Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05469/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTO-Glato~.46.9—€144P--Paft-it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto contestando la configurabilità dell'aggravante (per la sussistenza di un unico precedente), ma tale doglianza - in astratto ammissibile: cfr. Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214 - 01 - è stata formulata senza in alcun modo ottemperare ai doveri di autosufficienza del ricorso: risultando dalla sentenza impugnata, al contrario, la piena correttezza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale per la presenza di plurimi precedenti per reati della stessa specie, irrevocabilmente accertati nel quinquennio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2023 Il cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 del TRIBUNALE di TARANTO-Glato~.46.9—€144P--Paft-it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; è [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 - contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, co. 4 cod. pen., in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.; Rilevato che tale motivo è stato proposto contestando la configurabilità dell'aggravante (per la sussistenza di un unico precedente), ma tale doglianza - in astratto ammissibile: cfr. Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 277214 - 01 - è stata formulata senza in alcun modo ottemperare ai doveri di autosufficienza del ricorso: risultando dalla sentenza impugnata, al contrario, la piena correttezza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale per la presenza di plurimi precedenti per reati della stessa specie, irrevocabilmente accertati nel quinquennio (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il cons