CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 agosto 1957
Cassazione n. 29382/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il febbraio 2021 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA], condannando il Ministro dell'Economia, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondergli la somma di euro 210.669,20, in relazione alla ingiusta detenzione sofferta. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto il 29 ottobre 2010 per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso - in quanto ritenuto partecipe di una cosca di 'ndrangheta, con lo specifico compito di infiltrarsi nell'aggiudicazione di appalti e concessioni pubbliche riconducibili ad appartenenti al sodalizio criminale - rimanendo, quindi, ristretto in custodia in carcere fino al 10 luglio 2014, data di revoca della misura cautelare per decorrenza dei termini. In sede di merito lo Zindato era stato condannato nel giudizio di primo grado, per poi essere assolto dalla Corte di appello con sentenza del 21 ottobre 2016, divenuta esecutiva il 26 settembre 2017. Nella sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione aveva lamentato il patimento di gravi danni derivatigli dal clamore mediatico suscitato dalla vicenda, in particolar modo inerenti alla sua attività lavorativa di imprenditore e alla sua sfera psicofisica. 2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto, sia pur parzialmente, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dallo Zindato in ordine alla custodia cautelare sofferta, nello specifico assumendo l'impossibilità di affermare che l'istante avesse dato o concorso a dare causa, per colpa grave, alla sua applicazione, agendo in modo tale da creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata una misura cautelare nei suoi confronti. Nella quantificazione della somma effettivamente da corrispondergli, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto di ridurre la somma liquidabile in suo favore nella misura, ritenuta congrua, del 30%, rinvenendosi nella condotta a lui ascrivibile un comportamento idoneo a configurare un profilo di colpa lieve, evincibile da diverse espressioni contenute in dialoghi intercettati - diffusamente rappresentate nell'ordinanza della Corte di appello - che lascerebbero trasparire «l'utilizzo, da parte dello Zindato, di metodi non ortodossi, per la risoluzione di controversie che interessavano suoi familiari ovvero per ottenere aggiudicazioni di attività per realizzare proprie finalità, per come peraltro ammesso dallo stesso Zindato nel corso dei dialoghi in questione». Dando ampiamente conto dei contenuti di tali intercettazioni, la Corte territoriale ha, altresì, esplicato come tale "modus procedendi" fosse da inquadrarsi nel contesto inerente al sodalizio 'ndranghetistico cui lo stesso Zindato era stato accusato di appartenere, peraltro con riferimento ad una cosca tra le più potenti stanziate nella città di [OSCURATO:PERSONA], ampiamente dominante nel proprio territorio. Se ne delineerebbe, pertanto, un generale contesto in cui era ben possibile adombrare quantomeno un'indiretta riconducibilità delle attività realizzate dall'istante nell'alveo di quelle relative alla cosca mafiosa. L'indennizzo è stato, conseguentemente, calcolato riducendo del 30% il massimo liquidabile relativamente ai 1.340 giorni di custodia cautelare in carcere sofferti dall'istante, senza riconoscergli le ulteriori voci di danno prospettate, ritenendosi sforniti di supporto probatorio i lamentati pregiudizi riferentisi all'attività imprenditoriale ed essendo antecedente rispetto alla sofferta detenzione la documentazione medica attestante presunti danni riguardanti la sua integrità psicofisica. 3. Avverso l'ordinanza del giudice della riparazione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, omessa motivazione nonché violazione degli artt. 646, comma 1, lett. a), 125 e 314 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe valutato il concorso della colpa lieve nonostante il giudice di secondo grado sia addivenuto ad una pronuncia di assoluzione non sulla base di elementi nuovi, bensì su una mera rivisitazione degli stessi elementi di prova su cui gli era stata applicata la misura cautelare, il che, per costante interpretazione giurisprudenziale, avrebbe dovuto precludere la possibilità di riconoscere la ricorrenza di ipotesi di dolo o colpa grave ostative alla riparazione, e quindi, vieppiù, di una colpa lieve legittimante la riduzione dell'entità dell'indennizzo da liquidare in suo favore. L'impugnata ordinanza avrebbe, altresì, omesso di dimostrare quale sarebbe stata l'incidenza causale delle condotte riferite all'istante nell'indurre in errore il giudice della cautela, portandolo ad emettere il provvedimento applicativo della misura custodiale. Sarebbe stato espresso, infatti, solo un giudizio di disvalore di carattere personologico sullo Zindato, senza individuare, invece, il necessario nesso eziologico ricorrente tra le condotte a lui imputabili e l'erroneità dell'assunto operato dal giudice della cautela.4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. E' necessario premettere, in proposito, che, per quanto di interesse in questa sede, il concetto di ostatività della colpa deve essere inteso come una macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, che realizza una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr., sul punto, Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203636-01). Qualora siffatta condotta non si configuri in termini di gravità, si ritiene possa essere dato rilevo, ai fini della determinazione dell'indennizzo, anche ad ipotesi di colpa c.d. lieve. E' stato, infatti, affermato da questa Corte che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, solo il dolo o la colpa grave dell'istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all'indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve (così, in modo espresso, Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, Okumboro e altro, Rv. 240889-01; ma cfr., anche, in conformità: Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 27400E- 01; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212-01; Sez. 4, n. 2430 del 13/12/2011, dep. 2012, Popa, Rv. 251739-01). 3. Deve essere precisato, poi, che è onere del giudice della riparazione chiarire le ragioni per cui, in assenza di una colpa ostativa nei termini sopra indicati, la condotta tenuta dall'interessato, interna od esterna al procedimento, possa incidere sulla quantificazione dell'indennizzo, pur non avendo contribuito all'emissione o al mantenimento della misura cautelare. Deve, cioè, essere argomentata la rilevanza della condotta tenuta dall'indagato, precisando perché essa configuri un'ipotesi di violazione delle regole di prudenza e diligenza tale da incidere, in qualche modo, sull'esito dell'indagine o sul più rapido chiarimento dei fatti, ancorché non possa riconoscersi, come nell'ipotesi della colpa grave, che l'avere tenuto quella condotta abbia indotto o concorso ad indurre in errore l'autorità giudiziaria. Solo, infatti, quando almeno una minima influenza della condotta sul procedimento cautelare sia riscontrabile, è possibile fare riferimento alla sussistenza di un comportamento colposo, altrimenti da escludersi (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 12360 del 15/01/2020, Agresta, n.m.). 4. Nel caso di specie, il giudice della riparazione ha adeguatamente motivato in ordine a tale specifico punto, riscontrando, in modo logico e congruo, la configurazione della colpa lieve nel comportamento con cui lo Zindato ha costantemente rappresentato di agire, quale soggetto prossimo a diversi personaggi appartenenti a una pericolosa consorteria mafiosa, con reiterato e palese utilizzo di metodi non ortodossi per la risoluzione di controversie di interesse per i suoi familiari ovvero per ottenere aggiudicazioni di attività per realizzare proprie finalità - alla stregua di quanto, peraltro, ammesso dallo stesso Zindato nel corso di diversi dialoghi captati -. Si tratta di una motivazione incensurabile, con cui il giudice della riparazione ha dato ampia giustificazione all'operata scelta di ridurre l'indennizzo previsto dall'art. 314 cod. proc. pen., in forza delle modalità di comportamento reiteratamente tenute dal ricorrente - peraltro condannato in primo grado e rispetto al quale la misura custodiale era stata revocata solo per decorrenza dei termini - in esse individuando un'ipotesi di colpa lieve, non ostativa al riconoscimento del beneficio, ma tuttavia incidente sulla falsa apparenza dell'illecito penale ascrittogli. 5. Né può essere considerata di alcun pregio l'argomentazione con cui il ricorrente ha evidenziato che nell'ordinanza impugnata è stata data ampia esplicazione di come la svolta istruttoria dibattimentale sia stata in grado di mettere radicalmente in discussione i presupposti su cui era stato fondato il provvedimento applicativo della misura custodiale, essendo addivenuto il giudice di secondo grado all'assoluzione dello Zindaro in virtù di una mera rivisitazione degli stessi elementi di prova valutati in quella sede cautelare. Trattasi, infatti, di aspetto di rilievo per poter escludere che l'istante avesse dato o concorso a dare causa, per colpa grave, all'applicazione della misura restrittiva, con conseguente impossibilità di negare il diritto all'indennizzo sulla base della semplice rivisitazione degli stessi elementi valorizzati nel provvedimento custodiale, ma che non assume rilevanza alcuna per ciò che attiene all'eventuale configurazione della colpa lieve dell'istante. In tema di riparazione per ingiusta detenzione solo il dolo o la colpa grave dell'istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all'indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve (cfr., in particolare, quanto esplicato sul punto da Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569-01). 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, da liquidarsi in euro 1.000,00. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resist