CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17649/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P. del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];ricorso trattato de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Milanoha accolto l’istanza di applicazione di pena proposta da [OSCURATO:PERSONA] in accordo con ilPubblico Ministero per il reato di rapina aggravata.2. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 133 cod. pen.Con ulteriore atto, pervenuto il 9 aprile 2026, il difensore dell’imputato ha rinunciatoall’impugnazione, allegando procura speciale in tal senso.3. La rinuncia al ricorso è causa di inammissibilità dello stesso.Data la tardività della comunicazione, in assenza di allegazioni al riguardo, non visono ragioni per esentare l’imputato dal pagamento, oltre che delle spese delprocedimento, anche della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende cheviene equitativamente determinata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, 15 aprile 2026Il Consigliere relatore La Presidente