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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 23163/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21411/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] di TORINO pronunciata nel procedimento n.R.G. 12944/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 09.06.2023; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Rilevato che dagli atti il processo risulta esente da contributo e non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21411/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] di TORINO pronunciata nel procedimento n.R.G. 12944/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 09.06.2023; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Rilevato che dagli atti il processo risulta esente da contributo e non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debit
Decreto Cassazione n. 23163/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris