CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2026
Cassazione n. 15964/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pizzuto-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n.671/04/21 depositata il 20/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 671/04/21 del 20/07/2021, la Commissionetributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) accoglieva parzialmente(limitatamente alle spese) l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (diseguito AE) avverso la sentenza n. 256/01/18 della Commissionetributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP), che aveva accolto ilNumero registro generale 6992/2022Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 15964/2026Data pubblicazione 24/05/2026ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] (di seguitoASD) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVArelative all’anno d’imposta 2012.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoera stato emesso a seguito della ritenuta inapplicabilità della normativafiscale concernente gli enti non commerciali e di cui alla l. 16 dicembre1991, n. 398. Peraltro, il presente giudizio è limitato alla questioneconcernente il riconoscimento delle agevolazioni in materia di IVA.2. AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato ad un unico motivo.3. ASD resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ. ovvero, in subordine, dell’art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere la CTRomesso di pronunciarsi ovvero omesso di motivare in ordine alla ripresaconcernente le detrazioni IVA. In particolare, l’IVA era riconducibile per lopiù al regime agevolativo, salvo che per le operazioni intercorse conCarispezia, in ordine alle quali era prevista una detrazione forfetaria nongià del cinquanta per cento, ma del dieci per cento.1.1. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.1.2. Va evidenziato che in ordine alla ripresa in discussione non si sonopronunciate espressamente né la CTP, né la CTR, verosimilmente perchéASD sembra avere aderito alla contestazione mossale dall’Ufficio, cosìcome si evince anche dal controricorso.1.3. Con riferimento alla sentenza impugnata, peraltro, deve escludersiil vizio di omessa pronuncia, avendo la CTR preso in considerazione ilmotivo proposto dall’Ufficio, come dimostrato dalla sua pedissequariproduzione nel contesto della sentenza impugnata (si veda pag. 3).Numero registro generale 6992/2022Numero sezionale 2372/2026Numero di raccolta generale 15964/2026Data pubblicazione 24/05/20261.4. Tuttavia, il giudice di appello si è limitato a rigettareimplicitamente il rilievo dell’Ufficio unitamente al rigetto pressochéintegrale (fatte salve le spese) dell’appello proposto; e ciò senza motivarein alcun modo sulla questione, sicché deve ritenersi sussistente il vizio dimotivazione omessa, con conseguente accoglimento del motivo propostoin parte qua.2. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra e la causava rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria,in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presenteprocedimento P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese delpresente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]