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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00033/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MARTORANA Ivano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 16/7/2020 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 16 luglio 2020 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 17 luglio 2019 dal giudice per l'udienza preliminare del medesimo tribunale all'esito del giudizio abbreviato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia, deducendo le violazioni della legge penale e processuale ed i vizi di motivazione in appresso sinteticamente riportati, ai sensi di quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. travisamento della prova intercettiva, quanto all'avvenuto riconoscimento per il reato di accesso abusivo in sistema informatico "chiuso" (art. 615 ter cod. pen.), non potendo ritenersi che i colloquianti si riferissero ad una richiesta che interessava il Martorana, per la illogica interpretazione della cronologia dei fatti (interrogazioni al terminale delle forze di polizia e conversazioni alludenti all'interesse del ricorrente alla informazione), che non può essere intesa nel senso della identificazione di un interesse del ricorrente a quella richiesta di informazioni;

2.2. altro travisamento della prova intercettiva caratterizza il secondo motivo di ricorso speso in riferimento alla prova della rennunerazione del pubblico ufficiale per l'illecito servizio informativo offerto all'interlocutore (capo Y), giacché dal testo dei colloqui intercettati non può evincersi con alcun grado di approssimazione che tra i colloquianti si facesse rifermento ad un patto corruttivo in essere per fornire informazioni coperte da segreto, essendo i contenuti dei colloqui del tutto equivoci sul punto, potendo riferirsi al più ad una mera aspettativa del pubblico ufficiale di ricevere i segni della riconoscenza dell'istante;

2.3. le medesime argomentazioni spende la difesa in ordine alla riconosciuta attuale esistenza di un sodalizio mafioso "Rinzivillo" di Gela, attivo anche nel Lazio, in agevolazione del quale sarebbero state commesse le condotte corruttive e di accesso abusivo al sistema informatico violato, giacché non può ritenersi dimostrato che il Martorana fosse consapevole di agevolare con la sua condotta un sodalizio la cui attuale esistenza è solo ipotizzata sulla base di una ordinanza cautelare la cui efficacia non è stata peraltro dimostrata.

2.4. Con i motivi nuovi depositati il 25 ottobre u.s., la difesa del ricorrente offre più specifico corredo argomentativo al secondo ed al terzo dei motivi di ricorso, insistendo sia per la mancata dimostrazione processuale di un pactum sceleris tra i colloquianti che coinvolgesse anche il Martorana, estraneo a quelle conversazioni, che per l'insussistenza ontologica di una famiglia mafiosa "Rinzivillo" di Gela, che il ricorrente si proponeva di agevolare con le condotte conosciute attraverso il corredo probatorio di natura intercettiva.

Il difensore richiamava in proposito una decisione sul punto favorevole adottata da questa stessa Corte (Sez. 3, n. 8505, del 3/3/2021) sui ricorsi proposti da altri imputati, tra i quali proprio [OSCURATO:PERSONA], per imputazioni diverse. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per la genericità dei motivi, che non si confrontano con l'articolato apparato motivazionek della decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado, replicando peraltro argomenti già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica ed ineccepibile motivazione.

Il terzo motivo è infondato e va rigettato, avendo i giudici di merito argomentato, in guisa che non può definirsi manifestamente illogica, in ordine alla finalità di agevolazione mafiosa che ha caratterizzato le condotte del Martorana, indicato come "attuale" reggente della famiglia mafiosa Rinzivillo a Colonia (D) ed in tale veste associato alla detta cosca mafiosa.

1. I primi due motivi di ricorso tesi a censurare la legittimità della decisione impugnata in ordine al riconoscimento, nei fatti contestati, degli elementi qualificanti le due fattispecie contestate, devono essere dichiarati inammissibili, giacché assolutamente aspecifici rispetto al tessuto argomentativo costituito dalla doppia decisione di merito -conforme- e volti comunque ad investire la Corte di legittimità di una non consentita facoltà di diretto apprezzamento della prova, non confrontandosi con la corretta ed adeguata motivazione spesa nel doppio grado conforme del giudizio di merito, ove la univocità indiziante delle conversazioni intercettate intra alios è stata vagliata secondo criteri logici e coerenti.

1.1. La Corte territoriale e, ancor più diffusamente, il giudice di primo grado (pag. 35 e 36 della sentenza di primo grado) ben argomentano circa la corretta interpretazione che rinviene dalla "lettura" della cronologia dei fatti contestati al capo T: la illecita richiesta di informazioni riservate contenute negli archivi informatici (SDI) degli organi di polizia data al 3 marzo 2016, gli accessi compulsivi a quel registro informatico -operati dal pubblico ufficiale abilitato- si realizzano il 4 marzo successivo ed hanno ad oggetto il nominativo richiesto (zio del ricorrente suo dante causa nella reggenza del sodalizio in terra di Sassonia); le successive richieste "sciocchezze" rivolte dal medesimo istigatore al pubblico ufficiale sono chiaramente indicate nelle conversazioni come "ulteriori" rispetto alle prime; nessuna illogicità affligge pertanto l'argomentare del giudice di merito, che ha logicamente collegato la precedente richiesta, la consonante risposta, il nome del soggetto da verificare interrogando il sistema informatico e la sua stretta parentela con il richiedente l'informazione.

1.2. Quanto alla fattispecie corruttiva contestata al capo Y, la motivazione offerta dai giudici di merito (più diffusa sul punto la sentenza di primo grado alle pagine 37 e ss. della motivazione) dà conto della consuetudine alla remunerazione dei favori richiesti ed anzi le insistite lamentele dei pubblici ufficiali incaricati non fanno che logicamente confermare la sussistenza dell'accordo corruttivo.

Ma vì è di più, giacché, argomenta la Corte territoriale (pag. 7 della sentenza impugnata), il patto corruttivo era stato anche quantificato con indicazione di una precisa percentuale di utili da corrispondere ai pubblici ufficiali sui traffici illeciti realizzati dagli uomini del sodalizio anche grazie alla collaborazione offerta dagli operatori di polizia giudiziaria.

Nel merito è risultato pertanto precisamente analizzato e dimostrato il sinallagma che regge il patto illecito, che si perfeziona del resto con la semplice promessa di retribuzione dell'atto contrario ai doveri di ufficio.

1.3. Va dunque in proposito ricordato che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito; è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione).

Nel contempo, il travisamento della prova introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento.

Detto vizio può avere rilievo solo quando «l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio» (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); pertanto, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723).

1.4. Le critiche esposte in tema dai ricorrenti riguardano dunque profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova, in sé specifici ed individualizzanti.

E' in questo senso che il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

1.5. La Corte territoriale, analizzando nuovamente il compendio probatorio già formatosi in primo grado, ha inteso dunque solo ribadire che, a fronte della lucida e corretta interpretazione delle evidenze colloquiali, non era possibile pervenire a conclusioni diverse sull'esito della valutazione processuale.

1.6. Dal che consegue la inammissibilità dei primi due motivi originari di ricorso, per difetto di specificità dei rispettivi rilievi.

Alla divisata inammissibilità consegue, ai sensi del comma 4 dell'art. 585, cod. proc. pen., la inammissibilità derivata del primo dei motivi nuovi tempestivamente depositati.

1.7. Con il terzo motivo di ricorso, replicato ed amplificato nel testo dei motivi nuovi, da ultimo proposti con corredo giurisprudenziale, sono censurati in fatto i presupposti ontologici della ricorrenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di aver agito con la finalità di agevolare il sodalizio mafioso "Rinzivillo", attivo in Gela e nelle contrade laziali e tedesche (Colonia).

Non potendo ritenersi dimostrata, neppure incidentalmente per effetto della allegazione di due ordinanze cautelari (GIP Caltanissetta del 2015 e del 2017), la presenza in quei territori di una entità associativa "Rinzivillo" capace di assoggettare il tessuto sociale all'omertà, avvalendosi del vincolo di natura mafiosa.

In questi stessi sensi volge la motivazione della sentenza n. 8505, del 14 gennaio 2021, della terza Sezione di questa Corte adottata sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed altri due imputati per fattispecie parzialmente diverse da quelle oggetto del presente ricorso.

1.7.1. Ritiene il Collegio di non poter condividere una tale esegesi, apparendo nella presente disamina assolutamente decisivo il rilievo dato dai giudici di merito, nella doppia valutazione conforme, alla funzione in concreto ed attualmente svolta dal ricorrente all'interno ed in favore del sodalizio mafioso "Rinzivillo"; trattandosi di una c.d.

"mafia storica" la cui ontologica esistenza è testimoniata da due sentenze irrevocabili (ultima delle quali data al 2009) ed attualizzata dalla più recente emissione di due titoli cautelari (del 2015 e del 2017) "stabilizzati", che hanno riconosciuto la esistenza di quella specifica cosca "con condotta perdurante", che dunque copre certamente la data di commissione (primavera 2016) dei reati oggetto del presente giudizio.

Ciò posto, i giudici del merito hanno incidentalmente apprezzato i dati rinvenienti da altro procedimento a gravità indiziaria "stabilizzata", per poi consolidarne i dati con le conversazioni intercettate in questo procedimento, dando conto di una attuale virulenza di quel sodalizio storicamente insediato in Gela, ma rappresentato a Roma ed in Germania (si richiama per le mafie storiche delocalizzate la pronuncia recente di questa sezione: n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811-01) da quel particolare soggetto (il ricorrente), impegnato nello svolgimento, per quella consorteria mafiosa, di attività valutaria (illecita) transnazionale, che necessita di informazioni di polizia archiviate nei sistemi informatici violati.

La Corte territoriale (pag. 9 della sentenza impugnata) e, più diffusamente ancora, il giudice di primo grado (pag. 8 della sentenza di primo grado) hanno quindi logicamente argomentato, rappresentando dati storici oggetto di apprezzamento diretto, la immanente esistenza di una struttura associativa di carattere mafioso, i cui partecipi si adoperano (anche con le condotte oggetto di imputazione) nel sostenere le componenti patrimoniali, logistiche ed umane di quel sodalizio, attività per le quali risulta essenziale il coinvolgimento dei pubblici ufficiali richiesti delle informazioni poi retribuite.

Quanto al dolo richiesto dalla aggravante ritenuta in sentenza, la Corte di merito argomenta valorizzando la intraneità (con ruolo dirigenziale) del ricorrente e la diretta funzionalità di quelle condotte rispetto agli obiettivi perseguiti dal sodalizio.

1.8. Non si sottraggono alla inammissibilità invece i motivi svolti in ordine alla censurata negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ragioni negate anche dal primo giudice, atteso che con i motivi di ricorso non si esplicitano le "positive" ragioni concrete per le quali le circostanze innominate avrebbero dovuto trovare cittadinanza nella valutazione complessiva dei fatti, caratterizzati da notevole gravità e commessi da soggetto già gravitante in ambito mafioso, che svolge ruolo dirigenziale ed è in grado di interloquire direttamente con soggetti interni alla pubblica amministrazione centrale che svolgono delicatissimi compiti di sicurezza nazionale.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.2.1 Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MARTORANA Ivano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 16/7/2020 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso ed i motivi nuovi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 luglio 2020 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 17 luglio 2019 dal giudice per l'udienza preliminare del medesimo tribunale all'esito del giudizio abbreviato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia, deducendo le violazioni della legge penale e processuale ed i vizi di motivazione in appresso sinteticamente riportati, ai sensi di quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. travisamento della prova intercettiva, quanto all'avvenuto riconoscimento per il reato di accesso abusivo in sistema informatico "chiuso" (art. 615 ter cod. pen.), non potendo ritenersi che i colloquianti si riferissero ad una richiesta che interessava il Martorana, per la illogica interpretazione della cronologia dei fatti (interrogazioni al terminale delle forze di polizia e conversazioni alludenti all'interesse del ricorrente alla informazione), che non può essere intesa nel senso della identificazione di un interesse del ricorrente a quella richiesta di informazioni; 2.2. altro travisamento della prova intercettiva caratterizza il secondo motivo di ricorso speso in riferimento alla prova della rennunerazione del pubblico ufficiale per l'illecito servizio informativo offerto all'interlocutore (capo Y), giacché dal testo dei colloqui intercettati non può evincersi con alcun grado di approssimazione che tra i colloquianti si facesse rifermento ad un patto corruttivo in essere per fornire informazioni coperte da segreto, essendo i contenuti dei colloqui del tutto equivoci sul punto, potendo riferirsi al più ad una mera aspettativa del pubblico ufficiale di ricevere i segni della riconoscenza dell'istante; 2.3. le medesime argomentazioni spende la difesa in ordine alla riconosciuta attuale esistenza di un sodalizio mafioso "Rinzivillo" di Gela, attivo anche nel Lazio, in agevolazione del quale sarebbero state commesse le condotte corruttive e di accesso abusivo al sistema informatico violato, giacché non può ritenersi dimostrato che il Martorana fosse consapevole di agevolare con la sua condotta un sodalizio la cui attuale esistenza è solo ipotizzata sulla base di una ordinanza cautelare la cui efficacia non è stata peraltro dimostrata. 2.4. Con i motivi nuovi depositati il 25 ottobre u.s., la difesa del ricorrente offre più specifico corredo argomentativo al secondo ed al terzo dei motivi di ricorso, insistendo sia per la mancata dimostrazione processuale di un pactum sceleris tra i colloquianti che coinvolgesse anche il Martorana, estraneo a quelle conversazioni, che per l'insussistenza ontologica di una famiglia mafiosa "Rinzivillo" di Gela, che il ricorrente si proponeva di agevolare con le condotte conosciute attraverso il corredo probatorio di natura intercettiva. Il difensore richiamava in proposito una decisione sul punto favorevole adottata da questa stessa Corte (Sez. 3, n. 8505, del 3/3/2021) sui ricorsi proposti da altri imputati, tra i quali proprio [OSCURATO:PERSONA], per imputazioni diverse. [OSCURATO:PERSONA] I primi due motivi di ricorso sono inammissibili per la genericità dei motivi, che non si confrontano con l'articolato apparato motivazionek della decisione impugnata, confermativa di quella di primo grado, replicando peraltro argomenti già spesi con i motivi di gravame nel merito e congruamente confutati dalla Corte territoriale, con logica ed ineccepibile motivazione. Il terzo motivo è infondato e va rigettato, avendo i giudici di merito argomentato, in guisa che non può definirsi manifestamente illogica, in ordine alla finalità di agevolazione mafiosa che ha caratterizzato le condotte del Martorana, indicato come "attuale" reggente della famiglia mafiosa Rinzivillo a Colonia (D) ed in tale veste associato alla detta cosca mafiosa. 1. I primi due motivi di ricorso tesi a censurare la legittimità della decisione impugnata in ordine al riconoscimento, nei fatti contestati, degli elementi qualificanti le due fattispecie contestate, devono essere dichiarati inammissibili, giacché assolutamente aspecifici rispetto al tessuto argomentativo costituito dalla doppia decisione di merito -conforme- e volti comunque ad investire la Corte di legittimità di una non consentita facoltà di diretto apprezzamento della prova, non confrontandosi con la corretta ed adeguata motivazione spesa nel doppio grado conforme del giudizio di merito, ove la univocità indiziante delle conversazioni intercettate intra alios è stata vagliata secondo criteri logici e coerenti. 1.1. La Corte territoriale e, ancor più diffusamente, il giudice di primo grado (pag. 35 e 36 della sentenza di primo grado) ben argomentano circa la corretta interpretazione che rinviene dalla "lettura" della cronologia dei fatti contestati al capo T: la illecita richiesta di informazioni riservate contenute negli archivi informatici (SDI) degli organi di polizia data al 3 marzo 2016, gli accessi compulsivi a quel registro informatico -operati dal pubblico ufficiale abilitato- si realizzano il 4 marzo successivo ed hanno ad oggetto il nominativo richiesto (zio del ricorrente suo dante causa nella reggenza del sodalizio in terra di Sassonia); le successive richieste "sciocchezze" rivolte dal medesimo istigatore al pubblico ufficiale sono chiaramente indicate nelle conversazioni come "ulteriori" rispetto alle prime; nessuna illogicità affligge pertanto l'argomentare del giudice di merito, che ha logicamente collegato la precedente richiesta, la consonante risposta, il nome del soggetto da verificare interrogando il sistema informatico e la sua stretta parentela con il richiedente l'informazione. 1.2. Quanto alla fattispecie corruttiva contestata al capo Y, la motivazione offerta dai giudici di merito (più diffusa sul punto la sentenza di primo grado alle pagine 37 e ss. della motivazione) dà conto della consuetudine alla remunerazione dei favori richiesti ed anzi le insistite lamentele dei pubblici ufficiali incaricati non fanno che logicamente confermare la sussistenza dell'accordo corruttivo. Ma vì è di più, giacché, argomenta la Corte territoriale (pag. 7 della sentenza impugnata), il patto corruttivo era stato anche quantificato con indicazione di una precisa percentuale di utili da corrispondere ai pubblici ufficiali sui traffici illeciti realizzati dagli uomini del sodalizio anche grazie alla collaborazione offerta dagli operatori di polizia giudiziaria. Nel merito è risultato pertanto precisamente analizzato e dimostrato il sinallagma che regge il patto illecito, che si perfeziona del resto con la semplice promessa di retribuzione dell'atto contrario ai doveri di ufficio. 1.3. Va dunque in proposito ricordato che il sindacato di legittimità si esplica in un controllo sulla motivazione dei giudici del merito al fine di verificare se essa sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito; è preclusa, invece, alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così, di recente, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione). Nel contempo, il travisamento della prova introdotto quale ulteriore criterio di giudizio della contraddittorietà estrinseca della motivazione dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha esteso l'ambito della deducibilità del vizio di motivazione anche ad «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. Detto vizio può avere rilievo solo quando «l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio» (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); pertanto, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723). 1.4. Le critiche esposte in tema dai ricorrenti riguardano dunque profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova, in sé specifici ed individualizzanti. E' in questo senso che il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. 1.5. La Corte territoriale, analizzando nuovamente il compendio probatorio già formatosi in primo grado, ha inteso dunque solo ribadire che, a fronte della lucida e corretta interpretazione delle evidenze colloquiali, non era possibile pervenire a conclusioni diverse sull'esito della valutazione processuale. 1.6. Dal che consegue la inammissibilità dei primi due motivi originari di ricorso, per difetto di specificità dei rispettivi rilievi. Alla divisata inammissibilità consegue, ai sensi del comma 4 dell'art. 585, cod. proc. pen., la inammissibilità derivata del primo dei motivi nuovi tempestivamente depositati. 1.7. Con il terzo motivo di ricorso, replicato ed amplificato nel testo dei motivi nuovi, da ultimo proposti con corredo giurisprudenziale, sono censurati in fatto i presupposti ontologici della ricorrenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di aver agito con la finalità di agevolare il sodalizio mafioso "Rinzivillo", attivo in Gela e nelle contrade laziali e tedesche (Colonia). Non potendo ritenersi dimostrata, neppure incidentalmente per effetto della allegazione di due ordinanze cautelari (GIP Caltanissetta del 2015 e del 2017), la presenza in quei territori di una entità associativa "Rinzivillo" capace di assoggettare il tessuto sociale all'omertà, avvalendosi del vincolo di natura mafiosa. In questi stessi sensi volge la motivazione della sentenza n. 8505, del 14 gennaio 2021, della terza Sezione di questa Corte adottata sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] ed altri due imputati per fattispecie parzialmente diverse da quelle oggetto del presente ricorso. 1.7.1. Ritiene il Collegio di non poter condividere una tale esegesi, apparendo nella presente disamina assolutamente decisivo il rilievo dato dai giudici di merito, nella doppia valutazione conforme, alla funzione in concreto ed attualmente svolta dal ricorrente all'interno ed in favore del sodalizio mafioso "Rinzivillo"; trattandosi di una c.d. "mafia storica" la cui ontologica esistenza è testimoniata da due sentenze irrevocabili (ultima delle quali data al 2009) ed attualizzata dalla più recente emissione di due titoli cautelari (del 2015 e del 2017) "stabilizzati", che hanno riconosciuto la esistenza di quella specifica cosca "con condotta perdurante", che dunque copre certamente la data di commissione (primavera 2016) dei reati oggetto del presente giudizio. Ciò posto, i giudici del merito hanno incidentalmente apprezzato i dati rinvenienti da altro procedimento a gravità indiziaria "stabilizzata", per poi consolidarne i dati con le conversazioni intercettate in questo procedimento, dando conto di una attuale virulenza di quel sodalizio storicamente insediato in Gela, ma rappresentato a Roma ed in Germania (si richiama per le mafie storiche delocalizzate la pronuncia recente di questa sezione: n. 31920 del 04/06/2021, Rv. 281811-01) da quel particolare soggetto (il ricorrente), impegnato nello svolgimento, per quella consorteria mafiosa, di attività valutaria (illecita) transnazionale, che necessita di informazioni di polizia archiviate nei sistemi informatici violati. La Corte territoriale (pag. 9 della sentenza impugnata) e, più diffusamente ancora, il giudice di primo grado (pag. 8 della sentenza di primo grado) hanno quindi logicamente argomentato, rappresentando dati storici oggetto di apprezzamento diretto, la immanente esistenza di una struttura associativa di carattere mafioso, i cui partecipi si adoperano (anche con le condotte oggetto di imputazione) nel sostenere le componenti patrimoniali, logistiche ed umane di quel sodalizio, attività per le quali risulta essenziale il coinvolgimento dei pubblici ufficiali richiesti delle informazioni poi retribuite. Quanto al dolo richiesto dalla aggravante ritenuta in sentenza, la Corte di merito argomenta valorizzando la intraneità (con ruolo dirigenziale) del ricorrente e la diretta funzionalità di quelle condotte rispetto agli obiettivi perseguiti dal sodalizio. 1.8. Non si sottraggono alla inammissibilità invece i motivi svolti in ordine alla censurata negazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ragioni negate anche dal primo giudice, atteso che con i motivi di ricorso non si esplicitano le "positive" ragioni concrete per le quali le circostanze innominate avrebbero dovuto trovare cittadinanza nella valutazione complessiva dei fatti, caratterizzati da notevole gravità e commessi da soggetto già gravitante in ambito mafioso, che svolge ruolo dirigenziale ed è in grado di interloquire direttamente con soggetti interni alla pubblica amministrazione centrale che svolgono delicatissimi compiti di sicurezza nazionale. 2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.2.1 Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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