CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 11741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; letti gli atti, il ricorso e il decreto impugnato; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto in data 11 luglio 2023 (motivazione depositata il successivo 10 agosto), ha respinto l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 gennaio 2020 con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di anni tre, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di euro 2.000. 2. Avverso il decreto di appello, il proposto ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce violazione di legge (artt. 4, comma 1, lett. d), e 1, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011) in riferimento alle ritenute sussistenza e attualità della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso «soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (così, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01). 2. Il decreto impugnato illustra in modo adeguato le ragioni in base alle quali ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del Musolino, presupposto dell'applicazione della misura di prevenzione personale. In particolare, si evidenziano i seguenti elementi: a) nei confronti del proposto è stata applicata nel giugno del 2019 la custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 TU Stup. (fatti commessi in concorso con la madre, i fratelli e altri soggetti) e dagli atti di indagine a sostegno di detta misura è emersa la pericolosità dell'associazione, i cui componenti hanno anche compiuto il feroce pestaggio di un associato, accusato di essersi impossessato di 9 grammi di cocaina e 47 grammi di eroina; b) Musolino è gravato di condanne definitive per detenzione e cessione di stupefacenti (fatti commessi tra il 2004 e il 2005) e per detenzione di armi clandestine (fatto accertato nel 2010); c) il predetto è stato destinatario di misura della sorveglianza speciale (applicata con decreto del 2007 e aggravata nel 2012 con prolungamento della durata di sei mesi per violazione delle prescrizioni, fatto per il quale riportava condanna definitiva. 2.1. Per quanto riguarda il requisito della "attualità", il decreto di appello rileva che la contestazione della fattispecie associativa è "aperta" e che per la suindicata condotta ex art. 74 TU Stup. Musolino è stato condannato in primo grado (condanna dalla quale, previa autonoma valutazione effettuata dal Tribunale emerge in modo evidente l'attualità della pericolosità sociale), responsabilità penale confermata dalla Corte di appello con sentenza del 14 novembre del 2022, che ha inflitto al proposto la pena di anni dieci, mesi nove e giorni dieci di reclusione (alla data del decreto impugnato non risultava ancora depositata la relativa motivazione). 2.2. A fronte di tale esaustiva e non illogica articolazione argomentativa, le deduzioni del ricorrente risultano del tutto generiche (in sostanza ci si duole che non si è atteso il deposito delle motivazioni della condanna in appello dalle quali, si assume, potevano emergere elementi tali da infirmare il giudizio di pericolosità sociale) e non sono quindi idonee a dimostrare che il decreto impugnato sia affetto da violazione di legge, nei sensi sopra indicati. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua in ragione della causa di inammissibilità - di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 20