Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03848/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Vista la sentenza impugnata, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave, commesso il 16.11.2014.

2. Rilevato che il ricorso proposto dall'imputato, con cui si censura violazione di legge in relazione all'art. 23-bis d.l.n. 137 del 2020 per omessa comunicazione delle conclusioni del procuratore generale, non è inammissibile, tenuto conto della giurisprudenza in tema di questa Corte regolatrice secondo cui la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20885 del 28/4/2021, H., Rv. 281152).

Inoltre, è stato affermato che il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratoregenerale, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere (sul punto, Sez. 6, n. 28032de/30/04/2021, Rv. 281694).

Nel caso di specie, non si dà atto in sentenza che, a fronte delle conclusioni del PG, siano state formulate le conclusioni della difesa che, dunque, potrebbe anche essere stata impossibilitata a concludere.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., deve evidenziarsi che, in data 16.5.2022, è maturata la prescrizione del reato, non essendovi termini di sospensione noti al Collegio.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 12 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Vista la sentenza impugnata, con cui la Corte d'Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia grave, commesso il 16.11.2014. 2. Rilevato che il ricorso proposto dall'imputato, con cui si censura violazione di legge in relazione all'art. 23-bis d.l.n. 137 del 2020 per omessa comunicazione delle conclusioni del procuratore generale, non è inammissibile, tenuto conto della giurisprudenza in tema di questa Corte regolatrice secondo cui la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 20885 del 28/4/2021, H., Rv. 281152). Inoltre, è stato affermato che il mancato rispetto dei termini per il deposito delle conclusioni del Procuratoregenerale, non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., salvo che ciò abbia comportato per le altre parti la impossibilità di concludere (sul punto, Sez. 6, n. 28032de/30/04/2021, Rv. 281694). Nel caso di specie, non si dà atto in sentenza che, a fronte delle conclusioni del PG, siano state formulate le conclusioni della difesa che, dunque, potrebbe anche essere stata impossibilitata a concludere. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre ad una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., deve evidenziarsi che, in data 16.5.2022, è maturata la prescrizione del reato, non essendovi termini di sospensione noti al Collegio. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 dic
Sentenza Cassazione n. 03848/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris