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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 27919/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede del 24/5/2021, con il quale era stata disposta l'espulsione del detenuto dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del comma 5 dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

2. Avverso detto provvedimento l'espulso ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, i seguenti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogi- cità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

In particolare, il ricorso lamenta che il Tribunale ha respinto l'opposizione con mero riferimento all'asserita genericità degli assunti del Jahangir, dunque con motivazione apparente; né il riferimento alla irrilevanza delle aspettative dell'opponente, il quale aveva affermato di volere restare in Italia, può offrire una traccia del percorso logico-argomentativo che ha condotto al rigetto della opposizione: per questo profilo la motivazione è illogica perché non considera che una persona detenuta dal dicembre 2019 non può fornire alcun riscontro alle aspettative di restare in Italia e cercarsi un'abitazione ed un lavoro.

2.2. Nel secondo motivo si deduce la carenza dei presupposti per disporre l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, in quanto nell'impugnata ordinanza è mancato un concreto accertamento della pericolosità sociale del Jahangir.

Inoltre, si evidenzia che il condannato ha quasi interamente espiato la sua pena, sicché non risulta correttamente disposta la sanzione alternativa dell'espulsione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Jahangir è inammissibile.

1.1. Il ricorso ha evidenziato circostanze dedotte per la prima volta in sede di legittimità, in particolare quelle attinenti al vaglio della pericolosità sociale del ricorrente che non era stato oggetto di esame dinanzi ai giudici della sorveglianza, chiamati a pronunciarsi soltanto sui punti dell'assenza di radica- mento in Bangladesh del Jahangir e dei suoi intendimenti di restare in Italia: punti che sono stati esaustivamente trattati dal Magistrato di sorveglianza e dal collegio chiamato a pronunciarsi sull'opposizione.1.2.

Dall'insieme dei provvedimenti risulta, altresì, che sono state osser- vate le condizioni di legge per disporre l'espulsione a titolo di sanzione sosti- tutiva.

Si rileva in diritto che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, l'espulsione dello straniero di cui all'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998 ha natura amministrativa e costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, rv. 249175; Corte cost., ord. n. 226 del 2004), salve le situazioni di inespellibilità di cui all'art. 19, che devono essere integrate dalla ricorrenza, al momento della decisione, della compiuta situazione delineata dalla norma di rinvio (sez. 1, n. 26753 del 27/05/2009, Boshi, rv. 244715).

Essa presuppone che lo straniero versi nelle situazioni di cui all'art. 13, comma 2, stesso testo legislativo, che consentono di disporne l'espulsione amministrativa, "alla quale si dovrebbe comunque e certamente dare corso al termine dell'esecu- zione della pena detentiva, cosicché, nella sostanza, viene solo ad essere anticipato un provvedimento di cui già sussistono le condizioni" (Corte cost., ord.369 del 1999 e 226 del 2004).

1.3. A tal fine, nessuna rilevanza spiega l'eventualità - che nel caso di specie pare essersi verificata, attesa l'indicazione del fine-pena al 20/5/2022 - di una compiuta espiazione della pena da parte dell'interessato.

Invero, l'esegesi di legittimità di questa Corte è nel senso che il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, adottato dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 quale misura alternativa della pena detentiva inferiore ad anni due, se emesso nel ricorso delle condizioni legittimanti e successivamente non annullato in sede di opposizione o non revocato dall'autorità che lo ha emesso, è valido ed efficace e può essere portato ad esecuzione anche se nel frattempo l'espiazione della pena detentiva sia terminata (così, in motivazione, Sez. 1, n. 23705 del 18/06/2020, Aliaj, Rv. 279929).

Infatti, soltanto la pendenza del termine per proporre opposizione e del relativo procedimento sino alla decisione del tribunale di sorveglianza produce l'effetto sospensivo dell'esecuzione del decreto espulsivo a norma del comma 7 dell'art. 16, che, una volta divenuto irrevocabile contiene un comando cogente, da attuarsi anche coattivamente.

Ove si sia esaurito il rapporto esecutivo nel cui contesto era stata ordinata l'espulsione, l'interessato può chiederne la revoca allo stesso ufficio di sorveglianza che l'aveva disposta, oppure far valere la relativa evenienza quale motivo legittimante il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al rientro anticipato.2.

