CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22451/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Milanoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo rigettarsi il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 7 novembre 2025, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale diMilano rigettava l’istanza proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:- sentenza del Tribunale di Milano del 13 aprile 2011, irrevocabile il 20 maggio 2011,relativa al reato di appropriazione indebita commesso in Milano nel periodogiugno/settembre 2008;- sentenza del Tribunale di Milano del 15 aprile 2011, irrevocabile il 6 giugno 2017,relativa al reato di truffa, commesso in Milano il 19.9.2009;- sentenza del Tribunale di Milano dell’11 gennaio 2016, irrevocabile il 4.7.2017,relativa al reato di truffa, commesso in Milano l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Osservava che il consistente lasso di tempo intercorso tra le tre ipotesi di reato nonconsentiva di ravvisare una unità di disegno criminoso, quanto, piuttosto, una genericapropensione a delinquere, essendo implausibile che, al momento della ideazione del primoegli potesse aver già ideato, sia pure a grandi linee, i successivi due che, infatti, erano staticommessi nei confronti di persone diverse e nell’esercizio di diverse attività professionali, nelcampo immobiliare le prime due e finanziario la terza.Negava, inoltre, che potesse ravvisarsi la continuazione anche tra i primi due reati,benché più affini e temporalmente più prossimi, in quanto la distanza temporale tra gliepisodi era comunque incompatibile con l’unitaria ideazione.Infine, osservava che non corrispondeva al vero che nella prima sentenza il giudiceavesse ritenuto sussistente la continuazione e, comunque, la situazione realizzata in quelcontesto, nel quale le condotte erano state commesse tutte ai danni della medesimapersona offesa e a breve distanza le une dalle altre, non sussisteva tra le ipotesi criminoseoggetto dell’istanza.Infine, riteneva estraneo alla finalità dell’istituto invocato il garantire la proporzione dellapena inflitta alla oggettiva gravità dei reati.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrenteformulando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen. lamenta che il giudice dell’esecuzione non abbia tenuto nella dovutaconsiderazione gli indici costituiti dalla omogeneità delle condotte (trattandosi di reaticommessi nell’esercizio della propria attività professionale di intermediazione immobiliare efinanziaria), dall’identità del bene giuridico leso (reati contro il patrimonio), dalla finalitàcomune (consistita nel procurarsi un profitto ingiusto abusando della propria qualitàprofessionale in una situazione di precarietà economica documentata), dal medesimocontesto territoriale (Milano), avendo, invece, dato rilievo esclusivamente alla distanzatemporale degli episodi benché la giurisprudenza abbia ritenuto che le condotte, se inseritein un disegno unitario, possono commettersi anche a distanza di tempo. Lamenta, altresì,che il Giudice dell’esecuzione non abbia valutato e tenuto in considerazione la continuazioneinterna riconosciuta con una delle sentenze indicate, ovvero con quella n. 4522 del13.4.2011, irrevocabile il 20.5.2011.2.2 Con il secondo motivo, lamenta che il giudicante abbia omesso di valutare lapossibilità di riconoscere una continuazione almeno parziale tra i reati giudicati con lasentenza n. 4522 del 13.4.2011 e quella n. 12680 del 15.11.2013, commessi ad un anno didistanza l’uno dall’altro.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha osservato che tragli indicatori da valutare, il decorso del tempo, in assenza di altri elementi, appare costituireelemento decisivo, in quanto, tanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto piùdeve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminataalmeno nelle linee fondamentali, aggiungendo che, nella dovuta verifica della credibilitàintrinseca della prospettazione difensiva, deve considerarsi che, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di unfine specifico, la distanza temporale è indicativa, da un punto di vista logico, di azionisorrette da autonome ideazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Deve preliminarmente osservarsi che, ai fini del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione, i singoli reati devono presentarsi come realizzazione di un programma,delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente del soggetto, nel senso che, daquando si commette la prima violazione, le altre siano già deliberate nelle loro lineeessenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o delle normeesprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegnocriminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di un più benevolotrattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina acommettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendentie reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indici esteriori allacondotta. Gli elementi indicatori del vincolo della continuazione sono stati individuati inplurime e costanti pronunce, tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01, nellaomogeneità delle violazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nellesingole causali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. La unicità del disegnocriminoso, in altre parole, non può identificarsi con una scelta di vita che implica lareiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza aporre in essere dei reati.Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azioni criminose, questaCorte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elementodecisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previstedall'art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lassodi tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di unaprogrammazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali». E infatti, «unconsistente intervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di unfine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azioni sorrette da rinnovataideazione o comunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta una tendenzacomportamentale indeterminata ed ampia» (Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.).2. Nel caso specifico, il giudice dell’esecuzione, all’esito di un attentoesame delle sentenze ha evidenziato che, oltre al lasso temporale, non breve,esistente tra le singole fattispecie, ostava al riconoscimento della continuazioneanche l’assenza degli altri indici positivi. I reati sono stati commessi nei confrontidi diverse persone offese, sono di natura diversa, benché contro il patrimonio(essendo la prima una ipotesi di appropriazione indebita e le altre due di truffa),sono stati realizzati con modalità distinte, nell’esercizio di attività professionalidiverse (la prima e la seconda in ambito immobiliare e la terza in attivitàfinanziaria). Ebbene, la motivazione appare tratta alla luce di principi corretti,aderenti agli arresti di questa Corte, come sopra riportati, e sulla base dielementi di fatto incontestati.Il giudicante ha ritenuto che anche le due prime fattispecie, benché piùaffini, non potessero ritenersi esecutive di un medesimo disegno criminoso,essendo comunque decorso un anno tra i due episodi. La valutazione èconvincente in quanto non si allega nessuna ragione che giustifichi unache i singoli reati siano il frutto di ideazioni estemporanee, legate ad unanecessità momentanea, più che ad una determinazione unitaria.Infondata è anche la lagnanza relativa all’omessa valutazione dell’istanzaalla luce della continuazione interna riconosciuta nella sentenza sub 1). Edinfatti, il giudicante ha esplicitamente valutato tale profilo, pervenendo, tuttavia,ad escluderne la rilevanza sia perché nessuna continuazione era statariconosciuta in quella sentenza, sia perché si verteva in ipotesi diverse percontesto temporale e per le persone coinvolte. Con tale argomento, il ricorrentenon si confronta.2. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]