CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoriportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 settembre 2025, la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRoma del 27 gennaio 2025, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allapena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.800 di multa ciascuno, peril delitto di rapina aggravata commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in data 1aprile 2024.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensoridegli imputati, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,in relazione agli artt. 624 cod. pen., 546, comma 1, lett. e), e 533 cod. proc. pen.,con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che la condottaavrebbe dovuto essere sussunta nella fattispecie di furto, in difetto degli elementicostitutivi della rapina e, in particolare, dell’uso di violenza o minaccia.Si censura l’affermazione di responsabilità fondata sulle sole dichiarazionidella persona offesa, ritenute inattendibili e non riscontrate da elementi oggettivi,evidenziando il mancato rinvenimento di armi, denaro o refurtiva e l’assenza dellapersona offesa in dibattimento. Si rappresenta altresì che i fatti sarebbero maturatinell’ambito di un pregresso rapporto tra imputato e persona offesa, riconducibilea una cessione di sostanza stupefacente non integralmente pagata, circostanzache escluderebbe la finalità predatoria propria della rapina. Sotto il profilomotivazionale, si lamenta che la Corte territoriale abbia aderito in modo acriticoalla sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le specifiche doglianzedifensive, così violando gli artt. 546 e 533 cod. proc. pen.3.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agliartt. 62-bis e 133 cod. pen., censurando il diniego delle circostanze attenuantigeneriche, assumendo che la Corte di appello avrebbe fondato la decisione su unamotivazione stereotipata, valorizzando esclusivamente i precedenti penalidell’imputato, senza una compiuta valutazione della sua personalità e degliulteriori criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., né degli elementi favorevoli quali lagiovane età e le condizioni personali e familiari.4. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 192, comma 3, cod.proc. pen., nonché degli artt. 628, primo e terzo comma, n. 1, cod. pen. (averagito in più persone riunite e con uso di armi), e il vizio di motivazione in ordineall’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina in concorso, sostenendosil’assenza sia di un contributo materiale sia dell’elemento soggettivo del concorso.La difesa rappresenta che l’imputato si sarebbe limitato ad accompagnare il correo,rimanendo inizialmente all’interno dell’autovettura e ignaro del propositocriminoso, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] resein sede di interrogatorio. Si contesta la valenza rafforzativa attribuita alla frase«stai calmo che adesso ci dà tutto», ritenuta ambigua e, comunque, riconducibilea un tentativo di placare il coimputato, come peraltro riferito dalla persona offesa,la quale aveva escluso comportamenti minacciosi o violenti da parte del [OSCURATO:PERSONA].Viene inoltre evidenziata l’assenza di condotte intimidatorie a lui imputabili, lamancata percezione dell’uso del coltello, la circostanza che il denaro e i telefonicellulari siano stati consegnati solo al [OSCURATO:PERSONA] e che tutte le minacce, anchesuccessive, siano state pronunciate esclusivamente da quest’ultimo. Su tali basi sicontesta anche il riconoscimento delle aggravanti dell’uso dell’arma e delle piùpersone riunite.4.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si deduce laviolazione dell’art. 114 cod. pen., lamentando il diniego dell’attenuante delconcorso di minima importanza, ritenuto apodittico e incoerente rispetto alriconoscimento dell’assenza di condotte violente o minacciose a caricodell’imputato e privo di una concreta valutazione dell’effettiva incidenza causaledel suo apporto sull’evento criminoso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti con motivi generici,manifestamente infondati e non consentiti.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione di leggee il vizio di motivazione lamentando l’erronea qualificazione giuridica del fattoquale rapina in luogo di furto, è inammissibile.2.1.1. Va a tal proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità checonsidera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvononella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamentedisattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntualeavverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita,Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01).Invero, la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non soloper la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni delgiudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mentedell'art. 591, comma 1. lett. c) cod. proc. pen. all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep.1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01).2.1.2. Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a riproporre la medesimacensura già dedotta con l’atto di appello, senza confrontarsi criticamente con leargomentazioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto del motivodi gravame, diretto a sostenere l’insussistenza degli elementi costitutivi del delittodi rapina, con particolare riguardo al requisito della violenza o minaccia. [OSCURATO:PERSONA] appello ha, invero, puntualmente ribadito la sussistenza della prova in ordinealla condotta coercitiva posta in essere dall’imputato, il quale, mediante le minaccedescritte nel capo di imputazione, ha costretto la persona offesa alla consegnadella somma di trecento euro e dei telefoni cellulari, così realizzandol’impossessamento dei beni mediante minaccia (pagine 4 e 5 della sentenzaimpugnata).Ne deriva che il motivo, oltre a risolversi nella mera reiterazione di censuregià esaminate e disattese, difetta di specifica correlazione con la motivazione dellasentenza impugnata, con conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 591,comma 1, lett. c), cod. proc. pen.2.1.3. Quanto alla dedotta inattendibilità della persona offesa, per l’assenzadi riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni, trattasi di una questione di fatto che hauna propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e nonpuò essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 240524-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01; Sez. 6,n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899-01; Sez. 3, n. 3348del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493-01; Sez. 3, n. 22848 del27/03/2003, Assenza, Rv. 225232-01).Inoltre, in materia, il Collegio condivide la consolidata giurisprudenza dilegittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deveessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone; inoltre, nel caso in cui la persona offesa si siacostituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di talidichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv.253214-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01).2.1.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale si è conformata a tali princìpi,avendo proceduto a un apprezzamento puntuale e immune da vizi logicidell’attendibilità della persona offesa, con motivazione logica e coerente. Inparticolare, ha correttamente ritenuto non necessaria la presenza di riscontrioggettivi esterni e ha valorizzato, ai fini della verifica dell’attendibilità intrinseca,le stesse circostanze riferite dalla persona offesa, segnatamente l’esistenza di unpregresso rapporto con l’imputato correlato all’acquisto di sostanza stupefacente,ritenuto elemento idoneo a corroborare non solo la sottrazione dei beni, ma anchele modalità coercitive dell’azione, rilevanti ai fini della qualificazione giuridica delfatto (pag. 4 della sentenza impugnata).Ne consegue la censura, risolvendosi nella prospettazione di una diversalettura del compendio probatorio e, dunque, in una tipica doglianza di merito, èinammissibile.2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.2.2.1. È costantemente affermato che l’interesse all'impugnazione richiestodall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., deve essere concreto e attuale, correlatoagli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo sel'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di unprovvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa perl'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv.239397-01; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169-01; Sez. U, n. 10372del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep.1996, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv.202018-01; Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743-01).2.2.2. Nella fattispecie, si deduce che la Corte di appello non avrebbeimmotivatamente concesso le circostanze attenuanti generiche, mentre, invece,come si evince dalla sentenza di primo grado, tali attenuanti sono state concesse,con la conseguenza che non sussiste alcun concreto interesse all’impugnazione daparte del ricorrente.3. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnataper avere ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per il reato di rapina,non supera il vaglio di ammissibilità in quanto si risolve nella mera reiterazione didoglianze già puntualmente esaminate e disattese dalla Corte di appello, senzaalcun effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.3.1.1. Si contestano, invero, le valutazioni operate dai giudici del merito,proponendone una lettura alternativa, articolando doglianze non consentite perchédi natura fattuale, peraltro fondate su argomentazioni meramente riproduttive diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomentigiuridici, sostenendo la mancata considerazione della effettiva ricorrenza deglielementi costitutivi del reato ascritto, senza confrontarsi con le argomentazioni,logiche e coerenti della Corte di appello, che ha disatteso la effettiva rilevanzadegli argomenti richiamati anche in questa sede dalla difesa in modo del tuttoreiterativo, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti ingiudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico dell’imputato (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto,Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).3.1.2. La Corte di appello, nel disattendere analoghe doglianze, ha infatticompiutamente evidenziato gli elementi, complessivamente considerati, idonei afondare il giudizio di responsabilità, valorizzando la condotta attiva dell’imputato,idonea a rafforzare l’altrui proposito criminoso, desunta, tra l’altro, dall’averaccompagnato il coimputato sul luogo del fatto, dall’essersi avvicinatopronunciando la frase «stai calmo che adesso ci dà tutto» e dall’essersi allontanatounitamente al correo, nella consapevolezza dell’avvenuta sottrazione dei beni(pag. 6 e 7 sentenza impugnata).Ne consegue che il motivo di ricorso, sollecitando una nuova e non consentitarivalutazione del materiale probatorio, deve ritenersi inammissibile, in quantodiretto a censurare apprezzamenti di merito sorretti da motivazione logica,congrua ed immune da vizi censurabili in sede di legittimità.3.2. È manifestamente infondato anche il secondo motivo, proposto in viasubordinata, con il quale si deduce la violazione dell’art. 114 cod. pen. e lacontraddittorietà e carenza della motivazione con la quale la Corte territoriale hanegato l’attenuante del concorso di minima importanza.Evidenzia il Collegio come, a prescindere dal fatto che la condotta delricorrente risulta essersi inserita nella fase esecutiva centrale dell’azionecontribuendo in modo significativo, per non dire decisivo, al rafforzamentodell’altrui determinazione (v. pag. 8 della sentenza impugnata), occorre dareseguito al consolidato – e pienamente condivisibile – orientamento dellagiurisprudenza che, in tema di concorso di persone nel reato, riconosce che ladisposizione del secondo comma dell'art. 114 cod. pen., secondo cui l’attenuantedella minima partecipazione al fatto pluripersonale non si applica quando ricorrauna delle circostanze aggravanti delineate all'art. 112 stesso codice, e, dunque,quando il numero dei concorrenti sia pari o superiore a cinque, si riferisce ancheai casi nei quali – come nella fattispecie – il numero delle persone concorrenti nelreato sia posto a base di un aggravamento della pena in forza di disposizionispecificamente riguardanti il reato stesso (Sez. 2, n. 18540 del 19/04/2016,Vincenti, Rv. 266852-01, nella quale la Corte ha escluso che l'attenuante possaessere riconosciuta nel caso di estorsione aggravata ai sensi del secondo commadell'art. 629 cod. pen., che richiama, tra l'altro, l'ultima parte della previsioneposta al n. 1) del comma terzo dell'art. 628, secondo cui la pena è aumentataquando il fatto sia commesso da più persone riunite; nello stesso senso, conriferimento all’aggravante delle più persone riunite ex art. 628, terzo comma, n.1 cod. pen. con riferimento al reato di rapina, v. Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996,Arcella, Rv. 205409-01; Sez. 6, n. 6250 del 17/10/2002, Emmanuello, Rv.225925-01).4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000,n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]