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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 31659/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto iscritto al n. 30679/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], -Ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Controricorrente- avverso la SENTENZA n. 333/2020 della [OSCURATO:PERSONA], emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 07/05/2020.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 30679/2020 Numero sezionale 4146/2025 Numero di raccolta generale 31659/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30679/2020 Numero sezionale 4146/2025 Numero di raccolta generale 31659/2025 Data pubblicazione 04/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto iscritto al n. 30679/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], -Ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -Controricorrente- avverso la SENTENZA n. 333/2020 della [OSCURATO:PERSONA], emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata il 07/05/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 30679/2020 Numero sezionale 4146/2025 Numero di raccolta generale 31659/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30679/2020 Numero sezionale 4146/2025 Numero di raccolta generale 31659/2025 Data pubblicazione 04/12/2025
Decreto Cassazione n. 31659/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris