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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08723/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7037-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 593/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] 10 settembre 2020, n. 593, che ha rigettato l'appello della ricorrente.

Resiste con controricorso Tegra costruzioni s.r.l. in amministrazione giudiziaria.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", in quanto il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare il certificato di esecuzione dei lavori del 15 giugno 2011.

A prescindere dai profili di genericità in esso presenti, il motivo è in ogni caso inammissibile avendo la parte censurato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio senza considerare che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter c.p.c., quando la decisione impugnata è fondata in relazione alle questioni di fatto sulle stesse ragioni della pronuncia di primo grado il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c.

Come ha precisato questa Corte, per evitare l'inammissibilità del motivo, il ricorrente in cassazione "deve indicare le ragioni di fatto poste a base rispettivamente della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che Ric. 2021 n. 07037 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -2- esse sono tra loro diverse" (così Cass. n. 26774/2016), adempimento che la società [OSCURATO:PERSONA] non ha posto in essere.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] 1 7 N 2022 Ric. 2021 n. 07037 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -3- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico // zA, E • C_L-»);-2_. ,_.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7037-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 593/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] 10 settembre 2020, n. 593, che ha rigettato l'appello della ricorrente. Resiste con controricorso Tegra costruzioni s.r.l. in amministrazione giudiziaria. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso lamenta ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", in quanto il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare il certificato di esecuzione dei lavori del 15 giugno 2011. A prescindere dai profili di genericità in esso presenti, il motivo è in ogni caso inammissibile avendo la parte censurato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio senza considerare che, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter c.p.c., quando la decisione impugnata è fondata in relazione alle questioni di fatto sulle stesse ragioni della pronuncia di primo grado il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c. Come ha precisato questa Corte, per evitare l'inammissibilità del motivo, il ricorrente in cassazione "deve indicare le ragioni di fatto poste a base rispettivamente della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che Ric. 2021 n. 07037 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- esse sono tra loro diverse" (così Cass. n. 26774/2016), adempimento che la società [OSCURATO:PERSONA] non ha posto in essere. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 3 dicembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] 1 7 N 2022 Ric. 2021 n. 07037 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- CORTE DI CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico // zA, E • C_L-»);-2_. ,_. "-) ,e ( 2-0 -7 ek: -(ey" I 2 / p( ek__ Ce,)t}t-9.__ I t2.-- i'--) ,, 3 i, ct‘c)p.,...) (,',_.___ C: - i ...,. ,1 n „ "7- 12°._9.----2- (-L) ,'Ot_A2 -,--, I C y ( . de,_ tir, e-ci (:-(1)?2 <-;fe- ??; \;-
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