CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 30070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 3 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pescara, emessa in data 7 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per concorso nel reato di ricettazione. Considerato che l'unico motivo dì ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto, sebbene alla stregua della recente '4riforma Cartabia“possa teoricamente riconoscersi anche per i delitti di ricettazione, trebna2ze=cepeeifiecula richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludano una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità, come avvenuto nella specie, in cui la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi attenuata della ricettazione per la rilevantissima quantità dei beni ricettati, 4212 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 giug