CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00148/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della grossolanità del falso in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 4 e 5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici al fine di escludere che nel caso di specie potesse sussistere un'ipotesi di reato impossibile, in coerenza con le conclusioni in tema di efficacia decettiva della contraffazione nelle relazioni tecniche agli atti e alla correttezza logica e procedimentale degli accertamenti tecnici; Considerando che il secondo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186); Osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non considera rilevanti ai fini del computo dei termini di prescrizione le circostanze attenuanti ad effetto speciale, è manifestamente infondato, in quanto già disattesa della Consulta (Corte cost., sent. n. 324 del 2008); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre