CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35705/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14259/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata inRoma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato in Roma al viale Parioli n. 43 presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1 48 / 01/13 della Commissione t ributaria regionale del Piemonte, emessa in data 23 settembre 2013 e pubblicata in data 19novembre 2013 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricevette nell'anno 2004, quale dipendente della società [OSCURATO:SOCIETA]., i diritti di opzione per l'acquisto di azioni della società lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] 1 s.a., controllante di [OSCURATO:SOCIETA]., non quotata, al prezzo di euro 74.375 ,50 pari al valore delle azioni al momento dell'offerta, con facoltà di esercizio delle cd. stock optionad una certa scadenza. Nell'anno 2005, avvalendosi della riapertura dei termini per la rivalutazione di titoli, quote e diritti non negoziati posseduti al 1 gennaio 2005, ai sensi del d.l. n. 203 del 2005, art. 11 - quaterdecies, comma 4, convertito con l. n. 248 del 2005, egli procedette alla rivalutazione dei diritti di opzione in base a perizia di stima ed al successivo versamento di imposta sostitutiva, fissandone in tal modo il valore fiscalmente riconosciuto in euro115.824,00. In data 15 dicembre 2 006, egli esercitò i diritti di opzione e contestualmente rivendette le azioni ottenute al maggior prezzo di euro 432.284,40, importo che la società datricedi lavoro, ai sensi dell'art. 51 t.u.i.r., comma2, lett. g- bis , nella formulazione vigente a seguito delle modifiche introdotte dald.l. n. 262 del 2006, convertito in l. n. 286 del 2006, assoggettò, per il periodo d'imposta 2006, alla ritenuta IRPEF calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni (euro 432.284,40) ed il valore delle azioni al momento dell’assegnazione dei diritti di opzione nel 2004(euro 74.375,50) , imputando tale incremento di valore a redditi da lavoro dipendente, applicando il regime fiscale r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] vigente alla data di acquisto delle azioni di cui al d.l. n. 223 del 2006 e negando la rilevanza della rivalutazione. 2. Il contribuente, ritenendo che, in assenza di disciplina transitoria, dovesse farsi applicazione del principio generale di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, della l. n. 212 del 2000, secondo cui, relativamente ai tributi periodici , le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che leprevedono, con conseguente applicabilità del diverso regime agevolato delle stock optionquale vigente al momento dell'assegnazione dei diritti di opzione nel 2004, p resentò istanza di rimborso all'Agenzi a delle e ntrate, chiedendo, in via principale, il rimborso della maggiore somma pari alla differenza tra l'Irpefpagata sul differenziale ‹‹prezzo di vendita- prezzo di esercizio delle opzioni››e l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento applicabile sullaplusvalenza determinata dalla differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo di esercizio delle opzioni, aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005; in via subordinata, il rimborso della maggiore somma riscossa pari alla differenza fra l'Irpef versata sul differenziale ‹‹prezzo di vendita-prezzo di esercizio delle opzioni ›› e l'Irpef dovuta sul differenziale ‹‹ prezzo di vendita - prezzo di esercizio delle opzioni aumentato del valore fiscalmente riconosciuto derivante dalla rivalutazione operata nel 2005››. 3. Formatosi il silenzio - rifiuto sull'istanza di rimborso, il contribuente lo impugnò, deducendo che non fosseapplicabile la nuova disciplina risultante dalle modifiche apportate nel 2006 all'art. 51 t.u.i.r., comma2, lett. g-bis, dal d.l. n. 262 del 2006, convertito dalla l. n. 286 del 2006, e, ribadendo le domande già proposte con l'istanza di rimborso, chiese che venisse anche riconosciuto il valore fiscale r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] derivante dalla rivalutazione effettuata nel 2005, pena la violazione del divieto di doppia imposizione previsto dall'art.163 t.u.i.r. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Torino accolse solo in parte il ricorso, con riferimento alla domanda subordinata, ritenendo che anche se la plusvalenza andava tassata come reddito di lavoro dipendente, nel calcolo della base imponibile occorreva tener conto , comunque, della rivalutazione dei diritti di opzione, avv enuta in un momento nel quale egli poteva ritenere legittimamente che si potesse operare in regime di redditi diversi. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte con sentenza n.148/01/13, emessa in data 23 settembre 2013 e pubblicata in data 19 novembre 2013, respin se sia l’appello della parte privata che dell’ufficio. In particolare la CTR ritenne che ai fini della vigenza delle nuove norme del d.l. n. 262 del 2006, i cui requisiti per godere del regime agevolativo non sussistevano in capo al contribuente, occorresse guardare alla data di esercizio del diritto di opzione e contestuale vendita e non all’assegnazione delleopzioni; ritenne però operativa la rivalutazione operata dal contribuente in base all’art.11, comma 4 , d.l. n. 203 del 2005, p er cui il valore rivalutato dovesse essere preso a base del calcolo dell’imposta richiesta a rimborso. 5. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate sulla base di duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] costituito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio dell’11 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n. 168, conv. in l . 25 ottobre 2016, n. 197 , per la quale il controricorrente ha depositato memoria. r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che: 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,cod. proc. civ., avendo la CTR nel dispositivo respinto l’appello dell’Ufficio e l’appello incidentale del contribuente limitatamente alla domanda principaleladdove invece il contribuente non ave va propos t o alcuna domanda subordinata in appello. Col secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3,comma 1, della l. n. 212 del 2000 , dell’art. 51, comma 2 , lett. g - bis , e comma 2 - bis d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione ratione temporis applicabile , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. Nel corpo del motivo l’Agenzia deduce che i giudici di appello, nel riconoscere la rivalutazione, in primo luogo abbiano fatto riferimento ad una legge inesistente (l’art. 11, comma 4, d.l. n. 203 del 2005) e, in secondo luogo, che la soluzione data si ponga in contrasto con l’invocato art. 5 della l. n. 448 del 2001, per la quale il costo rivalutato assume rilevanza fiscale per i soli redditi diversi e in relazione alle sole partecipazioni indicate nell’art. 5 stesso, ossia quelle per le quali è previsto che,in caso di cessione, sulla plusvalenza si applichi il regime di tassazione agevolato del 12,50 per cento, escluso dalla CTR, rivelandosi la decisione quindi anche contraddittoria in quanto, una volta ritenuto che la plusvalenza ottenuta dal contribuente rientri nell’ambito della disciplina del d.l. n. 223 del 2006, e quindi debba essere configurata come reddito da lavoro dipendente, per determinare il costo delleazioni r i val u tato, non si p uò comunque fare riferimento al costo rivalutato. r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce , ex art. 360 n. 3,cod. p roc . c iv ., la violazione dell’art. 3 , comma 1 , della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 51, secondo comma, lett. g-bis,t.u.i.r. 2. Il primo motivo di ricorso dell’Agenzia è infondato. Dalla lettura complessiva della sentenza e dello svolgimento del processo ivi descritto appare evidente che non vi sia alcun contrasto tra la motivazione e il dispositivo. Ed invero in primo grado il contribuente aveva proposto una domanda principale di rimborso, sul presupposto della inapplicabilità del d.l. n. 262 del 2006 e della vigenza delle vecchie disposizioni in tema di regime agevolativo,domanda principale che la CTP respingeva, e una domanda subordinata, rivolta a far valere comunque come base di calcolo dell’imponibile il valore rivalutato delle opzioni, domanda subordinata che la CTP accoglieva. L’appello del contribuente aveva ad oggetto ovviamente solo la prima statuizione,attinente alla domanda principale, respinta; l’appello dell’ufficio invece aveva ad oggetto la seconda statuizione attinente alla domanda subordinata, accolta. La CTR ha rigettato entrambi i gravami (va respinto l’appello dell’Ufficioe l’appello incidentale del contribuente limitatamente alla domanda principale), confermando la sentenza appellata, e a nulla rileva che nel dispositivoabbia esplicitato che l’appello incidentale del contribuenterigettato era relativo alla sola domanda principale , ciò non inficiando affatto la piana comprensione del decisum e della sua motivazione. 3. I residui motivi dedotti (il secondo dell’Agenzia e l’unico del contribuente) possono essere decisi in base a principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, premettendo per ragioni di ordine logico l’esame del ricorso incidentale. r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. I te rmini del problema sono, in sintesi, i seguenti, come riportati da Cass. 30/09/2019, n. 24269. Al momento dell'offerta del diritto di opzione, nel 2004, l'art. 51, comma 2, lett. g-bis) t.u.i.r. escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente l'incremento di valore delle azioni generatosi fra il momento di attribuzione dei diritti di opzione ed il momento di esercizio degli stessi, per cui l'incremento di valore era imponibile solo al momento successivo della vendita delle azioni ottenute mediante l'esercizio dei diritti di opzione, scontando la tassazione del 12,5 per cento prevista per i redditi di capitale;l'accesso al regime agevolativo era subordinato al rispetto di due condizioni, ossia a) che l'ammontare corrisposto dal beneficiario per l'esercizio dell'opzione fosse «almeno pari» al valore delle azioni al momento dell'offerta; b) che le partecipazioni possedute dal beneficiario non rappresentassero una percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento. Nel corso del 2006 la disciplina è stata oggetto di modifica con ben tre interventi normativi: 1) il d.l. n. 223 del 2006 ha abrogato la d isciplina previgente, con la conseguenza che è stato attratto a tassazione ordinaria, come reddito da lavoro dipendente, l'incremento di valore prima escluso; 2) successivamente, in sede di conversione del suddetto d.l. n. 223 del 2006, e quindi con la l. n. 248 del 2006, la disciplina prima abrogata è stata reintrodotta, con l'aggiunta di due nuove condizioni applicative, per cui era anche richiesto che: a) le azioni ricevute non fossero cedute o costituite in garanzia nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, b) il valore delle azioni assegnate non superasse l'importo della retribuzione lorda annua relativa al periodo di imposta precedente a quello di assegnazione; r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3) in seguito, il d.l. n. 262 del 2006, come convertito dalla legge n. 286 del 2006, ha aggiunto alle due condizioni di accesso alla disciplina agevolativa previste nell'originario regime, ulteriori tre condizioni, ossia: a) il mantenimento, nei cinque anni successivi alla data di assegnazione, di un investimento delle azioni ricevute almeno pari alla differenza tra il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal beneficiario; b) l'esercitabilità dell'opzione «non prima» che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; c) la quotazione delle azioni oggetto delle stock optionsquando l'opzione diviene esercitabile. Nel caso in esame, simile ad altri casi di cui questa Corte si è occupata, l'esercizio del diritto di opzione è avvenuto il 15 dicembre 2006 (allorché per i contribuenti risultavano pienamente integrate le due condizioni previste nell'originario regime, mentre non risultavano presenti le altre condizioni risultanti dal d.l. n. 262 del 2006 , circostanza considerata pacifica dalle parti); il contribuente ha sostenuto che, in assenza di una «disciplina transitoria» o di una «disposizione analoga» sulla decorrenza in deroga espressa all'art. 3, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente, la nuova disciplina risultante dal citato d.l. n. 262 del 2006 non fosse applicabile ai cd. «piani in corso», ossia ai piani di stock optiongià deliberati alla data di entrata in vigore del nuovo regime fiscale risultante dall'ultimo intervento di modifica, ma i cui diritti di opzione non erano stati ancora esercitati dal dipendente, avendo efficacia solo a partire dal periodo di imposta 2007, ossia il primo successivo a quello in corso al momento di entrata in vigore delle modifiche, come previsto dal richiamato art. 3, comma 1, l. n. 212 del 2000, con conseguente operatività nel caso di specie dell'art. 51, secondo comma, lett. g - bis del t.u.i.r. nella formulazione vigente fino al 4 luglio 2006. r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.3. Latesi del contribuente non è stata condivisa dalla CTR nella sentenza impugnata e in ciò quest’ultima è conforme al consolidato orientamento di questa Corte sul punto cui si deve dare continuità (Cass. 01/03/2019, n. 6118; Cass. 02/07/2019, n. 17695 ; Cass.17/01/2020, n. 918; Cass. 6/10/2020, n. 21404; Cass. 20/10/2020, n. 21788; Cass. 30/12/2020, n. 29891; Cass. 17/08/2021, n. 22998; Cass. 28/04/2022, n. 13430; Cass. 9/05/2022, n. 14499). 3.4. In primo luogo, infatti, intema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile ratione temporisalle stock option va individuata in quella vigente al momento dell’esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l’opzione sia stata offerta, atteso che l’operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell’attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell’effettivo esercizio di tale diritto mediante l’acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell’imposizione commisurata proprio al prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato (in tal senso, cfr. Cass.12/04/2017, n. 9465, conforme a Cass. 20/05/2011, n. 11214; gli stessi princìpi sono enunciati da Cass. 20/06/2018, n. 16227; Cass.17/07/2018, n. 18917; Cass. 23/12/2020, n. 29343). Nel caso di specieil diritto è stato esercitato in data 15 dicembre 2006, con l’acquisto di un certo numero di azioni e con la contestuale rivendita, ad opera del contribuente, quando era già in vigore (dal 3 ottobre 2006) il d.l. n. 262 del 2006, che aveva aggiunto ai due originari presupposti per fruire della tassazione agevolata del 12,5per cento sui capital gain gli ulterio ri tre presupposti sopra menzionati, questi ultimi pacificamente non ricorrenti nel caso concreto. 3.5. Non è rilevante i l riferimento al divieto di retroattività delle disposizioni tributarie relative a tributi periodici (art. 3, comma 1, r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo periodo, l. n. 212 del 2000). Infatti, come questa Corte ha già precisato (Cass. n. 17695del 2019, cit.; Cass. n. 29343 del 2020, cit. , ed ancora Cass. 06/10/2020, n. 21404) la nozione di «tributi periodici» cui fa riferimento il disposto dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, della l. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), per il quale «Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono», attiene ai tributi che connotino le prestazioni periodiche come basate su un’unica causa debendi continuativa (così, ad esempio, tra i tributi locali, la tassa sui rifiuti, su cui, nel vigore della Tarsu, cfr. Cass.23/02/2010, n. 4823), mentre essa non è riferibile all’Irpef, in cui la prestazione tributaria, sebbene dovuta di anno in anno (donde l’obbligo di dichiarazione che si rinnova « periodicamente » ), alla luce dell’autonomia dei singoli periodi d’imposta ed in relazione all’autonoma valutazione dei presupposti impositivi, non può definirsi «periodica»secondo l’accezione sopra illustrata. Né la conferma del succitato indirizzo pone problemi di compatibilità con i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale di riferimento (per i puntuali rinvii alla quale si veda, esaustivamente, Cass., S e z . U . , 19/06/2018, n. 16157), dovendosi escludere che al momento dell'offerta del diritto di opzione il contribuente potesseavere certezza che il valore delle azioni si sarebbe incrementato epotesse, di conseguenza, fare affidamento sull'immutabilità della disciplina agevolativa. Il ricorso delcontribuente va pertanto respinto. 4. In merito al secondo motivo di ricorso dell’Agenzia, occorre premetterne l’ammissibilità, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle ragioni di dirittodell’impugnazione, che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. 23/05/2018 , n. 12690); nel caso di specie,gli ulteriori riferimenti normativi e il tenore delle difese, chiarissimi, contenuti nell ’ esposizione consentono di comprendere agevolmente la doglianza della ricorrente. 4.1. Il motivo è fondatonei termini che seguono. Occorre precisare che è evidentemente infondato l’assunto che la CTR abbia fatto riferimento ad una norma inesistente, l’art. 4 comma 11 d.l. n. 203 del 2005, laddove dagli atti di causa appare chiaro che il riferimento è affetto da un mero errore materiale e vainteso all’art. 11-quaterdecies, comma 4, d.l. n. 203 del 2005 che rinvia , indirettamente, tramite l’art. 2 del d.l. n. 282 del 2002,all’art. 5 della l. n. 448 del 2001, del resto espressamente richiamata dallo stesso ufficio (il che dimostra la piena comprensione delle ragioni della decisione). Con riferimento a tale norma, però, la decisione della CTR non è conforme all’orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, per il quale «Ai fini della applicazione della disciplina prevista dall’art. 51 [...] è proprio la fattispecie presa in esame ad escludere l’accesso alla procedura di rivalutazione della partecipazione all’offerta di stock option. Se infatti oggetto della disciplina era la regolamentazione impositiva di una voce di reddito, esonerata dalla tassazione quale reddito da lavoro dipendente qualora ricorrenti le specifiche condizioni previste dai commi 2, lett. g-bis), e 2-bis dell’art. 51, deve escludersi che quella voce fosse associabile al concetto stesso di plusvalenza, regolata dall’art. 67 T.U.I.R.Ne consegue che la partecipazione al piano di stock option concessa gratuitamente al dipendente non poteva né doveva essere rivalutata ai sensi dell’art. 5 della l. n. 448 del 2001, come integratodall’art. 11-quaterdecies, comma 4, del d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005. D’altronde ciò è coerente con la r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] peculiarità del diritto d’opzione concesso, incedibile e relativo ai peculiari rapporti correnti tra il dipendente e la società suadatrice di lavoro» (Cass. 28/04/2022, n. 13430; Cass. 27/10/2020, n. 23540; Cass. 06/10/2020, n. 21404che ha ribadito come tale inquadramento del reddito comporta l'inapplicabilità della rivalutazione del valore di acquisto normativamente prevista, la cui efficacia è espressamente riservata al trattamento fiscale della categoria dei redditi diversi costituiti da plusvalenza finanziaria; Cass. 29/01/2020 , n. 1955; Cass.01/03/2019, n. 6118; Cass. 06/02/2019, n. 3458). Né è fondato il rilievo del controricorrente riguardo al rischio di assoggettamento a doppia imposizione, in violazione del divieto di cui all'art. 163 t.u.i.r., atteso che il contribuente potrà agire eventualmente per il rimborso del pagamento dell'imposta sostitutiva. 5. In conclusione, vanno respinti il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale; va accolto il secondo motivo del ricorso principale e la sentenza è cassata; non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorsointroduttivo. 6. Le spese dei gradi di merito debbono essere compensate tra le parti, anche in considerazione del consolidarsi dell’orientamento sopra indicato in corso di causa, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia; rigetta il primo motivo del ricorso dell’Agenzia e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di r.g. n. 14259/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in euro 5.800,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseri