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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29369/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6162-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 4564/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 24/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 06162 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- r.c . 6162/2021 Agenzia delle Entrate c/ Di vita [OSCURATO:PERSONA].:enuto che: L'Acenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C-TR della Sicilia, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità erede qua e coniuge [OSCURATO:PERSONA], di avviso di liquidazione anno 2005, co quale veniva revocata l'agevolazione per acquisto "prima casa", per non avere il beneficiario trasferito la residenza anagrafica nel Comune (2ui era sito l'immobile.

La CTR ha ritenuto che l'obbligo di t.rEserimento della residenza non sussiste per alcune categorie, come rni1i :ari e affini, che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 66

I. 342/2000; né 13 mancata specificazione del diritto alla deroga nell'atto di acquisto preclude di farlo successivamente valere senza termini di decadenza e,f1) preclusioni. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso.

Cc rsiderato che:

1. Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.66

I. :;z-2/2000 nonché dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la C:TR ritenuto spettanti i benefici per l'acquisto della "prima casa" a faYere del contribuente che, in quanto appartenente al corpo dei vigili de 1:uoco, sarebbe esentato dall'obbligo di trasferire la sua residenza ne.

Comune in cui è ubicato l'immobile.

2. li motivo è fondato.

La CTR ha errato nel ritenere che l'appartenenza al corpo dei Vigili de fuoco fosse equiparabile all'appartenenza alle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all'art.66 della L. 342/2000, secondo cui n,)rì è richiesta la condizione della residenza nel Comune ove sorge tà abitativa" prevista dalla Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa parte annessa al TUR.

2.2. Si tratta pertanto di una fattispecie non sussumibile in quella descritta dalla norma agevolatrice, il cui chiaro ed inequivocabile testo atl r buisce il beneficio all'acquirente dell'immobile appartenente a una bei individuata e circoscritta categoria (forze armate e forze di polizia).

2.3. Va sul punto ribadito che, per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013, n. 5933 del 2013, da [OSCURATO:PERSONA]. 28055/2021) che in materia fiscale le norme che stz:biliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai se 15i dell'art 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio ana ogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le co -dizioni dalla stessa espressamente considerati (v. in termini Cass.4839/2022).

2.4. In base alla giurisprudenza di questa Corte "i benefici fiscali per l'a:quisto della prima casa, previsti dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a ch gossa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare ne Comune dove ha acquistato l'immobile "senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile" (Cass. 10072/2019; Cass. n. 1530/2012, n. 13345 del 2016). 2.!3, E' stato altresì precisato che il requisito della destinazione del nuolo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, utenze) in luogo della ce -tlficazione anagrafica (Cass. n. 3713 del 13/02/2017).

3. La CTR ha pertanto errato nel ritenere sussistenti le condizioni preAste dalla legge per il mantenimento dell'agevolazione della prima ca

4. Col secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione deg i artt. 91 e s.s. c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR co --dannato l'Ufficio al pagamento delle spese processuali in mancanza di costituzione dell'intimato.

4. _Il motivo va dichiarato assorbito.

Il ricorso va pertanto accolto quanto al primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; ca ;sa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio anzlie per le spese alla CTR della Sicilia.

Roma, 5 luglio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6162-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 4564/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di MESSINA, depositata il 24/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 06162 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- r.c . 6162/2021 Agenzia delle Entrate c/ Di vita [OSCURATO:PERSONA].:enuto che: L'Acenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C-TR della Sicilia, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità erede qua e coniuge [OSCURATO:PERSONA], di avviso di liquidazione anno 2005, co quale veniva revocata l'agevolazione per acquisto "prima casa", per non avere il beneficiario trasferito la residenza anagrafica nel Comune (2ui era sito l'immobile. La CTR ha ritenuto che l'obbligo di t.rEserimento della residenza non sussiste per alcune categorie, come rni1i :ari e affini, che ne sono esonerati ai sensi dell'art. 66 I. 342/2000; né 13 mancata specificazione del diritto alla deroga nell'atto di acquisto preclude di farlo successivamente valere senza termini di decadenza e,f1) preclusioni. [OSCURATO:PERSONA] si costituisce con controricorso. Cc rsiderato che: 1. Col primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.66 I. :;z-2/2000 nonché dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la C:TR ritenuto spettanti i benefici per l'acquisto della "prima casa" a faYere del contribuente che, in quanto appartenente al corpo dei vigili de 1:uoco, sarebbe esentato dall'obbligo di trasferire la sua residenza ne. Comune in cui è ubicato l'immobile. 2. li motivo è fondato. La CTR ha errato nel ritenere che l'appartenenza al corpo dei Vigili de fuoco fosse equiparabile all'appartenenza alle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare, che hanno come tali diritto alle agevolazioni di cui all'art.66 della L. 342/2000, secondo cui n,)rì è richiesta la condizione della residenza nel Comune ove sorge tà abitativa" prevista dalla Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa parte annessa al TUR. 2.2. Si tratta pertanto di una fattispecie non sussumibile in quella descritta dalla norma agevolatrice, il cui chiaro ed inequivocabile testo atl r buisce il beneficio all'acquirente dell'immobile appartenente a una bei individuata e circoscritta categoria (forze armate e forze di polizia). 2.3. Va sul punto ribadito che, per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013, n. 5933 del 2013, da [OSCURATO:PERSONA]. 28055/2021) che in materia fiscale le norme che stz:biliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai se 15i dell'art 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio ana ogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le co -dizioni dalla stessa espressamente considerati (v. in termini Cass.4839/2022). 2.4. In base alla giurisprudenza di questa Corte "i benefici fiscali per l'a:quisto della prima casa, previsti dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 (conv. in legge 19 luglio 1993, n. 243), spettano unicamente a ch gossa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare ne Comune dove ha acquistato l'immobile "senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile" (Cass. 10072/2019; Cass. n. 1530/2012, n. 13345 del 2016). 2.!3, E' stato altresì precisato che il requisito della destinazione del nuolo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, utenze) in luogo della ce -tlficazione anagrafica (Cass. n. 3713 del 13/02/2017). 3. La CTR ha pertanto errato nel ritenere sussistenti le condizioni preAste dalla legge per il mantenimento dell'agevolazione della prima ca 4. Col secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione deg i artt. 91 e s.s. c.p.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR co --dannato l'Ufficio al pagamento delle spese processuali in mancanza di costituzione dell'intimato. 4. _Il motivo va dichiarato assorbito. Il ricorso va pertanto accolto quanto al primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; ca ;sa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio anzlie per le spese alla CTR della Sicilia. Roma, 5 luglio 2022 I
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