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che; nella specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria medesima consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della equa somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'opposizione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza in sede del 24/5/2021, con il quale era stata disposta l'espulsione del detenuto dal territorio dello Stato a titolo di sanzione alternativa alla detenzione ai sensi del comma 5 dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 2. Avverso detto provvedimento l'espulso ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, i seguenti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogi- cità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. In particolare, il ricorso lamenta che il Tribunale ha respinto l'opposizione con mero riferimento all'asserita genericità degli assunti del Jahangir, dunque con motivazione apparente; né il riferimento alla irrilevanza delle aspettative dell'opponente, il quale aveva affermato di volere restare in Italia, può offrire una traccia del percorso logico-argomentativo che ha condotto al rigetto della opposizione: per questo profilo la motivazione è illogica perché non considera che una persona detenuta dal dicembre 2019 non può fornire alcun riscontro alle aspettative di restare in Italia e cercarsi un'abitazione ed un lavoro. 2.2. Nel secondo motivo si deduce la carenza dei presupposti per disporre l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998, in quanto nell'impugnata ordinanza è mancato un concreto accertamento della pericolosità sociale del Jahangir. Inoltre, si evidenzia che il condannato ha quasi interamente espiato la sua pena, sicché non risulta correttamente disposta la sanzione alternativa dell'espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di Jahangir è inammissibile. 1.1. Il ricorso ha evidenziato circostanze dedotte per la prima volta in sede di legittimità, in particolare quelle attinenti al vaglio della pericolosità sociale del ricorrente che non era stato oggetto di esame dinanzi ai giudici della sorveglianza, chiamati a pronunciarsi soltanto sui punti dell'assenza di radica- mento in Bangladesh del Jahangir e dei suoi intendimenti di restare in Italia: punti che sono stati esaustivamente trattati dal Magistrato di sorveglianza e dal collegio chiamato a pronunciarsi sull'opposizione.1.2. Dall'insieme dei provvedimenti risulta, altresì, che sono state osser- vate le condizioni di legge per disporre l'espulsione a titolo di sanzione sosti- tutiva. Si rileva in diritto che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, l'espulsione dello straniero di cui all'art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 286 del 1998 ha natura amministrativa e costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge (sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, rv. 249175; Corte cost., ord. n. 226 del 2004), salve le situazioni di inespellibilità di cui all'art. 19, che devono essere integrate dalla ricorrenza, al momento della decisione, della compiuta situazione delineata dalla norma di rinvio (sez. 1, n. 26753 del 27/05/2009, Boshi, rv. 244715). Essa presuppone che lo straniero versi nelle situazioni di cui all'art. 13, comma 2, stesso testo legislativo, che consentono di disporne l'espulsione amministrativa, "alla quale si dovrebbe comunque e certamente dare corso al termine dell'esecu- zione della pena detentiva, cosicché, nella sostanza, viene solo ad essere anticipato un provvedimento di cui già sussistono le condizioni" (Corte cost., ord.369 del 1999 e 226 del 2004). 1.3. A tal fine, nessuna rilevanza spiega l'eventualità - che nel caso di specie pare essersi verificata, attesa l'indicazione del fine-pena al 20/5/2022 - di una compiuta espiazione della pena da parte dell'interessato. Invero, l'esegesi di legittimità di questa Corte è nel senso che il provvedimento di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, adottato dal Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998 quale misura alternativa della pena detentiva inferiore ad anni due, se emesso nel ricorso delle condizioni legittimanti e successivamente non annullato in sede di opposizione o non revocato dall'autorità che lo ha emesso, è valido ed efficace e può essere portato ad esecuzione anche se nel frattempo l'espiazione della pena detentiva sia terminata (così, in motivazione, Sez. 1, n. 23705 del 18/06/2020, Aliaj, Rv. 279929). Infatti, soltanto la pendenza del termine per proporre opposizione e del relativo procedimento sino alla decisione del tribunale di sorveglianza produce l'effetto sospensivo dell'esecuzione del decreto espulsivo a norma del comma 7 dell'art. 16, che, una volta divenuto irrevocabile contiene un comando cogente, da attuarsi anche coattivamente. Ove si sia esaurito il rapporto esecutivo nel cui contesto era stata ordinata l'espulsione, l'interessato può chiederne la revoca allo stesso ufficio di sorveglianza che l'aveva disposta, oppure far valere la relativa evenienza quale motivo legittimante il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al rientro anticipato.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che; nella specie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria medesima consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della equa somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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