CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANGELO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA, con ordinanza in data 24/03/2021, rigettava le istanze di affidamento ex art. 47 ord. pen. e detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena da espiare. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato che non ha neppure preso contatto, seppure invitato, con i servizi sociali per la necessaria valutazione della personalità e del contesto socio-famigliare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2