla alla originaria quota di 40 cm al di sotto del terreno dei Gazzola. Il motivo non ha fondamento e va respinto. Anzitutto non risulta alcuna ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., atteso che nel giudizio di primo grado i Gazzola avevano chiesto in via riconvenzionale che il [OSCURATO:PERSONA] fosse condannato “a ripristinare la situazione di fatto esistente prima dell'esecuzione dei predetti lavori e, in particolare, condannarsi il sig. [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare la quota campagna del terreno...abbassandola di 1 metro per riportarla alla quota di 40 centimetri al di sotto del livello del terreno di questi ultimi”, ed il Tribunale di Padova al capo 2 del dispositivo ha stabilito: “Accerta e dichiara l'illegittimità dei lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] condannando quest'ultimo a ripristinare la situazione di fatto esistente prima dell'esecuzione dei predetti lavori, condannando l'attore nello specifico: (1) a ripristinare la quota campagna del terreno censito ai mappali 75-76-135 e 154 fg. 13 Comune di [OSCURATO:PERSONA] in Colle e confinante con quello di Imelda, Sergio, Silvano, Mirella e [OSCURATO:PERSONA] (ossia con i mappali 77-175-176 e 177 foglio 13 [OSCURATO:PERSONA] in Colle) abbassandola di 1 metro, per riportarla alla quota di 40 centimetri al di sotto del livello del terreno di questi ultimi; (2) a ripristinare la scarpata del fosso verso la proprietà Gazzola, nonché la sezione originaria del fosso riportando l'alveo ad una larghezza non inferiore a 1,00/1,10 metri lungo tutta la sua lunghezza; (3) a rimuovere il pietrisco posto sulla scarpata del fosso; (4) a rimuovere i picchetti posti sul fosso”. Nella motivazione il Tribunale di Padova ha accertato che “la quota di campagna del terreno è stata alzata di circa un metro rispetto a quella del fondo di proprietà dei Gazzola in corrispondenza dell’abitazione dei convenuti, di 50-60 cm. in altri punti” sicché, nel dispositivo, essendo stati accertati come illegittimi i lavori eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e dovendo egli ripristinare la situazione di fatto esistente prima di tali lavori, caratterizzata pacificamente dall'inferiorità del piano di campagna del terreno del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quello dei Gazzola di circa 40 cm, il capo 2 punto (1) del dispositivo va inteso, in coerenza con la motivazione della sentenza, nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a ripristinare la quota di campagna del suo terreno, per riportarla all'originaria quota di 40 centimetri al di sotto del livello del terreno dei Gazzola, abbassandola quindi nello specifico di un metro in corrispondenza dell'abitazione dei convenuti e di 50-60 cm negli altri punti del confine con i Gazzola e non di un metro per tutta la lunghezza delconfine tra i fondi delle parti. Col quarto motivo il [OSCURATO:PERSONA] invoca ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2056 cod. civ., in relazione all’art. 2697 cod. civ., in quanto il Tribunale di Padova sarebbe pervenuto alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno - quantificato in via equitativa in €5.000 – avendo erroneamente ritenuto che i lavori da lui eseguiti fossero illeciti ex se, a prescindere dalla loro incidenza negativa sul deflusso delle acque ed in assenza di qualsivoglia prova del pregiudizio subito da parte dei Gazzola. Il rilievo si ravvisa inammissibile, giacché il capo 6) della sentenza del Tribunale di Padova, contenente la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei soli danni conseguenti all'erosione dell'argine dal lato della proprietà Gazzola dove il [OSCURATO:PERSONA] ha trasformato un argine obliquo in un argine verticale, danni equitativamente liquidati in € 5.000,00 a favore dei Gazzola, non é stato fatto oggetto d'impugnazione specifica davanti alla Corte d'Appello di Venezia, come desumibile dall'indicazione dei motivi d'impugnazione contenuta nel ricorso e dall'ordinanza d'inammissibilità dalla stessa emessa il 13.2.2018, per cui sul punto deve ritenersi intervenuto il giudicato interno, come eccepito dai controricorrenti, ed ogni ulteriore valutazione deve ritenersi inammissibile. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo. La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico di [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, sezione seconda civile, respinge il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], Silvano, Mirella, [OSCURATO:PERSONA] e Claudia delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per spese vive ed € 6.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legitti
Sentenza Cassazione n. 13353/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris