CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 00107/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Augusta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. peri (primo motivo) e all'art. 163 cod. pen. (secondo motivo), sono: il primo, manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello ha motivato in modo adeguato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità (si veda, in particolare, la pag. 7 della sentenza impugnata); il secondo, manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello correttamente ritenuto che la pena irrogata in aumento, ex art. 81 cod. pen. (tre anni e otto mesi di reclusione), sulla pena già irrogata con sentenza irrevocabile non rientrasse nei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (si veda la pag. 9 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023.