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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 maggio 2025

Cassazione n. 23771/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno del 03/07/2024, di condanna per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 4 del 201, perché reiteratamente, sottoposta per 12 mesi al divieto di accesso nel Comune di Battigripaglia, in forza dei decreto del Questore di Salerno del 04/05/2022, non ottemperava a tale obbligo.

Con un unico motivo, iltricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 4 del 2017, nonostante il divieto di accesso avesse riguardato un'area non ricompresa nel novero delle zone di applicazione dell'art. 10, comma 2, d.l. cit, specificamente individuate dall'art. 9 del medesimo decreto.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che nel provvedimento del Questore di Salerno si dava atto che in data 19 febbraio l'imputata stesse svolgendo attività di meretricio su strada, sebbene su quel trattato fossero presenti infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, la cui accessibilità e fruibilità era compromessa notevolmente dall'attività della donna.

Pertanto, il giudice di merito ha dato atto che sulla provinciale 175/A, ove la ricorrente si trovava, vi sono strutture adibite al trasporto pubblico e che, a norma dell'art. 9 del d.I.14 1.. ;L oli vv.t i> del 2017, è integrato l'illecito amministrativo, posto che il questore ne aveva dispoStoVdi accesso.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice territoriale ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Salerno del 03/07/2024, di condanna per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 4 del 201, perché reiteratamente, sottoposta per 12 mesi al divieto di accesso nel Comune di Battigripaglia, in forza dei decreto del Questore di Salerno del 04/05/2022, non ottemperava a tale obbligo. Con un unico motivo, iltricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto provata la penale responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 10, comma 2, d.l. 4 del 2017, nonostante il divieto di accesso avesse riguardato un'area non ricompresa nel novero delle zone di applicazione dell'art. 10, comma 2, d.l. cit, specificamente individuate dall'art. 9 del medesimo decreto. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che nel provvedimento del Questore di Salerno si dava atto che in data 19 febbraio l'imputata stesse svolgendo attività di meretricio su strada, sebbene su quel trattato fossero presenti infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, la cui accessibilità e fruibilità era compromessa notevolmente dall'attività della donna. Pertanto, il giudice di merito ha dato atto che sulla provinciale 175/A, ove la ricorrente si trovava, vi sono strutture adibite al trasporto pubblico e che, a norma dell'art. 9 del d.I.14 1.. ;L oli vv.t i> del 2017, è integrato l'illecito amministrativo, posto che il questore ne aveva dispoStoVdi accesso. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/05/2025 Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 23771/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris