Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 1979

Cassazione n. 09696/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 13 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Messina il 22 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 35.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 32), reato contestato all'imputato per aver ceduto un chilo di cocaina ai fratelli Settimo al prezzo di 37.000 euro; fatto commesso in Messina il 24 dicembre 2021.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente valutazione operata dai giudici di merito, i quali hanno adeguatamente ricostruito i fatti di causa, valorizzando in particolare le conversazioni del 23, 24 e 25 dicembre 2021, da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto un chilo di cocaina ai fratelli Settimo al prezzo di 37.000 euro, condotta questa che di per sé già sarebbe idonea, stante la comprovata serietà dell'offerta, a integrare la fattispecie contestata, a prescindere dalla prova dell'effettiva cessione e del pagamento della fornitura (cfr. in termini Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 03), fermo restando che la Corte di appello, analizzando e correlando i dialoghi monitorati con le videoriprese effettuate dalla P.G., ha esposto, con argomenti non illogici (cfr. pagine 8-9 della sentenza impugnata), le ragioni per cui deve ritenersi che la droga in questione sia stata poi effettivamente ceduta ai fratelli Settimo, il che consente di superare in radice le deduzioni difensive circa l'asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato sul punto (pagina 9 della sentenza impugnata) l'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, il quale ha continuato a commerciare ingenti quantità di stupefacenti, pur annoverando una pluralità di precedenti penali per reati specifici, o comunque di elevato allarme (associazione mafiosa).

Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 13 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Messina il 22 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 35.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 32), reato contestato all'imputato per aver ceduto un chilo di cocaina ai fratelli Settimo al prezzo di 37.000 euro; fatto commesso in Messina il 24 dicembre 2021. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, con cui si censura, in termini sostanzialmente sovrapponibili, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'esauriente valutazione operata dai giudici di merito, i quali hanno adeguatamente ricostruito i fatti di causa, valorizzando in particolare le conversazioni del 23, 24 e 25 dicembre 2021, da cui si desume che [OSCURATO:PERSONA] aveva offerto un chilo di cocaina ai fratelli Settimo al prezzo di 37.000 euro, condotta questa che di per sé già sarebbe idonea, stante la comprovata serietà dell'offerta, a integrare la fattispecie contestata, a prescindere dalla prova dell'effettiva cessione e del pagamento della fornitura (cfr. in termini Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 - 03), fermo restando che la Corte di appello, analizzando e correlando i dialoghi monitorati con le videoriprese effettuate dalla P.G., ha esposto, con argomenti non illogici (cfr. pagine 8-9 della sentenza impugnata), le ragioni per cui deve ritenersi che la droga in questione sia stata poi effettivamente ceduta ai fratelli Settimo, il che consente di superare in radice le deduzioni difensive circa l'asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato sul punto (pagina 9 della sentenza impugnata) l'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, il quale ha continuato a commerciare ingenti quantità di stupefacenti, pur annoverando una pluralità di precedenti penali per reati specifici, o comunque di elevato allarme (associazione mafiosa). Osservato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 di
Sentenza Cassazione n. 09696/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris