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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24202/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 15 luglio 2020, con la quale Damiani PiefOomenico era stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione con applicazione della sospensione della patente di guida per anni due, in relazione al reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7, C.d.S.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea identificazione dell'imputato quale conducente dell'autovettura. 2.2 Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, co. 7, C.d.S.

2.3. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.4.

Violazione di legge in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Damiani si limita a prospettare censure in fatto, non deducibili in sede di legittimità.

La Corte di appello ha rilevato, con lineare e coerente motivazione, che l'imputato era stato correttamente identificato avendo egli stesso dichiarato che l'autovettura, intestata a La preferita srl, sottoposta a sequestro amministrativo, era stata sempre parcheggiata davanti la sua abitazione, che lui ne era il custode, che le chiavi si trovavano all'interno della medesima vettura; che la mattina successiva all'incidente aveva notato l'auto visibilmente danneggiata.

Essendo le chiavi del veicolo nella sua esclusiva disponibilità, egli era l'unico che poteva utilizzarla: né era verosimile la tesi per cui l'utilizzatore sarebbe stato tale Cacciapuoti, subentrato come gestore della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto non era verosimile che quest'ultimo potesse essersi recato presso l'abitazione dell'imputato, prelevando l'auto a sua insaputa per poi riportarla nello stesso luogo.

Il ricorrente non fornisce nessun elemento idoneo a confutare la coerente ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata e si limita a reiterare le medesime censure sollevate con l'atto di appello, inerenti alle imprecisioni dell'unica teste oculare (poi superate dalla motivazione della Corte) senza apportare elementi significativi a sostegno del proprio assunto.

Va osservato, al riguardo, che i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché prospettati come vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dai giudici di merito, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez.

F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302).

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, anch'esso risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

La Corte ha correttamente evidenziato che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al comma 7 dell'art. 189 C.d.S. è ricavabile dalla violenza dell'impatto e dai conseguenti danni riportati da entrambe le vetture, per cui è evidente che l'imputato in veste di conducente dell'autovettura si sia potuto rappresentare la presenza di persone ferite.

Si è infatti costantemente affermato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone.

Dunque, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, nel caso di specie, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente poteva rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che tali persone potessero avere bisogno di assistenza (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.; Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 - 01).

A fronte di tale solido impianto motivazionale, la difesa si limita a reiterare la doglianza circa la mancanza di elemento soggettivo.

5. In relazione al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazìone del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

Il motivo risulta generico nonché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta, non confrontandosi adeguatamente con la decisione impugnata che ha fatto corretta applicazione di quei principi, la cui motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, ha più volte fatto riferimento alla personalità negativa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, uno dei quali per un reato della stessa specie.

6. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali per delitto e dell'assenza di elementi valutabili a suo favore.

I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto considerano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa.

7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 15 luglio 2020, con la quale Damiani PiefOomenico era stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione con applicazione della sospensione della patente di guida per anni due, in relazione al reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7, C.d.S. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea identificazione dell'imputato quale conducente dell'autovettura. 2.2 Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, co. 7, C.d.S. 2.3. Violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.4. Violazione di legge in ordine all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, il Damiani si limita a prospettare censure in fatto, non deducibili in sede di legittimità. La Corte di appello ha rilevato, con lineare e coerente motivazione, che l'imputato era stato correttamente identificato avendo egli stesso dichiarato che l'autovettura, intestata a La preferita srl, sottoposta a sequestro amministrativo, era stata sempre parcheggiata davanti la sua abitazione, che lui ne era il custode, che le chiavi si trovavano all'interno della medesima vettura; che la mattina successiva all'incidente aveva notato l'auto visibilmente danneggiata. Essendo le chiavi del veicolo nella sua esclusiva disponibilità, egli era l'unico che poteva utilizzarla: né era verosimile la tesi per cui l'utilizzatore sarebbe stato tale Cacciapuoti, subentrato come gestore della [OSCURATO:SOCIETA], in quanto non era verosimile che quest'ultimo potesse essersi recato presso l'abitazione dell'imputato, prelevando l'auto a sua insaputa per poi riportarla nello stesso luogo. Il ricorrente non fornisce nessun elemento idoneo a confutare la coerente ricostruzione dei fatti operata nella sentenza impugnata e si limita a reiterare le medesime censure sollevate con l'atto di appello, inerenti alle imprecisioni dell'unica teste oculare (poi superate dalla motivazione della Corte) senza apportare elementi significativi a sostegno del proprio assunto. Va osservato, al riguardo, che i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché prospettati come vizi della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione delle emergenze investigative, operata dai giudici di merito, il difensore non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati, bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del procedimento (Sez. 1, n. 47499 del 29/11/2007, Chialli, Rv. 238333; Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, anch'esso risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha correttamente evidenziato che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al comma 7 dell'art. 189 C.d.S. è ricavabile dalla violenza dell'impatto e dai conseguenti danni riportati da entrambe le vetture, per cui è evidente che l'imputato in veste di conducente dell'autovettura si sia potuto rappresentare la presenza di persone ferite. Si è infatti costantemente affermato che l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone. Dunque, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, nel caso di specie, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente poteva rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che tali persone potessero avere bisogno di assistenza (Sez. 4, n. 34335 del 03/06/2009 - dep. 04/09/2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012 - dep. 09/05/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del del 12/03/2013, Rv. 255429.; Sez. 4,n. 14610 del 30/01/2014, Rossini, Rv. 259216 - 01). A fronte di tale solido impianto motivazionale, la difesa si limita a reiterare la doglianza circa la mancanza di elemento soggettivo. 5. In relazione al terzo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazìone del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. Il motivo risulta generico nonché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta, non confrontandosi adeguatamente con la decisione impugnata che ha fatto corretta applicazione di quei principi, la cui motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, ha più volte fatto riferimento alla personalità negativa dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, uno dei quali per un reato della stessa specie. 6. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali per delitto e dell'assenza di elementi valutabili a suo favore. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto considerano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda criminosa. 7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
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