CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 25645/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 14 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 26 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di tutti gli imputati, che contesta la mancata assunzione delle dichiarazioni dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 6 e 7 ha ampiamente evidenziato le falsità emerse nel racconto della prevenuta, così escludendo la necessità di assumere la prova richiesta; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello ha fornito solide argomentazioni a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, senza alcun pregio per le deduzioni difensive in ordine alla rivalutazione della condotta del medico assolto in primo grado, stante il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il giudice rimane libero di rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (ex plurimis, Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266656); Rilevato infine che il reato, tenuto conto degli eventi interruttivi e delle cause sospensive (queste ultime per complessivi giorni 184, come indicato in sentenza) si prescrive, nei confronti degli odierni imputati in data 01/03/2023 ma che come, a più riprese, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata, come nella presente fattispecie, successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi, cui è seguita memoria difensiva datata 16/03/2023, devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggi