CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 42967/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 21/11/2019 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Agrigento per il reato di furto di energia elettrica abusivamente prelevata in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] in Ravanusa. Deduce la violazione di legge, sostenendo che l'imputato non aveva la disponibilità dell'utenza, in quanto l'hotel era gestito da una società di capitali avente un amministratore esterno alla compagine proprietaria, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere generico, per la reiterazione delle medesime doglianze già proposte con l'appello, e motivatamente respinte, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati. La sentenza impugnata ha infatti compiutamente e logicamente motivato in merito alla individuazione del responsabile, evidenziando che l'imputato non solo era l'intestatario dell'utenza - e quindi il soggetto cui il contatore manomesso era affidato, tenuto al pagamento delle bollette e beneficiario della sottofatturazione ma al momento della verifica si mostrò l'effettivo gestore dell'attività alberghiera che si svolgeva nell'immobile, ed accompagnò i verificatori dell'Enel per il controllo del contatore, sottoscrivendo senza riserve il verbale; quanto all'amministratore della società di capitali, la Corte territoriale ha evidenziato come la documentazione prodotta fosse risalente al 1994, non in grado di attestare in maniera attendibile l'attuale gestione della compagine societaria, pure attribuita all'imputato dai testimoni Capobianco e Falletta. Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a censurare la valutazione e a riproporre la deduzione difensiva, sollecitando una rivalutazione del merito. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere es