Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 01812/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4030/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87M05 L400L), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D08 F158K), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, corso d’Italia n. 102, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2735/2017, pubblicata il 17 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Liquidazione compensi penali – Appello – Ammissibilità R.G.N. 4030/18 C.C.15/11/2022 lettele memorie depositate nell’interesse delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 1206/2015, emesso il 25 settembre 2015, notificato il 20 ottobre 2015, munito della clausola di provvisoria esecuzione, il Tribunale di Ferrara ingiungevaa [OSCURATO:PERSONA], il pagamento, in favore d ell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 94.635,01, oltre spese ed accessori, a titolo di compenso per l’attività difensiva prestata, a vantaggio dell’ingiunto, in due procedimenti penali pendenti davanti al Tribunale di Brescia.

Con atto di citazione notificat o il 27 novembre - 2 dicembre 2015, depositatoil 3 dicembre 2015 (ai fini dell’iscrizione a ruolo), il Braidic proponeva opposizione econveniva, davanti al Tribunale di Ferrara, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], eccependo, in rito, l’incompetenza territoriale del foro prescelto e, nel merito, la non congruità della somma richiesta, posto che le parti avevano raggiunto un accordo per un compenso onnicomprensivo di euro 10.000,00, successivamente aumentato ad euro 13.000,00, già versato dall’opponente.

Si costituiva in giudizio il professionista, il quale resisteva all’opposizione, rilevandone la tardività, a fronte del deposito della citazione introduttiva dell’opposizione, anziché della proposizione con ricorso.

Quindi, il Tribunale adito, in composizione collegiale, con sentenza n. 1116/2016, pubblicata il 9 dicembre 2016, previa disposizione del mutamento del rito da ordinario a speciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’opposizione e, per l’effetto, confermava l’opposto decreto ingiuntivo.

In proposito, osservava : che, trattandosi di opposizione avverso provvedimento monitorio relativo alla liquidazione di compensi per le prestazioni giudiziali svolte, si sarebbe dovuto applicare il rito sommario di cognizione, con l’effetto che l’atto introduttivo di tale opposizione avrebbe dovuto assumere la forma del ricorso; che la trattazione secondo il modello sommario di cognizione, in ordine al giudizio di liquidazione dei compensi, riguardava anche l’ipotesi in cui esso avesse avuto ad oggetto questioni attinenti all’an debeatur; che, all’esito della conversione dell’atto introduttivo nullo, risultava che la citazione introduttiva dell’opposizione era stata depositata in cancelleria oltre il termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, sicché essa era affetta da insanabile tardività. 2.–Con citazione notificata il 10 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, rilevando: 1) che gli artt. 28 della legge n. 794/1942 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, in ordine alla disposizione della trattazione del procedimento nelle forme del rito sommario di cognizione, non si sarebbero potuti applicare nel caso di contestazione della stessa esistenza del diritto al compenso; 2) che, in ogni caso, il Tribunale adito in prime cure era territorialmente incompetente.

Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello spiegato.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il provvedimento impugnato era stato reso all’esito dello svolgimento di un procedimento sommario di cognizione, in conformità alla disciplina di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, disciplina espressamente richiamata dal Tribunale; b ) che, nonostante la formale intestazione del provvedimento conclusivo quale sentenza, il provvedimento impugnato era chiaramente riconducibile all’ordinanza di cui al citato art. 14, stante l’espresso richiamo ivi effettuato nonché la natura collegiale dell’organo decidente; c) che l’appello di detto provvedimento era espressamente escluso ex lege, sulla base della qualificazione attribuita dal Giudice all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge n. 794/1942 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’applicazione del rito sommario di cognizione, e la conseguente inappellabilità dell’ordinanza conclusiva del procedimento, riguardassero, non soltanto la determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista, bensì anche questioni diverse e, in particolare, le contestazioni inerenti agli stessi presupposti del diritto al compenso, ai limiti del mandato, all’effettiva esecuzione delle prestazioni e alla sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata.

Sicché, ad avviso dell’istante, qualora il cliente avesse esteso il contraddittorio – come nel caso di specie – anche all’ an debeatur, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso proposto secondo le norme censurate, dovendo proseguire il procedimento nelle forme del rito ordinario di cognizione.

Per l’effetto, il provvedimento finale sarebbe stato impugnabile con l’appello. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge n. 794/1942 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, per avere la Corte di merito ritenuto che il procedimento speciale regolato dalle norme emarginate si applicasse anche alla liquidazione dei compensi professionali per prestazioni giudiziali penali.

Per converso, ad avviso dell’istante, a fronte di simili prestazioni, si sarebbe dovuto applicare il rito ordinario, con la conseguente appellabilità della pronuncia emessa dal Giudice di prime cure. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame della natura delle prestazioni rese dal professionista, per avere la Corte distrettuale tralasciato di rilevare che le prestazioni giudiziali per le quali si invocava il pagamento del compenso attenevano alla materia penale, sicché avrebbero inciso sull’ammissibilità dell’appello, fondato sull’erroneo convincimento che le prestazioni giudiziali fossero esclusivamente di natura civile. 4.– Tan to premesso, è pregiudiziale sul piano logico – in quanto relativo, a monte, al tema della stessa applicabilità della procedura speciale – lo scrutinio del secondo e del terzo motivo, che possono essere decisi congiuntamente, in quanto afferenti alla stessa questione.

Le doglianze sono fondate. 4.1.– Anzitutto, sul piano formale, è stato debitamente spiegato appello avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado.

Si rammenta, al riguardo: a) che l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata introdotta, davanti al Tribunale, seguendo il rito ordinario di cognizione; b) che, infatti, l’atto introduttivo del giudizio ha avuto la forma della citazione; c) che, inoltre, la trattazione del procedimento ha seguito il modello ordinario di cognizione, con la concessione dei termini per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum , ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c.; d) che la controversia, nella fase decisoria, è stata trattata nelle forme del rito ordinario di cognizione, con la disposizione della precisazione delle conclusioni e con il successivo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c.; e) che, all’esito, la controversia in primo grado è stata definita con sentenza collegiale; f ) che, ancora, il Tribunale, solo nel corpo del provvedimento conclusivo del procedimento, ha disposto il mutamento del rito, ritenendo che esso dovesse svolgersi nelle forme del rito speciale sommario di cognizione di cui agli artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c.; g ) che, in ultimo, la sentenza collegiale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, affermando altresì che – a fronte della proposizione dell’opposizione con citazione, anziché con ricorso – la tardività del deposito della citazione, con contestuale iscrizione a ruolo, avrebbe impedito di considerare tempestiva l’opposizione (perché proposta oltre il termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento monitorio), sicché non è stata fatta applicazione dell’art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguitoprima del mutamento (norma applicabile soltanto alle controversie promosse nelle forme previste dai modelli regolati dal medesimo decreto: Cass. Sez.

U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022; indipendentemente dal momento in cui il mutamento del rito è stato disposto: Cass. Sez.

U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022).

Per l’effetto, l’odierno ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia di prime cure, sostenendo che non avrebbe trovato applicazione il rito speciale sommario di cognizione.

La Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, poiché, essendo rivolta contro provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, esso sarebbe stato inappellabile e impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione.

In ragione dell’excursus delineato – e pur facendo applicazione del principio dell’apparenza, a tutela dell’affidamento delle parti, secondo cui i mezzi di impugnazione devono essere individuati alla stregua della qualificazione giuridica che del provvedimento ha dato il giudice che lo ha emesso, e non già avendo riguardo all’effettiva natura che esso avrebbe dovuto assumere – l’impugnazione è stata correttamente interposta attraverso il mezzo dell’appello, avendo riguardo al rito in concreto adottato e alla forma assunta dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13/02/2015).

E ciò perché la “sentenza” collegiale emessaa conclusione del giudizio di prime cure non poteva essere parificata, in ragione degli elementi innanzi esposti, ad una “ordinanza” conclusiva di un procedimento che avesse seguito, in concreto, il rito sommario speciale di cognizione (benché solo nel corpo della sentenza collegiale il Tribunale abbia disposto il mutamento del rito, dando luogo ad una pronuncia “ibrida”). 4.2.– In conseguenza, sul piano sostanziale, la pretesa azionata (pagamento di prestazioni in materia penale) non esigeva il rispetto delle forme del procedimento sommario speciale di cognizione (che, invece, il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione).

Infatti, la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 – applicabile alle sole controversie di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile –, ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell’art. 14 cit. (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19025 del 27/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 20293 del 14/10/2004).

Ne discende che la declaratoria di inammissibilità del gravame è erronea e le sottese questioni relative alla liquidazione dei compensi richiesti avrebbero dovuto essere affrontate nel merito. 5.–All’esito, la rimanente censura è assorbita. 6.– In definitiva, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo, mentre il rimanente motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il rimanente motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 4030/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87M05 L400L), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D08 F158K), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Roma, corso d’Italia n. 102, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 2735/2017, pubblicata il 17 novembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Liquidazione compensi penali – Appello – Ammissibilità R.G.N. 4030/18 C.C.15/11/2022 lettele memorie depositate nell’interesse delle parti ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 1206/2015, emesso il 25 settembre 2015, notificato il 20 ottobre 2015, munito della clausola di provvisoria esecuzione, il Tribunale di Ferrara ingiungevaa [OSCURATO:PERSONA], il pagamento, in favore d ell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 94.635,01, oltre spese ed accessori, a titolo di compenso per l’attività difensiva prestata, a vantaggio dell’ingiunto, in due procedimenti penali pendenti davanti al Tribunale di Brescia. Con atto di citazione notificat o il 27 novembre - 2 dicembre 2015, depositatoil 3 dicembre 2015 (ai fini dell’iscrizione a ruolo), il Braidic proponeva opposizione econveniva, davanti al Tribunale di Ferrara, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], eccependo, in rito, l’incompetenza territoriale del foro prescelto e, nel merito, la non congruità della somma richiesta, posto che le parti avevano raggiunto un accordo per un compenso onnicomprensivo di euro 10.000,00, successivamente aumentato ad euro 13.000,00, già versato dall’opponente. Si costituiva in giudizio il professionista, il quale resisteva all’opposizione, rilevandone la tardività, a fronte del deposito della citazione introduttiva dell’opposizione, anziché della proposizione con ricorso. Quindi, il Tribunale adito, in composizione collegiale, con sentenza n. 1116/2016, pubblicata il 9 dicembre 2016, previa disposizione del mutamento del rito da ordinario a speciale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’opposizione e, per l’effetto, confermava l’opposto decreto ingiuntivo. In proposito, osservava : che, trattandosi di opposizione avverso provvedimento monitorio relativo alla liquidazione di compensi per le prestazioni giudiziali svolte, si sarebbe dovuto applicare il rito sommario di cognizione, con l’effetto che l’atto introduttivo di tale opposizione avrebbe dovuto assumere la forma del ricorso; che la trattazione secondo il modello sommario di cognizione, in ordine al giudizio di liquidazione dei compensi, riguardava anche l’ipotesi in cui esso avesse avuto ad oggetto questioni attinenti all’an debeatur; che, all’esito della conversione dell’atto introduttivo nullo, risultava che la citazione introduttiva dell’opposizione era stata depositata in cancelleria oltre il termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo, sicché essa era affetta da insanabile tardività. 2.–Con citazione notificata il 10 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, rilevando: 1) che gli artt. 28 della legge n. 794/1942 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, in ordine alla disposizione della trattazione del procedimento nelle forme del rito sommario di cognizione, non si sarebbero potuti applicare nel caso di contestazione della stessa esistenza del diritto al compenso; 2) che, in ogni caso, il Tribunale adito in prime cure era territorialmente incompetente. Decidendo sul gravame interposto, cui resisteva [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello spiegato. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che il provvedimento impugnato era stato reso all’esito dello svolgimento di un procedimento sommario di cognizione, in conformità alla disciplina di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, disciplina espressamente richiamata dal Tribunale; b ) che, nonostante la formale intestazione del provvedimento conclusivo quale sentenza, il provvedimento impugnato era chiaramente riconducibile all’ordinanza di cui al citato art. 14, stante l’espresso richiamo ivi effettuato nonché la natura collegiale dell’organo decidente; c) che l’appello di detto provvedimento era espressamente escluso ex lege, sulla base della qualificazione attribuita dal Giudice all’azione proposta, alla controversia e alla decisione, a prescindere dalla sua esattezza. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge n. 794/1942 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’applicazione del rito sommario di cognizione, e la conseguente inappellabilità dell’ordinanza conclusiva del procedimento, riguardassero, non soltanto la determinazione della misura del corrispettivo spettante al professionista, bensì anche questioni diverse e, in particolare, le contestazioni inerenti agli stessi presupposti del diritto al compenso, ai limiti del mandato, all’effettiva esecuzione delle prestazioni e alla sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata. Sicché, ad avviso dell’istante, qualora il cliente avesse esteso il contraddittorio – come nel caso di specie – anche all’ an debeatur, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile il ricorso proposto secondo le norme censurate, dovendo proseguire il procedimento nelle forme del rito ordinario di cognizione. Per l’effetto, il provvedimento finale sarebbe stato impugnabile con l’appello. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 della legge n. 794/1942 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, per avere la Corte di merito ritenuto che il procedimento speciale regolato dalle norme emarginate si applicasse anche alla liquidazione dei compensi professionali per prestazioni giudiziali penali. Per converso, ad avviso dell’istante, a fronte di simili prestazioni, si sarebbe dovuto applicare il rito ordinario, con la conseguente appellabilità della pronuncia emessa dal Giudice di prime cure. 3.–Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., dell’omesso esame della natura delle prestazioni rese dal professionista, per avere la Corte distrettuale tralasciato di rilevare che le prestazioni giudiziali per le quali si invocava il pagamento del compenso attenevano alla materia penale, sicché avrebbero inciso sull’ammissibilità dell’appello, fondato sull’erroneo convincimento che le prestazioni giudiziali fossero esclusivamente di natura civile. 4.– Tan to premesso, è pregiudiziale sul piano logico – in quanto relativo, a monte, al tema della stessa applicabilità della procedura speciale – lo scrutinio del secondo e del terzo motivo, che possono essere decisi congiuntamente, in quanto afferenti alla stessa questione. Le doglianze sono fondate. 4.1.– Anzitutto, sul piano formale, è stato debitamente spiegato appello avverso il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado. Si rammenta, al riguardo: a) che l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata introdotta, davanti al Tribunale, seguendo il rito ordinario di cognizione; b) che, infatti, l’atto introduttivo del giudizio ha avuto la forma della citazione; c) che, inoltre, la trattazione del procedimento ha seguito il modello ordinario di cognizione, con la concessione dei termini per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum , ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c.; d) che la controversia, nella fase decisoria, è stata trattata nelle forme del rito ordinario di cognizione, con la disposizione della precisazione delle conclusioni e con il successivo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c.; e) che, all’esito, la controversia in primo grado è stata definita con sentenza collegiale; f ) che, ancora, il Tribunale, solo nel corpo del provvedimento conclusivo del procedimento, ha disposto il mutamento del rito, ritenendo che esso dovesse svolgersi nelle forme del rito speciale sommario di cognizione di cui agli artt. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e 702-bis c.p.c.; g ) che, in ultimo, la sentenza collegiale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, affermando altresì che – a fronte della proposizione dell’opposizione con citazione, anziché con ricorso – la tardività del deposito della citazione, con contestuale iscrizione a ruolo, avrebbe impedito di considerare tempestiva l’opposizione (perché proposta oltre il termine di 40 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento monitorio), sicché non è stata fatta applicazione dell’art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguitoprima del mutamento (norma applicabile soltanto alle controversie promosse nelle forme previste dai modelli regolati dal medesimo decreto: Cass. Sez. U, Sentenza n. 927 del 13/01/2022; indipendentemente dal momento in cui il mutamento del rito è stato disposto: Cass. Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022). Per l’effetto, l’odierno ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia di prime cure, sostenendo che non avrebbe trovato applicazione il rito speciale sommario di cognizione. La Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, poiché, essendo rivolta contro provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, esso sarebbe stato inappellabile e impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione. In ragione dell’excursus delineato – e pur facendo applicazione del principio dell’apparenza, a tutela dell’affidamento delle parti, secondo cui i mezzi di impugnazione devono essere individuati alla stregua della qualificazione giuridica che del provvedimento ha dato il giudice che lo ha emesso, e non già avendo riguardo all’effettiva natura che esso avrebbe dovuto assumere – l’impugnazione è stata correttamente interposta attraverso il mezzo dell’appello, avendo riguardo al rito in concreto adottato e alla forma assunta dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13/02/2015). E ciò perché la “sentenza” collegiale emessaa conclusione del giudizio di prime cure non poteva essere parificata, in ragione degli elementi innanzi esposti, ad una “ordinanza” conclusiva di un procedimento che avesse seguito, in concreto, il rito sommario speciale di cognizione (benché solo nel corpo della sentenza collegiale il Tribunale abbia disposto il mutamento del rito, dando luogo ad una pronuncia “ibrida”). 4.2.– In conseguenza, sul piano sostanziale, la pretesa azionata (pagamento di prestazioni in materia penale) non esigeva il rispetto delle forme del procedimento sommario speciale di cognizione (che, invece, il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della declaratoria di inammissibilità dell’opposizione). Infatti, la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa della parte nel processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 – applicabile alle sole controversie di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile –, ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, con conseguente appellabilità del provvedimento che definisce il relativo giudizio, essendo l’immediato ricorso per cassazione limitato alle decisioni rese ai sensi dell’art. 14 cit. (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 6817 del 11/03/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19025 del 27/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 20293 del 14/10/2004). Ne discende che la declaratoria di inammissibilità del gravame è erronea e le sottese questioni relative alla liquidazione dei compensi richiesti avrebbero dovuto essere affrontate nel merito. 5.–All’esito, la rimanente censura è assorbita. 6.– In definitiva, devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo, mentre il rimanente motivo è assorbito. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo e il terzo motivo, dichiara assorbito il rimanente motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in
Decreto Cassazione n. 01812/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris