CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2023
Cassazione n. 17936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
81/2021 ORDINANZA sul ricorso 16581/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentae difende, giuste procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e della Ricerca(già Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti – Esul ricorso successivo: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; TarascioCarmela; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione e della Ricerca (già Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -intimati- avverso la sentenza n. 6471/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. FATTI E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], hanno agito con atto di citazione notificato il 18 giugno 2013 innanzi al Tribunale di Roma per ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e dell’Economia e Finanze al risarcimento dei danni derivati dalla mancata attuazione tempestiva da parte dello Stato delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei corsi di specializzazione per le professioni mediche, non avendo percepito alcun compenso. Il Tribunale di Roma rigettava la domanda con sentenza gravata da appello dagli attori e la Corte di appello di Roma, con sentenza n.6471/2020, pubblicata il 17.12.2020, ha rigettato l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, al quale hanno resistito le parti intimate-[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Università e della ricerca, già Ministero dell’Istruzione, Università e ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della salute- con controricorso. Con separato ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VigliettaCarlo,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnato la medesima sentenza della Corte di appello di Roma n.6471/2020 indicata in epigrafe. Entrambi i ricorsi, proposti contro la medesima sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, sono stati inseriti nel medesimo procedimento e la causa è stata posta in decisione all’udienza dell’8 giugno 2023. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], TavernaCristina, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. La sentenza impugnata conterrebbe una motivazione nulla, non riportando alcuna esposizione succinta dei fatti, affidandosi unicamente al rinvio operato a due precedenti di questa Corte sul tema della prescrizione del diritto azionato che sarebbero stati disattesi, in altre vicende processuali omologhe, da questa stessa Corte e da altri Tribunali. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, resa nelle forme di cui all’art. 281 sexies c.p.c. ha rinviato quanto all’esposizione dei fatti e del corso del processo alla sentenza impugnata ed ha, per il resto, esposto succintamente le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’appello proposto dalle parti ricorrenti tanto con riguardo all’azione di risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/67/CEE che all’azione di indebito arricchimento, sulla base di orientamenti giurisprudenziali da questa Corte puntualmente espressi. Tanto esclude di poter ravvisare i presupposti che le Sezioni Unite di questa Corte hanno individuato per ritenere apparente la motivazione di una sentenza - cfr. Cass. S.U. n.8053/2014-tanto più che il rinvio per relationem alla sentenza impugnata ha riguardato unicamente l’esposizione in fatto ed il contenuto della sentenza impugnata. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2935 c.c. non potendosi secondo i ricorrenti ritenere, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria fosse decorso a far data dall’entrata in vigore della l. n. 370/1999, non essendo a tale data ancora entrata in vigore la normativa di attuazione delle direttive comunitarie che riconoscevano il diritto alla remunerazione degli specializzandi, sopravvenuta con i D.P.C.M. adottati tra il marzo ed il novembre 2007. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis, c. 1 , c.p.c., non offrendo elementi di novità adeguati per confutare il consolidato orientamento espresso da questa Corte sul tema, di recente ulteriormente ribadito da Cass. S.U. n.17619/2022. Si è infatti affermato, in linea con quanto ritenuto dalla Corte di appello, che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 76/362/CEE, spettante ai soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dal 10 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrentedal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha dato attuazione a tali direttive, richiamando il consolidato orientamento di questa Corte – cfr. con Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018, Cass. n. 13758 del 2018-. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art.101 Cost. La Corte di appello non avrebbe applicato correttamente la legge nel ritenere prescritto il diritto dei ricorrenti, in spregio ai principi espressi dalla Corte di giustizia. Tale motivo è infondato, risultando la sentenza impugnata pienamente conforme alla giurisprudenza interna. Ed invero, i precedenti evocati dai ricorrenti per sostenere la contrarietà della decisione impugnata ai canoni legali non colgono nel segno, ove solo si consideri che gli stessi -Cass. nn. 17434/2015, Cass. n. 10612/2015, Cass. n. 20348/2018, Cass. n. 44/2019, Cass. n. 19731/2019- non scalfiscono la correttezza della decisione impugnata in punto di prescrizione e la sua conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in tema di decorrenza della prescrizione decennale, peraltro dopo una certaoscillazione manifestatasi a proposito della durata -di cinque o di dieci anni-della prescrizione, definito in favore della durata decennale da Cass. S.U. n. 9147/2009 in termini più favorevoli per gli specializzandi in epoca ben anteriore alla proposizione del giudizio da parte dei ricorrenti. La diversità di soluzioni offerta dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine all’esistenza del diritto risarcitorio in favore degli specializzandi che si erano iscritti prima dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed alla legittimazione passiva non hanno alcuna incidenza ai fini della prospettata violazione dell’art. 101 Cost. attenendo al fisiologico sviluppo giurisprudenziale emerso nella giurisprudenza di questa Corte su temi peraltro in parte diversi da quello, decisivo, che ha determinato il rigetto della domanda proposta. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art.2041 c.c. e dell’art.132 c.p.c. La Corte di appello, ritenendo improponibile la domanda di arricchimento ingiustificato in ragione della riconosciuta prescrizione dell’azione tipica, avrebbe confezionato una motivazione apparente, senza indagare sui requisiti dell’azione di cui all’art.2042 c.c., in realtà sussistenti. Il motivo è infondato, rispondendo la sentenza impugnata al minimo costituzionale richiesto da Cass. S.U. n. 8053/2014 in punto di motivazione. La Corte di appello ha infatti richiamato la giurisprudenza di questa Corte a tenore della quale in tema di ristoro del pregiudizio da tardiva attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive CEE 75/363, 75/362 e 82/76 in materia di retribuzione della formazione dei medicispecializzandi), i medici che hanno frequentato corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1983 (e si siano iscritti dopo il gennaio 1982) sono titolari dell'azione di responsabilità contrattuale "ex lege" contro lo Stato per l'inadempimento dell'obbligazione di attuazione delle direttive e, quindi, non possono agire, nei confronti delle università o dello Stato, con azione di indebitoarricchimento, stante il carattere sussidiario di quest'ultima, al pari di coloro che hanno preso parte ai detti corsi anteriormente al 1983 (o, comunque, che si sono iscritti prima del gennaio 1982), le cui prestazioni svolte trovano comunque causa nel rapporto instaurato con l'università per la frequenza della scuola. Allo stesso modo, l'azione di indebitoarricchimento non spetta ai medici che hanno seguito tali corsi dopo il 1991, poiché le attività da essi svolte, in base alla disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, trovano causa nel peculiare rapporto contrattuale di formazione - lavoro, oggetto di questa specifica normativa, con la conseguenza che possono avvalersi dell'azione contrattuale per ottenere la remunerazione prevista – cfr. Cass. n. 13283/2020, Cass.n.30614/2018, Cass. n. 307/2014-. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. La Corte di appello non avrebbe deciso su alcune delle domande riproposte in appello - e fra queste quella dell’accertamento del diritto azionato all’adeguata remunerazione. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo documentato che l’appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza di primo grado avesse contestato la sentenza impugnata per avere disatteso le domande diverse rispetto a quelle risarcitorie e di indebito arricchimento e se queste erano state azionate in via autonoma ovvero in via strumentale rispetto alle domande rigettate dal giudice di primo grado perché ritenute prescritte o inammissibili. Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La Corte di appello, decidendo la lite sulla base di un indirizzo giurisprudenziale non univoco, nel condannare alle spese gli appellanti avrebbe violato le disposizioni in tema di spese processuali. Il motivo è infondato ove si consideri la consolidata giurisprudenza di questa Corte a proposito della natura discrezionale del potere di compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza esclusiva di una delle parti -cfr. Cass.n.24502 del 17/10/2017 - essendo quest a Corte ferma nel ritenere che in tema dispese processuali , il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di conc orso di altri giusti motivi . Sulla base delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato. Con il separato ricorso proposto dai medici specializzandi i ricorrenti , premesso di avere chiesto in primo grado il riconoscimento del diritto alla remunerazione per l’attività di specializzandi svolta o al risarcimento dei danni patiti per l’omesso recepimento delle direttive comunitarie in materia ed in via ulteriormente subordinata il riconoscimento dell’indebito arricchimento e che il tribunale aveva disatteso le domande ritenendole prescritte e che la Corte di appello aveva rigettato l’impugnazione, hanno dedotto, in un unico motivo, la violazione dei principi in materia di risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento di direttive comunitarie e degli artt. 1 Prot.n.1 annesso alla CEDU, 10, 11 e 12 delle preleggi al codice civile e degli artt.2934, 2935 e 2938 c.c. nonché dell’art.6 d.lgs.n.257/1991. Secondo i ricorrenti il dies a quodal quale fare decorrere l’azione risarcitoria per la mancata attuazione del quadro eurounitario che dava titolo al diritto alla remunerazione, dovrebbe agganciarsi alla pronunzia di questa Corte n.10813/2011, pubblicata il 17 maggio 2011, da quel momento soltanto potendosi ritenere che potesse decorrere il termine diprescrizione. Il motivo è inammissibile giusto in base all’art. 360 bis, c. 1, c.p.c., dovendosi richiamare integralmente quanto già esposto per ritenere inammissibile il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla richiesta di sollevare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia al fine di chiarire che possa ritenersi effettivo un rimedio giurisdizionale prima che sia definita la natura giuridica dell’azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda, è appena il caso di evidenziare che in tanto può dirsi obbligatorio il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’U.E. da parte del giudice di ultima istanza, in quanto la questione assuma specifica rilevanza nel procedimento. Orbene, nel caso di specie giova premettere che in mancanza di una disciplina eurounitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare il giudice competente e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario (v. Corte giust. 16 dicembre 1976, Rewe, causa 33/76, punto 5; 45/76, Comet, Racc. pag. 2043, punto 13; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, punto 25, Francovich e a., cit., punto 42, e 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, punto 12). Da tale affermazione –per la quale v. pure Corte giust. UE, Grande sezione, Kobler- 30 settembre 2003- si fa discendere l’ulteriore corollario secondo il quale i l giudice nazionale deve fare riferimento alle regole del diritto interno per la determinazione dell’ entità del risarcimento, la designazione del soggetto passivo dell’ obbligo, l’identificazione della procedura (determinazione del giudice competente, disciplina dei mezzi diricorso e dei correlativi termini di decadenza), e la fissazione dei termini di prescrizione del diritto all’indennizzo-salvo a garantire che il sistema rimediale sia improntato al rispetto dei principi generali dell’ordinamento comunitario- di effettività e non discriminazione. Orbene, con riferimento al tema dell’effettività della tutela giurisdizionale che i ricorrenti pongono in discussione, occorre evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte - Cass. S.U. n.17619/2022 - esaminando la questione dell’esistenza di un rimedio effettivo nell’ordinamento interno a favore delle pretese tutelate a livello comunitario in favore dei medici specializzandi, hanno avuto modo di precisare che la giurisprudenza formatasi nell’ordinamento interno “non contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione. Come osservato dal Procuratore generale, dalla giurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad un Tribunale deve essere “concreto ed effettivo” (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018) ed offrire alla persona “una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti” (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013). La Corte edu ha però ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003), sottolineando la necessità per i Tribunali nell’applicare le norme procedurali di evitare sia l’eccessivo formalismo che l’eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In relazione ai termini di prescrizione, la Corte edu, ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un’azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare ipotizzabile nel caso di specie la possibilità di una violazione dell’art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9147 del 17 Aprile 2009), e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell’azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano e che la prescrizione dopo l’iniziale interruzione ha ripreso a decorrere ed è maturata a causa della mancata attivazione davanti al giudice amministrativo e della tardiva proposizione della domanda davanti al giudice ordinario. Le Sezioni Unite hanno poi aggiunto che neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia che si è occupata del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], emerge un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto Europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione “ragionevoli”, mediante i quali sia garantita l’adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un’azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria”. Affermazioni che appaino vieppiù rilevanti nel caso di specie, nella quale è stata la totale inazione dei ricorrenti per un lungo lasso di tempo, malgrado la possibilità di far valere immediatamente la lesione nascente dalla mancata attuazione del quadro comunitario in favore degli specializzandi quanto meno a partire dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Né può assumere alcun rilievo la circostanza che la giurisprudenza sia andata progressivamente ampliando la sfera di tutela degli specializzandi rispetto a posizioni iniziali di maggior rigore, risultando il dinamismo giurisprudenziale connesso al sistema interno elemento che non può dirsi connotato da imprevedibilità proprio per effetto degli interventi che le Sezioni unite di questa Corte via via succedutisi hanno nel tempo reso perrisolvere i contrasti giurisprudenziali manifestati. In definitiva, a partire dal 27.10.1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato) e qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione. Orbene, è evidente che seguendo l’indirizzo appena ricordato non è possibile ravvisare alcun vulunsal canone dell’effettività del diritto. Sulla base di tali considerazioni, appare evidente l’inutilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, attenendo a profili di mero diritto interno che sono totalmente sganciati dalla questione dell’inattività dei ricorrenti nella proposizione del presente giudizio, nemmeno risultando possibile ipotizzare per effetto di tale soluzioni un vulnusal canone eurounitario di effettività. Ciò che esclude di poter prospettare l’esistenza di un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE da parte di questa Corte, dovendo dare continuità a quanto affermato da Corte giust. 6 ottobre 2021,C-561/19 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , l’articolo 267TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione.” Il secondo ricorso ora esaminato deve conclusivamente essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza quanto al ricorso proposto dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Taverna, Tovato, Vela, Visani, Vitale e Zocchi nei confronti delle parti convenute costituite, non essendovi luogo a provvedere sull’ulteriore ricorso, in assenza di costituzione delle parti intimate. Ai sensi del , c. 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte da parte di tutti i ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], Taverna, Tovato, Vela, Visani, Vitale e Zocchi. Condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Taverna, Tovato, Vela, Visani, Vitale e Zocchi al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti costituite liquidandole in euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Zel