CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01227/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22023/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], con sede in Castellammare di Stabia (NA), in persona dell’amministratore unico pro tempore, con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA d i [OSCURATO:PERSONA] della BASILICATA n.84/2024 depositata i l 11/03/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’avviso di liquidazione n. 2017/002/EM/000000584/0/005, l’[OSCURATO:PERSONA] di Potenza ha richiesto alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. il pagamento di una maggiore imposta di registro pari a €41.935,65, applicata all’ordinanza depositata d a l Tribunale di Potenza i l 15 /04/ 2019 relativa a un procedimento di esecuzione mobiliare ( pignoramento presso terzi, mediante assegnazione del credito pignorato consistente nello stipendio mensile percepito dal debitore esecutato dalla ASP di Potenza, e nel futuro TFR da percepire). L’imposta, calcolata nella misura dello 0,5% sull’importo assegnato di € 8.191.064,06, è stata liquidata ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131/1986 e 6 e 8 della tariffa– parte prima allegata al citato decreto. L’ordinanza oggetto di tassazione riguardava l’assegnazione del credito pignorato —costituito dallo stipendio e dal futuro TFR del debitore —al creditore procedente e, in parte minore, al creditoreintervenuto. La società contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione, proponendo ricorso con istanza di reclamo-mediazione ai sensi dell’art. 17-bisdel d.lgs. n. 546/1992. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Potenza con la sentenza n. 75/01/2022, depositata il 28/01/2022, ha rigetta to il ricorso del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite. 3. Il contribuente ha interposto appello e la CTR lo ha accolto ritenendoche l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato presso terzi debba essere tassata in misura fissa, poiché non contiene una condanna al pagamento o alla consegna di beni, ma rappresenta un atto esecutivo privo di contenuto decisorio. Tali ordinanze, anche se definiscono parzialmente il giudizio, rientrano tra gli atti soggetti a tassa fissa ai sensi dell’art. 8, lett. d), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, e non a tassa proporzionale. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il contribuente ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 1, n. 4), del d.lgs. n. 546/ 19 92, 132, primo comma, n. 4), c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. L’Agenzia delle Entrate denuncia, in particolare, la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. La Corte di Giustizia Tributaria ha infatti riconosciuto in motivazione che l’ordinanza di assegnazione era soggetta a imposta di registro in misura fissa, ma nel dispositivo ha annullato integralmente l’avviso di liquidazione. Secondo l’amministrazione finanziaria, tanto è illogico perché, pur ammettendo la debenza dell’imposta (seppur ridotta), il giudice ha eliminato del tutto la pretesa tributaria : avrebbe dovuto correggere l’imposta e non annullare l’atto, rendendo la sentenza priva di coerenza e,quindi, nulla. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 37del d.P.R. n. 131/1986, 6 e 8 della tariffa – parte prima allegata al medesimo decreto, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c. Il secondo motivo di ricorso contesta la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado per errata applicazione della normativa sull’imposta di registro. L’Agenzia delle Entrate sostiene che l’ordinanza di assegnazione di somme emessa dal Tribunale di Potenza debba essere tassata in misura proporzionale (0,5%) e non fissa, poiché ha natura traslativa: cioè, trasferisce coattivamente la titolarità del credito dal debitore al creditore. Richiamando gli artt. 37del d .P.R. n. 131/1986 e 6 e 8 della tariffa – parte prima allegata al medesimo decreto, e le ordinanze di assegnazione di crediti rientrano tra i provvedimenti soggetti a imposta proporzionale. 3. Il secondo motivo è fondato e comporta l’assorbimento del primo motivo. 4. Secondo la ricorrente, «il giudice regionale ha (…) reso una motivazione del tutto contraddittoria in quanto l’aver espressamente confermato la correttezza della tassazione, sia pure in misura non proporzionale ma fissa, avrebbe dovuto indurre il medesimo ad accogliere solo parzialmente l’appello del contribuente». A suo dire, quindi, vi sarebbe un palese contrasto tra la motivazione ed il dispositivo, in quanto il giudice del gravame, nell’ambito del processo tributario, che è giudizio di impugnazione- merito, avrebbe dovuto ricalcolare la somma imposta e non limitarsi ad annullare l’accertamento.Il processo tributario non è, infatti , diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente chedell'accertamento dell'ufficio. Ne discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (tra le tante: Cass., 30/10/2018, n. 27574; Cass., 19/11/2014, n. 24611; Cass., 21/11/2013, n. 26157; Cass., 12/07/2006, n. 15825; Cass., 2/12/1993, n. 11958; Cass., 4/05/1990, n. 3718; Cass., 18/06/1987, n. 5352). 5. Ciò nondimeno, il vaglio di tale censura sulla difettosa coerenza tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata è reso superfluo, a monte, dalla considerazione decisiva che, nella modalità di calcolo del tributo,la corte del gravame avrebbe dovuto applicare la tariffa proporzionale: la sentenza di accertamento dell'obbligo del terzo nei confronti del debitoreesecutato è assoggettata, ex art. 8, comma 1, lett. c), dellatariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131 / 1986, adimposta di registro in misura proporzionale e non fissa, in quanto è una decisione di mero accertamento e non di condanna sottoposta, in via alternativa, ad IVA (Cass. 19/04/2019 , n . 11036 - Rv. 653664 - 01). La stessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8, comma 1, lett. a), della tariffa - p arte p rima allegata al d.P.R. n. 131/1986, va determinata nella misura dello 0,5%. 5.1. Più nello specifico, deve osservarsi che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., 10/01/2025, n. 577; Cass., 5/03/2025, n. 5887; Cass., ), in tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a) della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986. In tema di imposta di registro, fra gli atti dell'autorità giudiziaria assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R.n. 131/1986, e dell'art. 8, primo comma, lett. a), della tariffa - p arte prima ad esso allegata, sono compresi "i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione", intendendo il legislatore riferirsi, con l'espressione "provvedimento di assegnazione", all'istituto previsto in via generale dall'art. 505, e più in particolare dagli artt. 529, 539, 552 e segg., e 588 c.p.c., ponendo così sullo stesso piano dei provvedimenti decisori, ai fini tributari, tali atti del processo di esecuzione, in ragione del loro particolare connotato, consistente nell'effetto traslativo di uno specifico e determinato bene (mobile, immobile o credito) che con essi si realizza. La natura traslativa dell'ordinanza di assegnazione è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente statuito che «l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi» (Cass., 3/08/2017, n. 19394; Cass., 7/06/2016, n. 11660 ; Cass., 31/03/2011, n. 7508). 5.2. Pertanto, correttamente l'amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 8, lett. a) della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, venendo,appunto , in rilievo un atto avente effetto traslativo. Questaconclusione non può ritenersi smentita dalla pronuncia di questa Corte richiamata ad adiuvandum dalla contribuente (Cass., 20/04/2007, n. 9400). Tale sentenza ha affermato che, in tema di imposta di registro, con riguardo agli atti dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza, prevista dagli artt. 552 e 529 c.p.c., con la quale il giudice dell'esecuzione assegna ai creditori esecutanti cose possedute da un terzo è teoricamente assoggettabile all'imposta, ai sensi dell'art. 8 della tariffa- parte prima all egata al d.P.R. n. 131/1986, se definisce, anche parzialmente, il giudizio, ed è sussumibile nell'ipotesi di registrazione a tassa fissa di cui alla lett. d). Ciò in quanto un provvedimento siffatto non contiene alcuna condanna al pagamento di somme né alla consegna della merce (ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 8), essendo finalizzata - quali che siano gli incidenti procedurali che lo stesso giudice dell'esecuzione abbia dovuto risolvere -alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato; e poiché quella di registro è un'imposta d'atto -sicché in caso di provvedimenti plurimi dell'autorità giudiziaria ciascuno ha una propria ed autonoma veste e fine impositivo, non rilevando il fatto che tutti si riferiscano al medesimo oggetto e alle stesse parti -, deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento, e cioè dell'ordinanza di assegnazione, della cui registrazione si tratta, il quale non risolve contestazioni fra i creditori. Né, infine, l'assegnazione (una sorta di datio in solutum), nello schema processuale limitato dell'esecuzione mobiliare, costituisce la conseguenza della condanna che pone termine, decidendola, ad una controversia sulla proprietà dei beni, sicché non rientra nella previsione della lett. b) dell'art. 8 (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9400). 5.3. La medesima pronuncia non ha, tuttavia, affrontato la questione relativa alla efficacia traslativa dell'ordinanza di assegnazione e,dunque, la sua riconducibilità alle ipotesi di cui all'art. 8, lett. a), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, dal momento che tale disposizione non era stata evocata nella motivazione dell'atto impugnato. Piuttosto, in quell'occasione, si è precisato che, costituendo l'imposta di registro un'imposta d'atto, in caso di provvedimenti plurimi dell'autorità giudiziaria, «ciascuno ha propria ed autonoma veste a fine impositivo», con la conseguenza che «deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento (ordinanza di assegnazione) della cui registrazione si tratta». Tale conclusione non può ritenersi in contrasto con l'art. 53 Cost. La natura di imposta d'atto dell'imposta di registro, ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 158 del 2020, comporta che, in conformità con l'art. 20del d.P.R. n. 131/1986, nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, è al contenuto e agli effetti della stessa che occorre fare riferimento, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei (Cass., 19/06/2020, n. 12013 ; Cass., 7/11/2012, n. 19247;Cass., 27/10/2006, n. 23243). 5.4. Una tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva(art. 53 Cost.), dal momento che esso non si oppone «in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria», la quale identifichi i presupposti impostivi «nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell'atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde, "salvo quanto disposto dagli articoli successivi" dello stesso testo unico» (Corte Cost. n. 158 del 2020). In conclusione, pertanto, si deve ribadire che l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a), della t ariffa – parte prima allegata al d.P.R . n. 131/1986. 5.5. Il secondo motivo risulta,quindi, fondato. 6. Pertanto, accolto il secondo motivo e assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa, non necessitando di accertamentiin fatto, può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società contribuente che, in quanto infondato, non merita di essere accolto. 7. Le spese dell’intero giudizio (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) vanno integralmente compensate, in ragione del maturare dell’orientamento giurisprudenziale in corso di causa. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo e dichiara l’assorbimento del primo motivodi ricorso, cassa la sentenza impugnata in rela